Lettere ai Lavoratori - anno I - n. 6-7 - giu.-lug. 1952

I deputati che. esercitando professioni liberali, possono cumulare la loro professione con \ 'ufficio di legislatore, sono necessariam.en te i meno assidui ai lavori parlamentari. Obbligati a curare i loro impegni personali per le necessità della vita, sono pe.t"Q'Lò tratlti a disertare gran parte delle sedute della Camera. La. gratuità infine può essere fonte di corruzione e di intrighi. Non è raro il caso che, in mancanza di redditi legittimi, taluno sta allettato a cercarne di quelli illeciti, a. mercanteggiare favori, a speculare sull'influenza derivante dalla posizione di deputato. Fra coloro che si opponevano incondizionatamente alle. indennità parlamenta.re e quelli che incondizionatamente la sosteneva.no, ve ne erano altri, i quali, pia.udendo alla dniziativa della Camera e del Senato, che assegnarono, sul loro bilancio interno, rispettivaimente 25.000 e 20.000 lire ai presidenti delle due assemblee, chiedevano fosse assegnata un'indennità ai commissari ~ ai relatori delle commissioni per 10 studio dei bilanci e. dei disegni di legge, appunto perchè non può pretendersi che un deputato si dedichi gratuitamente a, lunghe ore d'intenso lavoro meLl'interesse generale con grave danno dei suoi privati interessi. Non è però chi non vegga che quegli s~i motivi, addotti per sostenere la retribuzione ai memBiblioteca Gino Bianco. bri delle commissioni, sono precisamente gli stessi, che si in- , vocave.no per l'indennità ai deputati. E sarebbe stata una vera contraddizione restringere l'indennità e.i soli membri della Camera, che occasionalmente e transitoriamente si occupano di questo o di quel progetto e negarla agli altri. Non si deve dimenticare che lo studio dei disegni di legge, delle relazioni, il lavoro necessario per partecipare, sia attivamente, sia con la semplice me. cosciente assistenza, alla discus-• sione, sono comp'iti che appartengono a tutti i deputati indistintamente, i quali alla loro volta sono chiamati anche a sindacare l'opera delle commissioni da loro elette. Il principio dell'indennità assicura. un corpo legislativo~ cor:".1posto di persone non occupate nè preoccupate da interessi professionali o da obblighi di impieghi O altre cariche pubbliche, e che possono offrire tutte le attività e le forze dell'ingegno all'espletamento del mandato legislativo. In omaggio a questi principi la legge del 1912 stabiliva una indennità annua per compenso di spese postali e telegrafiche di L. 2.000 ed. una retribuzione di lire 4000. MARTIN/ CARLO da « Elementi di Diritto costituzionale » del 1920. 371

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