donne chiesa mondo - n. 53 - gennaio 2017

DONNE CHIESA MONDO 24 DONNE CHIESA MONDO 25 Solo a partire dal secondo millennio si avvierà un’elaborazione dottrinale in merito, mentre sino agli inizi del XII secolo le testimo- nianze di una tale distinzione sono da ricercarsi, come evidenzia l’au- tore con dovizia di esemplificazioni assai interessanti, nella vita litur- gica, pastorale, disciplinare, giuridica delle prime Chiese. Risulta estremamente interessante il fatto che sin dai primi secoli, in forza del battesimo, non solo uomini ma anche donne laiche partecipassero all’esercizio della potestà ecclesiastica. La loro parteci- pazione alla potestà sacramentale era ammessa in maniera ridotta, potendo i laici amministrare il battesimo a determinate condizioni ed essendo considerati essi stessi ministri del sacramento del ma- trimonio. Più ampia e degna di nota risulta, invece, sin dal primo millennio, la partecipazione di laici alla potestà di governo: essi avevano parte alla potestà legislativa, data la loro partecipazione attiva a concili im- portanti dedicati a materie disciplinari e di fede, i quali si conclude- vano con il varo di vere e proprie norme. Si pensi, solo per fare alcu- ni esempi, al concilio di Roma dell’anno 251 e a quelli di Cartagine del 256 e del 411. I laici esercitavano, inoltre, la potestà giudiziaria dietro mandato del vescovo, soprattutto nell’ambito della episcopalis audientia . Infine, vi sono testimonianze del loro coinvolgimento nell’esercizio della po- testà amministrativa, dato che anche laici formavano parte di un elet- torato non solo passivo ma anche attivo, considerando la distinzione sempre più evidente tra l’elezione, cui partecipavano i laici, e la con- sacrazione, riservata invece ai vescovi e al Papa. Come scrive l’autore, fin dai primi secoli «nella coscienza pratica della Chiesa, pur irriflessa e non dichiarata», era conosciuto il fatto che «mediante l’ordine sacro veniva conferito un plus di potestà sa- cramentale necessario in linea generale per la lecita e valida ammini- strazione dei sacramenti; invece, per l’esercizio della potestà di gover- no era sufficiente il battesimo con cui si entrava a far parte della co- munità cristiana ed ecclesiale». Lo studio di Interlandi offre, pertanto, un contributo scientifico di grande valore per la riflessione in materia di potestà nella Chiesa, co- stituendo un fondamento ulteriore, sulla base della prassi dei primi secoli, per l’affidamento a laici — oggi indistintamente uomini e don- ne — di uffici ecclesiastici che comportino esercizio della potestà vera e propria di giurisdizione, come è il caso del giudice nei tribunali per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio. presa da un collegio la cui maggioranza era costituita da sacerdoti; tali autori aggiungevano che pertanto il giudice laico non esercitava una vera potestà di giurisdizione. Un contributo di peculiare valore scientifico a questo ambito di ri- flessione è apportato da un recente studio storico-giuridico-canonico (oggetto di una tesi dottorale discussa alla Facoltà di diritto canonico della Pontificia università Gregoriana e insignita nel 2016 del presti- «Allegoria del Buon Governo» Ambrogio Lorenzetti (1338-1339) gioso Premio Bellarmino (cfr. Roberto Interlandi, Potestà sacramentale e potestà di governo nel primo millennio. Esercizio di esse e loro distinzione , Roma 2016). L’autore, passando in rassegna il primo millennio, mostra come nella prassi della Chiesa, sia in oriente sia in occidente, fosse presen- te una coscienza pratica della reale distinzione tra una potestà sacra- mentale e una potestà di governo. Le fonti storiche (non solo liturgi- che) prese nel loro insieme consentono, infatti, di riconoscere, già sul finire del II secolo — quando la distinzione tra laici e chierici era espressa in maniera chiara — una funzione pastorale unitaria, sacra- mentale e di governo assieme, attribuita sacramentalmente (oggi di- remmo munus ) che, per essere esercitata, richiedeva ulteriormente la necessaria potestà, quest’ultima, invece, distinta in sacramentale e di governo: della potestà sacramentale, da cui erano radicalmente esclu- si i laici, non si poteva essere privati, in quanto originata dall’indele- bile sacramento dell’ordine; della potestà di governo, invece, parteci- pabile anche ai laici, uomini e donne, si poteva essere spogliati.

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