Fine secolo - 1-2 giugno 1985
FINE SECOLO * SABATO 1 / DOMENICA 2 GIUGNO ca resta l'indicazione relativa alla necessità di usare metodi alternativi. Randagismo Le due proposte di legge presentate alla came– ra (Fiandrotti, 19/4/1983, n.193; Calonci, 14/9/83, n.446) e al senato (Muratore 8/2/84 0 n.498), per altri versi differenti, prevedono tut– te l'abolizione della tassa sui cani, ristituzione di un'anagrafe e del tatuaggio di ncoscimento, sanzioni penali per chi li abbandona e il con– trollo delle_nascite. Tiro a volo . , Oltre a un disegno di legge governativo (Sena– to, 15/6/84, n.804), esistono due proposte (Fiandrotti 21/9/83,n.509; Zanone 21/10/83, n. 703) che prevedono il divieto di usare qual– siasi animale come bersaglio nell'ambito di qualsiasi tipo di gare o manifestazioni di carat– ,tere spo.rtivo, ricreativo o addestrativo. In al– cune località il divieto é già stato deciso dai co– muni e da aprile di quest'anno il Ministero de– gli interni, con una circolare ai prefetti, ha vie– tato la concessione dei permessi di tiro al volo, in attesa dell'approvazione della legge. Circhi Sull'uso di animali nei circhi equestri interven– gono due proposte, non per vietarlo però, ma per escludere dai contributi pubblici quelli che li usano. Una si riferisce a tutti gli animali (Fiandrotti, 14/9/84, n.2044), mentre l'altra (Zanone, 8/11/83, n.876) consente l'uso di equidi e canidi dom.estici. Malirattamenti Tre diverse proposte riguardano la modifica dell'art.727 (Maltrattamento di animali). Due (Fiandrotti, 21/5/84, n.1718; Reggiani, 19/11/84, n.2287) considerano punibile anche chi sottopone animali vivi a esperimenti crude– li. L'altra invece (Zanone, H/7/84, n.1981) esclude dalla nozione di «maltrattaménto» la vivisezione, pur richiedendone una precisa re– golamentazione. Tutte precisano invepe la defi– nizione di maltrattamento, eliminando per esempio la formulazione «senza necessità» contenuta nel vecchio articolo, prevedono DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRII 11 DELL'ANIMALE Frutto del lavoro e della discussione delle organizzazioni appartenenti alla «Lega in– ternazionale dei diritti degli animali», la «Dichiarazione universale dei diritti de/l'ani– male», fu promulgata nel 1978 - "anno degli animali" - presso la sede dell'Unesco (Or– ganizzazione delle· Nazioni Unite per l'educazione e la cultura). In quella occasione il biologo Georges Heuse -che insieme ad altri, fra i quali l'etologo Remy Chauvin e il premio Nobel per la fisica Alfred Kastler, l'aveva elaborata- dichiarò che il documento sarebbe stato consegnato al direttore generale dell'Unesco con la richiesta di sotto– porlo al voto dell'assemblea generale dell'organizzazione, che si sarebbe tenuta nel 1980. Questo voto però non c'é mai stato e, anche se talvolta si parla della «Dichiara– zione» come di un documento dell'Unesco, purtroppo essa non é mai diventata una ri– soluzione ufficiale da cui consegua qualche impegno giuridico, politico o morale. Re– sta invece il documento programmatico e di principi della «Lega internazionale dei di– ritti degli animali» e delle Leghe nazionali, fra le quali quella italiana che si é costituita nel 1977. · , "Dichiarazione universale dei diritti dell'animale" Preambolo Considerato che ogni animale ha dei diritti; considerato che il disconoscimento e il di– sprezzo di questi diritti hanno-portato e continuano a portare l'uomo a commettere dei crimini contro la natura e contro gli animali; considerato che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza delle altre specie animali costituisce il fon– damento "della coesistenza della specie nel mondo; considerato che genocidi sono per– petrati dall'uomo e altri ancora se ne minacciano; considerato che il rispetto degli ani– mali da parte dell'uomo é legato al rispetto degli uomini tra loro; considerato che l'e– ducazione deve insegnare sin dall'infanzia a osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali; Si proclama: ' Art.1 Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza. Art.2 a) Ogni animale ha diritto al rispetto. b) L'uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali, o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue cono– scenze al servizio degli animali. c) Ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo. Art.3 a} nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli. b} Se _lasoppressione di un ani.male é necessaria, deve essere istantanea, senza dolo– re, né angoscia. Art.4 a} Ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel .inoltre un aumento delle pene pecuniarie e an– che, ma non quella di_Zanone, l'arresto fino a. sei mesi. · Caccia Non c'é .nessuna iniziativa legislativa tesa alla abolizione della caccia, mentre é stata presen– tata al senato una proposta di riforma, «Nor– me per la protezione della fauna e principi di compatibilità per l'esercizio della caccia» (De Cataldo, 1./8/84,n.897). Sempre al senato sono state approvate a gennaio le «Nonne per il re– cepimento della direttiva 79/49/Q!e sulla con- servazione degli uccelli sélvatici» (Pacini-Fioc– chi, 7/10/83, n.214; ora iscritta alla discussione della camera con il n.2485) La legge é conside– rata del tutto insoddisfacente, per ragioni op– poste, sia in certi ambienti venatori che dalle associazioni protezionistiche. Anche alla Ca– mera, come già al Senato, sono state presenta– te altre proposte che prevedono l'integrale ac– coglimento della direttiva Cee. Alla Camera . giace anche una proposta (Rosini, 23/11/83, n.896) per la depenalizz.azione dei reati previsti dalla legge sulla caccia e un'altra che, al con– trario, prevede l'estensione e il raffonamento delle norme penali per reprimere il bracconag– gio (Ffandrotti, 26/9/84, n.2O87). Allevamenti Il governo ha presentato al senato (22/10/84, n.994) un disegno di legge per la «Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezio– ne degli animali da macello, adottate a Stra– sburgo rispettivamente il 10/3/76 e il 10/5/76». Numerose anche le convenzioni e le direttive internazionali, che ricordiamo brevemente. suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha diritto di riprodursi. b) Ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, é contraria a questo diritto. · Art.5 a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell'ambiente del– l'uomo ha il diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della specie. b} Ogni modifica di questo ritmo e di questa condizione imposta dall'uomo a fini mer– cantili é contraria a questo diritto. Art.6 a) Ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevità. b) L'abbandono di un animale é un atto crudele e degradante. Art.7 Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di la– voro, ad un'alimentazione adeguata e al riposo. Art.8 a) La sperimentazione animale che implica unà sofferenza fisica e psichica é incompa– tibile con i diritti dell'animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifi– ca, commerciale sia di ogni altra forma di sperimentazione. b) Le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate. Art.9 Nel caso che l'animale sia allevato per l'alimentazione, deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà e dolore. Art.10 a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo. b) Le esibizioni di animali e gli spettaco1i che utilizzano degli animali sono incompati– bili con la dignità dell'animale. Art.11 Ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità é un biocidio, cioé un delitto contro la vita. Art.12 a) Ogni atto che comporti l'uccisione di un gran numero di animali selvaggi é un geno– cidio, cioé un delitto contro la specie. b) L'inquinamento e la distruzione dell'ambiente naturale portano al genocidio. Art.13 a) L'animale morto deve essere trattato con rispetto. b} Le scene di violenza di cui animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione, a meno che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell'animale. · Art.14 a) Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappre– -~entate a livello governativq. b) I diritti dell'animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell'uomo.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy