l'ultima divi•sione degli utili (art. 6 lettera b). Un collegio di probiviri decide inarppéllabilmente tutte le questioni t.-.lhepo,ssono sorgere». • ,Come già dicemmo, il lodo non trO'Vò applicazione, perche gli agricoltori, fo~ti dell'ormai potente fasciismo, vi si opposero decisamente; e i socialisti si guardarono bene dall'appoggi<3rlo. il commento (Cioè, come vuole l'amico Rapelli, il valore politico, sociale e giuridico del Lodo). a) Giuridico. Formalmente, è un contratto fra tlue A,ssociazioni, che ne avevano demandato la COIIlllPilazione a terze pe.rsone, fissando soltanto, e in 'mode, generico, quale avrebe dovuto essere la natura del contratto: << Atbolizione del salariato e introdl.l'ALone del contratto a coonipartecipazione e controllo contalbile ». In forza dell'a,rt. 1 17 della legge Gliolitti-Micheli del 17 agosto 1921, il cosidetto Lodo, cioè il contratto, aveva forza vincolante; in quanto però i mandanti, cioè gli esten~ori del contratto, non aivessero ecceduto i limiti del mandato. ILa Corte, com.e vedemmo, di•sse che avevano ecceduto in un solo punto; soppre1Ssso il quale, il contratto era valido ed obbligatorio. Sostanzialmente, il Lodo portava una ptI'o:fondoa mutazione nella natura giuridica del rapporto fra conduttori e contadini. Detto in breve, il preesistente contratto di lavoro si mu411,teca Gino Bianco tava in un diverso contratto; di società COlllle pa-etendevano i contadini; di associazione · in partecirpazione, come disse la Corte. - Ba,sta leggere i capisaldi sapra-trascritti. Il conduttore (proprietario o atfittuale del terreno) non è più un autonomo datoire di lavoro; diventa semplice direttore, stipendiato dall'azienda. Per conver,so, i contadini non sono più dei p.restatori d'opera a salario, e diiventano dei ipartecìpanti alla gestione dell'azienda. Le due figure pi!'esentano qualche anomalia; però nella sostanza ,sono quali abbiamo ora delineato. - Il contadino riceve, sì, un salario, ma questo non è pirù stipulato e dato dal conduttore, bensì - og-gettivamente - dal prezzo di mercato (ciotè dal costo della mano d'opera salariata in aziende similari); il salario, almeno formalmente, è tratto dal ricavo dei p,rodotti dell'azienda, non dal patrimonio personale del conduttore. - Inoltre, il contadino si inserisce nell'inte:tno della vita aziendale, sia col diritto di partecipazione agli utiJi ·e relativo controllo contabi'le, s•ia col versamento di somme de:stinate, dice il Lodo, « a correre l'alea delle perdite e ~ervire a sopperirle». Si aggiunge però che quando tali smnme raggiun 1 gano la metà del valore delle attività apportate nell'azienda dal conduttore, (,scorte vive e morte, macchinaJ"i, ecc.) i contadini a'VJ"anno diritto di chiedere che si alddivenga ad una gara, fra loro e il conduttore, per l'acquisto delle predette atti•vità, le quali diventeranno di proprie-
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