Lettere ai Lavoratori - anno I - n. 3 - 31 marzo 1952

· le spese di trasporto gravanti sulla materia prima (carbone), ne comprometterebbe la stessa esistenza. 4) Il trattamento protettivo concesso alla siderurgia italiana per il periodo transitorio (i primi cinque anni di durata del piano)) non pare sia il migliore che le si potesse assicurare. Non si è considerata l'opportunità di concederle, in luogo di dazi protettivi scarsamente efficienti, sovven-- zioni perequative, nonostante essa, tra le siderurgie dei paesi aderenti al Piano Schuman, sia quella che deve per ora produrre ai costi più elevati. Le sovvenzjoni sono stat~ invece accordate alle nostre miniere di carbone, limitatamentP., tuttavia, a un periodo di du~ anni, ·mentre alle miniere belghe. le cui condizioni tecnico-finanziarie sono ben migliori di aue'lle delle nostre miniere, l'analogo tratta.mento è stato assicurato per un periodo di cinque anni. Queste sono le principali critiche che si possono obbiettivamente muovere alla elaborazione attuale del Piano Schuman per cjò che si riferisce al non ~ano trattamento previsto per l'Italia. Ma non ne mancano altre, aventi un carattere più i?enerale. Per esempio, si potrebbe obbiettare che alle categorie economiche, ~he sono le. vere responsabili della produzione, non sono state attribuite che fun176 Bibl1uL~l.,aGino Bianco zioni consultive. Esse non figurano in alcuni dei quattro organi principali previsti dal Trattato e sono state confinate in sott' ordine nel Comitato Consultivo posto alle dipendenze del massimo: organismo del Piano. Allo stesso modo si può osservare che non è esplicitamente previsto il caso di recessione dal Piano dei paesi aderenti, sia pure per gravissimi motivi, e neppure che alla fine del periodo transitorio un qualunque paese possa rivedere il suo atteggi.amento alla luce dell'esperienza fatta. Così come si può osserva re che l'intera struttura ~el Piano è permeata da un diriidsmo apparentemente eccessivo, il quale non dovrebbe tardare a rivelarsi un sostanziale nemico deg-li obiettivi liberistici che il Piano si proponeva. Passando a esaminare più nartico la rmen te i riflessi del Piano Schuman sul fattore lavoro, riconosce che esso dispone alcune previdenze a favore de1la classe lavoratrice. Tali previdenze sono di carattere g-enerale laddove si afferma che tra gli scopi del Piano Schuman vi è anche auello di < promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera », e hanno carattere specifico grazie ad alcune normt' (articoli 68 e seguenti del T1·attato) che tutelano. la consistenza del salario reale e

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