zione del corporativismo fascista avvenne prima ancora che fosse nata, come istituto operante, la corporazione. E' quindi un errore quello di ritenere che il corporativismo non possa essere attuato che in regime totali tari o, ossia dal partito unico. Quello che il fascismo cercò di a ttuare non era e non poteva essere corporativismo, dato che dittatura e corporazione sono termini contradittori e· dato che il corporativismo per natura, pP.r metodo e per spontanea articolazione di motivi non può essere che elettivo, come fin dal 1926 ebbe a scrivere, con esemplare chiarezza e profondo intuito, Achille Grandi, il fondatore del sindacalismo cristiano. Errore anche quello di ritenere che il corporativismo sia un sistema di conservatorismo -sociale. Al contrario esso è l'unico mezzo per impedire gli eccessi del capitalismo, inserendo organicamente il lavoro nel processo produttivo, attraverso la collaborazione dei lavoratori alla g-estipne dell'azienda e, ideolo~icamente, come obiettivo finalistico, anche attraverso il ricongiungimento, nella corporazione, della proprietà con il lavoro. Si tenga presente che i Con- . sigli di gestione costituiti nella Germania occidentale nel febbraio 1951 con la così detta legge della ~ codeterminaBi ~za a Gino Bianco zione > e riguardanti i settori dell'acciaio e del carbone, hanno fondamentalmente una base corporativa, dato che i due operai facenti parte dei Consigli di amministrazione aziendale debbono essere nomina ti, si badi bene, non dal sinda- . cato dell'azienda ma dal sindacato di categoria. E' infine un altro errore quello di ritenere che il corporativismo voglia far rivivere forme e strutture economiche superate. Nessuno in verità si è mai sognato di voler ricostituire economie chiuse, monopoli sindacali e burocraticismo funzionale; si tende solo , a creare gradatamente una organizzazione sociale della comunità nella quale i soggetti del lavoro e della produzione divengano elemento essenziale e responsabile della stessa organizzazione democratica dello Stato. In un regime corporativo, infatti, vi è il sindacato di categoria con le sue funzioni naturali di tutela degli associati, vi è il gruppo prof essionaie (corporazione) che sintetizza e comprende gli interessi contrapposti dei lavoratori e dei datori di lavoro, vi è infine lo Stato che deve intervenire non per esercitare una politica di protezione di una ca teg.oria piuttosto che di un'altra, ma per imporre la subordinazione degli interessi particolari agli interessi genera-
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