agricole di uso collettivo, ia creazione delle condizioni che permettano di « colonizzare » la campagna e di operare pertantt, lo stanziamento del contadino sul fondo, porterebbe senza dubbio alla razionalizzazione e al potenziamento di tutte le culture. Ma per raggiungere tutto questo i lavoratori sardi deb- • f2ellera dalle Cfllarcl,,e * bono saper vincere maggiormen- · te la diffidenza che hanno semPTe avuto verso le forme di organizzazione sindacale; e una aLtra vittoria es$i dovreooero inoltre riportare: quella di riuscire a sottrarsi alla « soggezione» padronale. MARIA CUTBA' (da r~vista «Nord-Sud» 15-12-46) La Illezzadria Lafisionomisatrutturale Quando in una proprietà fondiaria si stabilisce, col consenso del proprietario, una famiglia colonica che vi presta il suo lavoro e vi immette la sua porzione di capitale, acquistando cosi il di- ·r1tto di partecipazione ai risultati iell'impresa, si ha la mezzadria. Con questo tipo di conduzione ,tecnica. del fondo si vengono a creare dei rapporti mfutui fra 11 G)roprtetario e il lavoratore mez- ~dro, che si possono cosl rias- ~umere. a) 11 terreno dissodato, pianttato e dotato di fabbriooti per uso domestico e agrario viene fornito dal proprietario, a carico del Quale sono le imposte e le sovrimposte fon diarie; bJ il lavoro per la coltura dei podere, per la raccolta e la prima. manipolazione dei -prodotti e per ll governo del bestie.me, viene fornito clal colono; Bib1 ioteca Gin Bianco ··,· .... e) il ce.pitale cii scorta (scorte vive e scorte morte) viene forn1to, a parte eccezionl loooli e parziali, metà per ciascuno; d) la direzione tecnica spett1a al proprietario ; e) le spese culturali e gli eventuali noleggi di macchine, sono divise a metà (ma in genere è il proprietario che anticipa tutte le spese e le registra nel <<' libretto colonico » dove, alla chiusura. annuale del conti, si verifica l'esisten~a di crediti e di debiti); I) 1 prodotti e gli utili del bestiame sono divisi a metà. A lato di questi rapporti esistono diritti ed obblighi seconda,. ri del colono. I diritti variano da 1uogo a luogo e sono: - coltivare un orto; usufruire d1· legna di potatura; allevare polle.me e suini a proprio esclusivo vantaggio. Gli obblighi, che giuridicamente onntai sl considerano nulli, ma 181
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