siagli stata prodotta dal regime liberale e dalla circoscriziome geografica, - perchè mescolavano ed uguagliavano elementi assolutamente diversi per qualità, attitudini. orientamenti. pro- ~urzioni e funzioni - certo t che non basta trasferire il suffragismo ~< delle stes~e persone » dal regime liberale a quello fa- .sc1sta, e dalla circoscrizione geo grafica a quella sinde.ca.le, per renderlo innocuo. FRANCESCO PAOLONI ( Da « Critica Fascista » del 15 giugno 1927). 1952 Un corporativismo democratico è, dunque, possibile. Anzi, non è possibile altro corporativismo che democratico, com 'ha dimostrato il fallimento del tentativo opposto. Carnelufti aveva detto, parafrasando un detto celebre, che « ... lo Stato moderno, e propriamente lo Stato democratico, o è corporativo o non è»; e altri s'era domandato se non «... potrebbe dirsi addirittura che il corpo_rativismo altro non sia se non la /revisione della democrazia, se non una democrazia aggiornata in rapporto ai tempi e alle esigenze, attuali» . Dove si vede che rovesciando il titolo del libro, del quale siamo andati discorrendo, in quest'altro: « Verso una democrazia corporativa», magari per precauzione con un punto interrogativo, si sarebbe più nel giusto. E' il quesito al ~uale la democrazia idev1e _\rispondere, se vuole, insieme alle politiche, realizzare le me istanze sociali ed economiche. GIUSEPPE BOTTAI ( Da «Diritto del Lavoro» fase. 3-4 - 1952). L'organizzazione sindacale cristiana ebbe sviluppo dall'Enciclica « Rerum Novarum ». promulgata ne} 1891 da Leo..n~ XIII. Essa fu promossa dall' « Opera dei congressi », il ramo sociale dell'Azione Cattolica. Le associazioni operaie e agricole cristiane presero di preferenza il nome di leghe del lavoro. I tratti distintivi de..ll'organizzazione furono definiti nel 1903 al Congreooo di Bologna: Le Unioni professionali, pur mirando ad avvicinare i due elementi operaio e padronale, dovevano comporsi esclusivamente di operai; essere confessionali per lo spirito che le animava ·e le persone dei dirigenti, ma autorizzate a tacere il loro carattere nelle deno_mina- - zioni adottate; veniva decisa, infine, una azione in favore del riconoscimento giuridico dei sindacati. (Da « La libertà sindacale in Italia». monografia U.I.L. del settembre 1927). 281 Biblioteca Gino Bianco
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