Lettere ai Lavoratori - anno I - n. 6-7 - giu.-lug. 1952

sui redditi agrari, nonchè la esenzione dal pagamento dei contributi unificati per i territori montani situati al disopra dei 700 mètri sul livello del mare. Per quanto riguarda la difesa montana la Legge prevede la costituzione obbligatoria delle Aziende speciali e dei Consorzi per la gestione dei beni silvo-pastorali; oltre alla costituzione di ufficio dei Consorzi di prevenzione. Per l'attuazione della bonifica montana la Legge stabilisce: a) la classificazione in comprensori di bonifica montana; h) la creazione del Consorzio di bonifica montana costituito tra i proprietari degli immobili che traggono beneficio dalla sistemazione, con il compito di eseguire e mantenere le opere di sistemazione montana; c) la ' determinazione delle opere di bonifica di competenza dello Stato e delle opere di competenza dei privati; d) la ripartizione delle spese inerenti la esecuzione delle opere: a totale carico dello Stato le prime previste dallo art. 39 del R.D. 30 dic. 1923 n. 3267 (sistemazioni montane e rimboschimenti); per le altre lo Stato interviene col 92 per cento nell'Italia meridionale e nelle Isole e con 1'84 per cento nelle al tre Regioni. Bit 360 a Gino Bianco Per le restanti opere di. competenza dei privati (che vengono così ridotte al minimo) è previsto il contributo dello Stato fino al 50 per cento del'° la spesa. In conclusione si può tra11.. quillamente affermare che la nuova Legge consente di otte--- nere da parte dello Stato un cospicuo aiuto. Tale aiuto va dall'intervento totale sulla spesa, ad esempio per le sistemazioni idraulico-forestali, ai contributi vari, in misura notevole, per opere di miglioramento fondiario: quali siste-- mazione idraulico-agraria dei terreni, provvista ed utilizzazione delle acque a scopo agricolo o potabile, costruzione e riatta•mento di strade poderali e interpoderali, costruzione di teleferiche, costruzione e riattamento di fabbricati rurali, dissodamento, miglioramento ai pascoli montani, costruzioni di caseifici, latterie sociali. concimaie, stalle, fienili, ecc., oltre ai contributi vari in favore dello sviluppo dell'artigianato forestale. E' naturale che tali contributi andranno erogati a seconda dei bisogni e nell'ambito delle disponibilità della Legge. Ma essa è comunque uno strumento di eccezionale importanza, col quale lo Stato intende per la prima volta affrontare con una visione organica i problemi essenziali della montagna.

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