<]);6attiti alla eostituente Il di'riffo di • sciopero ( Sedute del 23 ottuhre 1946) DI VITTORIO, Relatore, ribadisce il concètto che quando lo sCiopero fosse proibito e i lavoratori lo facessero ugualmente, lo Stato non potrebbe non intervenire per far rispettare l,a legge anche con mezzi coercitivi. invece la semplice minaccia dello sciopero da sola potrebbe far risolvere sollecitamente le vertenze. Bisogna rpoi considerare che essendo il sentimento della solidarietà fra i lavoratori molto sen~ tito, se lo stato intervenisse per reprimere uno sciopero anche di altre categorie di lavoratori, allargando in modo grave una vertenza che, senza il divieto di Sciopero, con 7,a semplice minaccia di esso, si sarebbe potuta rapidamente risolvere, si avr~bbe la possibilità di gravi conflitti tra lo stato e le grandi masse 7,avoratriCi italiane, con la conseguente negazione del carattere democratico dello stato. concludendo riafferma che la nuova costituzione, se Si vuole che rap presenti un progresso ri&petto alla precedente e non sia arretrata in confronto delle costituzioni dei Paesi liberi e Civili, dovrebbe riconoscere senza eccezioni il diBibli~,4 1 Gino Bianco ritto di sciopero a tutti i lavoratori, con fidando nel senso di autodisciplina e di auolimitazione delle organizzazioni Sindacali, le quali oggi, a differenza di ieri, non sono più ai margini della società nazionale in atteggiamento ostile allo stato, ma sono entrate a far parte dello Stato stesso. RAPELLI, Correlatore, osserva innanzi tutto che q,ovendoSi fissare in che modo debba esercitarsi il diritto allo sciopero, ciò vuol dire che l'esercizio di tale diritto non deve essere qualche cosa di arbitrario. L'argomento dei pubblici servizi lo induce a considerare innanzi tutto 7,a situazione dei pubblici funzionari, rispetto ai quali, dovendosi tener presenti le supreme esigenze dello stato, sarebbe inconcepibile il diritto di sciopero, in quanto in essi è preminente la qualità di funzionario rispetto a quella di lavoratore. Per quanto riguarda. invece i servizi pubblici, ritiene utile distinguerli in servizi essenziali - che ormai sono tutti esercitati e controllati dallo Stato - e in servizi accessori, che si possono considerare come una forma di surrogato della industria privata. Per ambedue, in ca. I ..
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==