Lettere ai Lavoratori - anno I - n. 1 - 31 gennaio 1952

Anche qu.i il discorso va ripreso ed approfondito. In genere i lavoratori, se il cottim.o è regolato da criteri di giustizia e consente maggi'ori guadagni. non sono contrari al cottimo. Tutto sta nel vedere come i tempi ed i prezzi dei cottimi vengono fissati. Non mi sembra, infatti, che il criterio attuale che consente esczusivam.ente alle dìrezioni di fissare le tariffe del cottimo, garantendo ai lavuratori un minimo di guadagno, sta da rttener3·t definitivo. Il progresso sindacale impone che, come si con trattano le taritJe salariali, si debbano contrattare anche le tariffe del cottimo. Invito perc-tò i lavoratori a discutere sull, argornento ponendo il problema della tariffa sindacale del cottimo. Quando. poi, dico tariffa sindacale, intendu un tempo od un prezzo fissato non u71:ilateralme7J,- te dalle direzioni delle aziende, ma approvato e concordato da speciali commiSSiOni sindacali di cui potremo parlare altra volta. . In altri Paesi, quando si gl unse a stabilire un sistema per la tariffa sindacale di cottimo, in poco tempo i padroDJi abolirono 11 cottimo. Il problema degli operai italiani può essere - a largo raggio - quello della tariffa siooacale di cottimo; ma esso ha senza dubbio due aspettd che riguardano l'immediato presente. Questi due aspetti 1: riassumiamo in interrogazioni: 1) Le attuali tariffe di cottimo, calcolate in rapipor·;o alla ·paga-base, sono almeno corrispondenti alle tariffe di cottimo prebelliche? 2) Bisogna opporsi alla tendenza di sopptimere le forme di ... cottimo collettivo, oppure tale tendenza è utile, in quanto, col ritorno al co·~ttmo individuale, premia 11 rendimento? DOCUMENTI Dall'« INSO », del 2 Gennaio 1952: « Sino al 1945 erano in vigore determinate norme per risolvere le ~ontroversie sui :cottimi nel icampo dell'industria, alle quali norme fu rinunziato da parte della C.G.I.,L. con un a~ordo firmato in data 6 dicembre 1945. ILe norme erano contenute nel contratto collettivo nazionale per la discipliB Q2 eca Gino Bianco na del lavoro a cottimo nelle aziende industriali, artigiane e cooperative, stipulato il 20 dicembre 1937. In sostanza, il contratto collettivo del · 1937 prevede all'articolo 6 la :facoltà dell'intervento dell'organizzazione dei lavoratori presso l'organizzazione dei datori di lavoro per accertare le cause per la variazione in meno dei guadagni di

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