in cui fosse concesso ai sol<lati, agli ufficiali, ai magistrati di scioperare contro lo Stato, lo Stato non avr:ebbe più ragione di esi3tere. uno sciopero di questo genere, in alcune circostanze della vita politica, potrebbe anche verificarsi, ma non potrebbe mai essere, da parte dello Stato, riconosoi uto legalmente. Potrà lo Stato in tali circostanze trovare opportuno di usare mezzi coneiliativi anzichè repressivi; ma questo attiene alla politica. Quando si vuol dare allo Stato il carattere di Stato democratico, che non agisce per gli interessi di una classe, m.a che concilia tutti gli interessi, è inconcepibile Zegi,- f era re sul diritto di sciopero di coloro che sono alle sue dirette di pendenze. Qualora vi siano amministrazìoni che non funzionano bene nello Stato democratico, non è necessario ricorrere allo sciopero. In un successivo intervento osserva che non è possibile che lo Stato si autodefinisca datore di lavoro iniquo, contro il quale si debba usare l'arma dello sciopero. Naturalmente si riferisce sempre allo Stato democratico, e pensa che sarebbe una specie di contraddizione, nel momento in cui Si crea la costituzione dello Stato democratico, ammettere che si tratti di uno stato contro il quale i lavoratori possano fare uso del diritto di sciopero. LOMBARDO (socialdemocratico) - Afferma che in una società prettam.ente socialista lo sciopero andrebbe vietato, mentre è un'arma legittima nella società ca-pitalistica, in quanto perm.ette di colpire gli imprenditori attraverso il loro profitto. Bibli 7-6 •Gino Bianco Naturalmente lo sciopero~ da un ,punto di vfsta generale, è un danno per la collettività; ma lo è an-- che la condizione d'inferiorità dei lavoratori, ed è ovvio che questi possano usufruire di tale arma. Siccome lo sCiopero è un'arma, qualora se ne enunci il diritto, duvrebbero anche essere enunciate le garanzie di esercizio, dovrebbe essere stabilito com e, quando e da chi potrebbe essere esercitato; occorrerebbe, insomm.a, fare una casistica che non può trovar luogo nella costituzione: perciò, a suo avviso, non andrebbe fatta nessuna enunciazione. La serrata, invece, è un'arma di offesa, non di difesa: è un'offeso. nei riguardi della collettività e, se nella costituzione, ammettendosi lo sciopero, si dovesse ammetter~ la serrata, ritiene questa una ra-- gione di più per non parlare di sciopero. FANFANI riprendendo ed estendendo una frase dell'onorevole Lombardo, afferma che tutte le volte in cui una società riesce a rendere piena giustizia a tutti gli oppressi, l'arma dello sciopero non ha più diritto di essere usata. Lo Stato italiano, che si è proposto di riconosoere pieno diritto alla giustizia da parte di tutti, dovrebbe in teoria non ammettere lo sciopero e la serrata. Ma se ammette lo sciopero, cioè se riconosce l'incapacità dello Stato a tutelare la giustizia nei confronti dei lavoratori, non può non ammettere la stessa incapacità dello Stato a tutelare la giustiZia nei confronti dei datori di lavoro. Ammettendo $Olo il diritto dei lavoratori di rendersi ragione, implicitamente Si riconosce che lo Stato soggiace norm.alm ente alla influenza del capitalista, tanto che
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