Lettere ai Lavoratori - anno II - n. 1 - gen.-feb. 1953

Ufficio di collocamento, atto ad accertare le attitudini dell'apprendista stesso al particolare lavoro al quale ha chiesto di essere avviato. Il risultato dell'esame è comunicato all'aspirante apprendista interessato. Esso non esclude, anche, se negativo, l'assunzione dell'apprendista. L'accertamento di cui al presente articolo e le certificazioni relative sono gratuite. Art. 8 L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella che sarà stabilita, per categorie professionali, dai contratti collettivi di lavoro o, in difetto, con decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria e com1nercio. Comunque la durata dell'apprendistato non potrà superare i quattro anni. I contratti collettivi possono, tuttavia, prevedere una riduzione, gradualmente adeguata, della durata massima dell'apprendistato per coloro che abbiano la licenza di scuola tecnica ad indirizzo corrispondente all'attività esplicata dall'apprendista, per i licenziati di scuola secondaria di avviamento professionale di tipo corrispondente a detta attività, e per coloro che abbiano frequentato corsi di primo addestramento promossi o autorizzati dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, ai sensi di legge. La riduzione della durata massima dell'apprendistato, ai Biblioteca Gino Bianco sensi del precedente comma può essere disposta, ove non sia prevista dai contratti collettivi, dal competente Ispettorato del lavoro. Per le aziende artigiane, in difetto dei contratti collettivi di lavoro, questi potranno essere sostituiti da convenzioni te1nporanee che saranno determinate per provincie e per categorie dalle Commissioni provinciali dell'apprendistato e, che saranno approvate con apposito decreto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il· Ministro dell'industria ed il commercio. Art. 9 I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro, si cumulano ai fini del computo della durata massima del neriodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purchè riferentesi alle stesse mansioni. Art. 10 Può essere convenuto fra le parti un periodo di prova. ·Esso sarà regolato ai sensi dell'articolo 2096 del Codice Civile e non potrà eccedere la durata di due mesi. Art. 11 L'orario di lavoro dell'apprendista non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali. Le ore destinate all'insegnamento complementare sono 63

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