il vero e p.roprio nuovo contratto, re•golatore della posizione e dei rapporti rfra contadini e conduttori di fondi. . I O f O S e 1Jl lodo suscitò ~e più violente reaziog i udiziaIe ni nel campo agrario; - mentre fu salutato con entusiasmo dalle Organizzazioni bianche e dal Partito popolare. Don Sturzo telegrafò: « Partecipo v o s t r a gioia riconoscimento diritto esecuzione lodo Bianchi. Auguro pacifico inizio anno colonico r.1uovo contratto associativo che pone fine salariato agricolo~. Anche Giolitti se ne compiacque. Il lodo conteneva una claU•· sola compromissoria, che deferiva la risoluzione delle eventuali controversie ad un 1collegio composto di tre arbitri, nominati uno dal Consorzio Agrario di ·Cremona, un secondo dalla Banca del Lavoro di Milano, il presidente dal Ministero delPAgricoltura. 11 Comizio agrario si rifiutò di nominare il vroprio; perciò la Federazione contadina, difesa da'l sottoscritto, citò la Fe.derazione agraria, - difesa dal prof. Chiovenùa e dal prof. Groppali, - e il Comizio Agrario, chiEdendo che H Tribunale di Cremona nominasse egli l'arbitro non voluto r..ominare dal Ccmizio. Il Tribunale accolse la domanda•., La sentei-iza, 9-10 novembre 1921, entrò anche nel merito del lodo dichiarandone la validità. A prova del clima giuridico-sociale di allora merita di venire citato questo passo della sentenza: 442 G' 8 . eca 1no ,anca « Il Trilbu.nale non disconosce che tutte le odierne manifestazioni collettive di lavoratori del braccio sono una conseguenza di una ma.ggiore e più progredita coscienza della loro re- ~onsabili tà, per cui si tende, 1n ogni campo del lavoro ma- !1Uale, sia pure talvolta esageratamente e con forme violente, a migliorare la propria posizione economica, per cui og .. ,gidl non è più consentito supporre ed imporre nei contrattj r!-ollettivi di lavoro, manifatturiero o agricolo, quelle forme inflessibili che comba 1c1ano in ogni particolare con quanto sanziona il diritto privato. E ciò che sembra urti contro questo, non è il più delle vo1te se non tL.~'applicazione dei principi fondamentali del giure al-- le nuove esigenze econvmiche e sociali>>. La Federazione Agr,icola ricorse in appello alla Corte di Brescia sempre col patrocinio del proff. Chiovenda e Groppali; .alla difesa della Federazione contadina si associò, e discusse oralmente, l'on. Meda. La sentenza della Corte - 4 gennaio U:fl2 - fu .stesa dal cons. Bottur1n1, po1 senatore e primo Presidente della Corte. La sentenza ri,cono.sce espressamente la validità ed obbligatorietà deJ. Lodo. « 11 capitolato Bianchi è - ripetesi - un capitolato agrario collettivo, avente forza obbligatoria per i componenti delle due Associazioni rappresentate, a sensi dell'art. 17 della legge 17 ago.sto 1921 n. 407. La Corte ritiene eh~ le parti abbiano voluto stipulare non un vero e proprio contratto di società, bensi un tipo di << associazione in partecipazione», ..
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