donne chiesa mondo - n. 35 - maggio 2015
D donne chiesa mondo maggio 2015 Maurizio Gronchi, del clero della diocesi di Pisa, è professore ordinario di cristologia alla Pontificia università urbaniana, consultore della Congregazione per la dottrina della fede e della Segreteria generale del Sinodo dei vescovi. Il contributo che pubblichiamo anticipa parte di un testo che uscirà nel volume a cura di Luigi Sabbarese Sistema matrimoniale canonico in synodo (Urbaniana University Press). Per le famiglie ferite e smarrite di M AURIZIO G RONCHI OPO AVER CONSIDERATO la bellezza dei matrimoni riusciti e delle famiglie solide, e aver apprezzato la testimonianza generosa di coloro che sono rimasti fedeli al vincolo pur essendo stati abbandonati dal coniuge, i padri sinodali si sono chiesti — in modo aperto e coraggioso, non senza preoccupazione e cautela — quale sguardo deve rivolgere la Chiesa ai cristiani le cui famiglie sono incompiute (coloro che ancora non sono stati uniti da Dio: i conviventi), imperfette (coloro che hanno stretto un vincolo solo di fronte agli uomini: i matrimoni civili) e ferite (coloro che hanno separato ciò che Dio ha unito: i separati divorziati). Vicino alle famiglie che hanno la grazia di rimanere fedeli al Vangelo, in mezzo alla comunità cristiana, prendono posto anche quelle più fragili e ferite. Pertanto, «conforme allo sguardo misericordioso di Gesù, la Chiesa deve accompagnare con attenzione e premura i suoi figli più fragili, segnati dall’amore ferito e smarrito, ridonando fiducia e speranza» ( Relatio synodi 28). A tale proposito, appare particolarmente delicata la sfida non solo dell’accompagnamento da parte dei pastori, ma anche quella della integrazione delle famiglie ferite e smarrite nella comunità ecclesiale, perché non avvenga alle famiglie fedeli di reagire come il figlio maggiore della parabola evangelica del Padre misericordioso, che, sentendosi offeso, fatica ad accogliere il fratello minore che era perduto (cfr. Luca, 15, 28). In tal senso, si comprende l’invito dei padri sinodali a trattare le situazioni dei divorziati risposati «evitando ogni linguaggio e atteggiamento che li faccia sentire discriminati e promovendo la loro partecipazione alla vita della comunità. Prendersi cura di loro non è per la comunità cristiana un indebolimento della sua fede e della sua testimonianza circa l’indissolubilità matrimoniale, anzi essa esprime proprio in questa cura la sua carità» ( Relatio synodi 51). Un’attenzione specifica deve essere rivolta ai figli dei divorziati risposati, per l’insostituibile ruolo educativo dei genitori e in ragione del preminente interesse del minore; si tratta di un elemento non trascurabile, sia dal punto di vista giuridico che pastorale, come annotava il documento preparatorio della Assemblea straordinaria: «Se ad esempio si pensa al solo fatto che nell’attuale contesto molti ragazzi e giovani, nati da matrimoni irregolari, potranno non vedere mai i loro genitori accostarsi ai sacramenti, si comprende quanto urgenti siano le sfide poste all’evangelizzazione dalla situazione attuale». Inoltre, occorre ricordare che al sinodo è emersa l’esigenza di prestare maggior cura nella “pastorale giudiziale” da parte delle Chiese particolari e dei loro vescovi, mediante un discernimento capace di guardare in faccia le persone, specie nel contesto dell’accertamento della validità del vincolo. Dal punto di vista della dottrina processuale — come più volte sottolineato da Arroba Conde — oggi rivestono particolare importanza i convincimenti espressi dalle parti sul loro passato, interpretati alla luce del presente che vivono, tante volte più ricco, e quindi garantendo che si riesca a scoprire la persona che c’è dietro alla causa, pur nell’assoluto rispetto della legalità vigente. In ambito canonistico, sta crescendo la consapevolezza della necessità di trattare la materia matrimoniale accogliendo la sfida posta dalla relazione tra personalismo, verità e pronunciamento della giustizia, guardandosi da un duplice rischio: da una parte, di confondere la verità oggettiva con quella soggettiva, che vedrebbe le parti nel ruolo di giudici in causa propria; dall’altra, quello di identificare la verità, sic et simpliciter , con la pronuncia del giudice, intendendola in modo volontarista, specie nei casi di contrasto tra le versioni offerte dalle parti. In sede sinodale, infine, si è avanzata la proposta di «studiare l’ampliamento dell’esercizio della potestas clavium e le condizioni per trattare con procedura giudiziale extraordinaria le cause che non richiedano un giudizio ordinario; si chiede ai vescovi di avviare una pastorale giudiziale accurata, preparando sufficienti operatori, chierici e laici». Oltre alle questioni di natura più strettamente giuridica — che si collocano prevalentemente sul versante dell’accertamento della validità del vincolo — assume un particolare rilievo quella della partecipazione dei fedeli divorziati risposati alla vita della Chiesa, dei quali mai si dice che sono colpiti da scomunica. A questo proposito, scegliamo la via degli interrogativi ragionevoli, in modo che i padri sinodali — ai quali compete di raggiungere il più ampio consenso mediante il confronto e l’approfondimento, nella luce dello Spirito — possano offrire al Papa il frutto del loro lavoro di discernimento, secondo quanto prevede la natura stessa del sinodo. Almeno in due occasioni, è stato lo stesso Papa Francesco a mettere chiaramente in evidenza la necessità di non concentrare l’attenzione sull’accesso ai sacramenti della penitenza e dell’eucaristia da parte dei divorziati risposati (cfr. Relatio synodi n. 52), quanto invece sulla loro integrazione nella vita ecclesiale (cfr. n. 51). Per meglio comprendere il senso delle sette cose che i divorziati risposati non possono fare — tra le quali il Papa ha ricordato in particolare l’esclusione dal ruolo di padrino — merita percorrere lo sviluppo cronologico della questione, attraverso i diversi documenti ecclesiali la cui natura e impegnatività è naturalmente differenziata. Questo elenco compare per la prima volta, in forma ridotta a tre servizi liturgici (il lettore, il ministero di catechista, l’ufficio di padrino per i sacramenti), in un documento della Conferenza episcopale italiana, a cura della Commissione episcopale per la famiglia e la dottrina della fede (26 aprile 1979), con la motivazione che tali servizi «esigono una pienezza di testimonianza cristiana». In seguito al sinodo sulla famiglia del 1980, nella esortazione apostolica post-sinodale Familiaris consortio di Giovanni Paolo II (1981), mentre si afferma chiaramente che i divorziati risposati «non si considerino separati dalla Chiesa», non si fa riferimento ad altre esclusioni oltre a quelle dei sacramenti della penitenza e dell’eucaristia (cfr. n. 84). Pur non trattando direttamente l’argomento, il Codex iuris canonici (1983) precisa che può essere ammesso all’incarico di padrino uno che «conduca una vita conforme alla fede e all’incarico che assume (…); non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata» (874 § 1, § 4); parimenti, al consiglio pastorale «non vengano designati se non fedeli che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza» (512 § 3). Il Catechismo della Chiesa cattolica (1992), riguardo ai divorziati risposati, riprende l’insegnamento di Familiaris consortio n. 84, e aggiunge genericamente che «non possono esercitare certe responsabilità ecclesiali» (n. 1650). Una ulteriore specificazione di tali servizi preclusi ai divorziati risposati (dai precedenti tre diventano cinque) si trova nel Direttorio per la pastorale familiare dei vescovi italiani (1993), ove al lettore, catechista e padrino si aggiunge la partecipazione ai consigli pastorali e si sconsiglia il testimone nella celebrazione del matrimonio, pur non proibendolo. L’elenco completo di queste responsabilità ecclesiali (che passa da cinque a sette) viene esposto dal cardinale Joseph Ratzinger, in qualità di prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, nella sua introduzione al volume Sulla pastorale dei divorziati risposati (1998), contenente alcuni documenti, commenti e studi, ove fa esplicito riferimento al Direttorio per la pastorale familiare dei vescovi italiani. Le responsabilità ecclesiali precluse ai divorziati risposati sono: incarico di padrino, lettore, ministro straordinario dell’eucaristia, insegnante di religione, catechista per la prima comunione e per la cresima, membro del consiglio pastorale diocesano e parrocchiale, testimone di nozze (sconsigliato, ma non impedito). All’effettivo ampliamento dell’elenco, in realtà, non corrisponde una diversa né approfondita motivazione rispetto a quella costantemente ripetuta, ovvero della mancanza di pienezza della vita cristiana e della testimonianza; anzi, si evidenziano tre elementi che in qualche modo segnano una possibile apertura: l’oggettiva situazione di vita; evitare lo scandalo; affrontare la questione in modo più profondo e più ampio, non limitandosi ai divorziati risposati. Ciò non esclude che possano essere variamente valutate le condizioni soggettive delle persone, pur tenendo conto della loro situazione oggettiva (cfr. Compendio del catechismo della Chiesa cattolica 1735); significa inoltre che si debba fare il possibile per evitare la confusione e lo scandalo; infine, che tale discorso deve essere confrontato anche con altre situazioni in qualche misura analoghe. Successivamente Benedetto XVI , nella sua esortazione apostolica post-sinodale Sacramentum caritatis (2007), non è tornato a riferirsi a tali limitazioni, mettendo piuttosto in evidenza che «nonostante la loro situazione, continuano ad appartenere alla Chiesa, che li segue con speciale attenzione» (n. 29). Come dunque valutare le sette restrizioni relative all’esercizio di certe responsabilità ecclesiali da parte dei divorziati risposati, insieme alla speciale attenzione che essi meritano? Avanziamo dapprima tre osservazioni di carattere formale, poi tre di carattere contenutistico. Anzitutto, occorre notare che tali limitazioni non compaiono in alcun documento pontificio, né sono state riprese dalle esortazioni apostoliche post- sinodali, perciò non possono essere ritenute impegnative per tutta la Chiesa. In secondo luogo, esse sono cresciute di numero a partire da un documento della Chiesa particolare italiana (1979) e dal direttorio pastorale della medesima (1993), fino alla recezione e all’ampliamento, da parte del prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, in una introduzione a un volume di raccolta di documenti e studi (1998), alla quale, per quanto autorevole, non è seguita una norma ecclesiale emanata da organismi competenti. In terzo luogo, appare evidente la natura pastorale delle suddette limitazioni, che non implica alcun contenuto dottrinale. Infatti, mentre si ribadisce l’incompatibilità tra la situazione oggettiva dei divorziati risposati e la pienezza della vita e della testimonianza cristiana, al tempo stesso non si giunge a sanzionare tale condizione con formale censura (interdetto o scomunica). Ciò significa che la loro condizione è ritenuta presumibilmente temporanea, in quanto (ovvero) suscettibile di cambiamento, di conversione, di purificazione; ovvero si tratta principalmente di un processo interiore da accompagnare. Dal punto di vista contenutistico, occorre riflettere dapprima sui servizi liturgici di lettore e di ministro straordinario dell’eucaristia. Mediante l’esercizio di tali funzioni ecclesiali, ogni fedele può ricevere la grazia della illuminazione interiore, mediante il contatto nella fede con la parola di Dio e l’eucaristia, sia per la propria che per l’altrui edificazione, che si esprime in un umile servizio alla comunità radunata dal Signore, sempre costituita da peccatori chiamati alla conversione. In secondo luogo, per quanto riguarda i servizi catechistici (prima comunione e cresima), formativi (insegnante di religione) e partecipativi (membro del consiglio pastorale) è di primaria importanza la serietà e competenza delle persone a essi deputate (fede sicura, buoni costumi e prudenza), qualità di fatto indipendenti dalla loro situazione familiare. La testimonianza cristiana di queste persone, in verità, può essere ravvivata dall’integrazione piuttosto che dall’esclusione. In terzo luogo, in base alla indicazione del cardinale Ratzinger circa l’affronto più profondo e ampio della questione, occorre distinguere tra l’esclusione di persone consapevoli della loro situazione irregolare, che hanno un sincero desiderio di avvicinarsi al Signore mediante la Chiesa, e, ad esempio, noti politici corrotti, mafiosi, delinquenti, omicidi che sono formalmente a posto con il matrimonio. Da quanto osservato circa l’integrazione possibile, derivano tre considerazioni conclusive. Prima considerazione: se, da una parte, è vero che si deve evitare la confusione e lo scandalo nei fedeli “normali”, dall’altra, occorre pure evitare la confusione e lo scandalo nei fedeli divorziati risposati, che, mentre non sono scomunicati, al tempo stesso, risultano di fatto ridotti a spettatori della vita ecclesiale anziché responsabili di ministerialità differenti che sono richieste a ogni battezzato per l’edificazione della Chiesa. Una seconda considerazione riguarda la testimonianza che (cui) eventuali figli nati dalla seconda unione hanno diritto di ricevere dai genitori, pena il rischio di pagare il prezzo della emarginazione di cui non sono responsabili ma solo vittime. Un’ultima considerazione è relativa al discernimento, ovvero a quella via discretionis che permette ai pastori di valutare caso per caso, specialmente riguardo alla progressiva inclusione delle persone che, trovandosi in una situazione ormai irreversibile, sono particolarmente bisognose di accoglienza, di accompagnamento e di misericordia. l’autore Giovanni Boldini, «Le sorelle Lascaraky» (1869) Manfredi (Dino) Quartana, «Famiglia» (2010)
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