Critica Sociale - anno XLII - n. 10 - 16 maggio 1950

___________ _::_CRITICA SOCÌALE ------------------~-------- 120 2) sgretola,re l'ordinamento vincolistico ed aprire nel suo sistema falle sempre pi.ù ampie per cui l'inquilino, i•nvece ùi essere protetto dalla legge, venisse abbandonato all'a,rbitrio dd .locatore. .Vediamo brevemente come si sÒno svolti gli avvenimenti alla Camera dove il Disegno di Legge è stato approvato dal– la Maggioranza, d. c. il 29 ·novembre 1949, dopo otto mesi di penosa gestazione. Proroga breve. iente, dunque, proroga settennale: basta un anno, Il ~rchè ve I~ di_ce_l'on. Fumagalli, d. c.: «... con la proroga d1 sette a~rn .s1 viene a congelare completamente il campo delle lecaz1onn e si dà agli inquilini una se,nsazione d,i sta– bil1tà sopra una situazione che di sua natura non è e non ?uò essere che precairia ». Con Ìa proroga di anno in anno mvece, «... noi poss,iamo seguire da presso lo svolgersi del fenomeno e adottare di anno in anno i provvedimenti più consoni alla situazione, fermv restando il p'f'mcipio di non sbloccare firn.o a che il mercato delle cwe non, sarà reso no,r,m,alle ». A parte la sollec,itudine di non vol,e,r concedere quel ·s~rnso di « stab,il~tà », meglio di tranquillità a milioni di famigJ.ie italiane, ma di '{Olerle tenere in continua ansia, si potrebbe anche accettare la giustificazione addotta, se si potesse ·ammettere la buona fede. Ma gli on.li Capalozza e Ferran– di, relatori per la Minoranza,· hanno apertamente denuncia– ta la manovra della maggioranza d.c., la quale, dopo aver votato, in sede di Commissione, la proroga di un solò anno, si è rifiutata di accogliere un Ordine del Giorno « pun– tualmente predisposto dalla Minoranza (riunione del 17 di– cembre 1948) che valesse impegno categorico e solenne, ora per allora, a mamtenere la proroga stessa sino a che la di– sponibilità delle case non avrà consentito l'assorb~men•to della domanda». (Atti Parlamentari - Camera dei 'Deputati - N. 105 - A). In seguito i D. C.' furono costretti a ripiegare· e ad ac– cordarsi coni il Ministro Grassi su una proposta di proro- • ga biennale, scadente i.J 31 Dic. 1952; ma il. principio fon- ' dam~ntale della « proroga breve » rimaneva fermo, per con– senti re, secondo l'qn. Rocchetti, di « attenuare vi blorcèo ap– p.en, a p,ossibile e o,ppo,rtwr,o ». Se poi si passa ad esaminare la motivazione del provve– dimento, ossia ,la giustificazione che ne ha11no dato i D. C., si giunge a capice il vero scopo della manovra. Nella Relazione di Maggioranza gli on.E Rocchetti e Artale hanno scritto.: << ... ma la proposta ministeriale che disponeva l'aumento del Sci% all'anno per sette anni, as-- , sumendo com.e base costante la pigione corrisposta al 1948, è sembrata premessa inadeguata a giustificare l'impegno di sblocco alla fine del settennio» perchè « con gli aumenti suddetti le pigioni degli alloggi avrebbeTo toccato il mas– simo di quindici voÙe l'anteguçrra ... ». ilia, a Milan.o, nel 1938' l'affitto medio in una casa ci– vile per impiegati era di lire mille al locale: per quattro lo– cali quattro mila lire. Nel 1948 era L. 2.6oo. Nel 1955, taie affitto, in base alla Legge Grassi, sarebbe salito a 15 mila lire per locale; per quattrò locali sessa,nta mila lire, più le spese. « Premessa inadeguata» : meglio prem,essa 1111suffw:iernte per i padroni di casa, i quali vogliono arrivare, per le case vecchie, à cinqumiba volte l'anteguerra. Lo ha detto alla minoranza !'on. Rocchetti nel suo discorso del 5 aprile 1949 alla Camera: « ...Nel vostrn ragionamento dimenticate che im Italia vi è stata una g-rave svalutazione monetaria, per cui la nostra monèta si è deprezzata di 5~ volte e che è fatale che i prezzi in Italia debbano raggiungere tale pa– rametro». Le "falle,, aperte nel regime vincolistico. Le deroghe al. vincolo del blocco volute dai D. C. su ri– chiesta della Confedilizia costituiscono un gravissimo pe– ricolo per gli inquilini e sono giustificate con affermazioni di intransigente classismo, come la seguente del Senatore Zoli: <... prima di pensare alle esigenze del locatario si ha il dir,itto di provvedere alle necessità dei figli e dei genitori del locatore». Biblioteca Gino Bianco E' facile intendere la gravità dei provvedimenti che ne sono derivati. Li espongo nel modo più breve possibile. La « urgrerntee 1mf,r/Jll'l/Jg001le n cessità » del proprietario di riavere l'immobile locato era, tanto •nel Decreto del 1945, quanto in quello del 23 dicembre 1947, un di-ritto sire,bro– menM pe,rrorvoJe del locat-O'f'oe. E questo principio era stato confermato da:! Disegno di Legge del Ministero,. il quale stabiliva ali' Art. 4: « Il locatore può far cessare la proro– ga quando dimostri la urgente e improrogabile necessità di destinare l'immobile ad abibazi;o,ne propri a». La maggioranza della Commissione della Camera ha ag– giunto: (ad abitazione propria)... o dei prvpri: figli. In Aula la, maggioran:ru ha completato il disposto: (ad abitazione propria o dd propri figJ.i) ... o dei propri g,enitori. Invano il Ministro Grassi rammentava amaramente che il «suo» Disegno di Legge era stato approvato da tutto il Ministero e, rivolto al-la Maggioranza, diceva: « ...siccome no1 si tratta di questione politica, vorrei che ognuno ascol– tasse la sua coscienza e si regolasse tenendo presenti gli interessi generali». (Resoconti Parlamentari, pag. 7814). E proseguiva: « Io -pen,soche voi senti,rete il dovere di riesa– minare la posizione che avete assunto» poichè, « si tratta dell'interesse supremo del Paese». E a,1cora: « Per noi (del Governo) è già preocéupante la previsione della possibilità di agire per la necessità dei figli: tanto . meino è da Pen.sMe ad wna, estensio,te a>i geni– tori» (id. pag. 10215). L'art. 4 fu vota,bo alla wna,n,i,mi/là dalla maggi.()ll'anza. Due date e una speculazione. Altro provvedimento iniquo riguarda la disponibilità dd– l'immobile acquistato dopo i-I 24 marzo 1942. La Legge Grassi escludeva la dispo1ibilità degli immo– bili acquistati dopo tale data. La Maggioranza della Commissione della Camera ha ini– ziato l'attacco proponendo che la disponibilità possa essere concessa a « chi sia proprietario di un solo- a,ppartannento decorsi almeno tre anni dall'acquisto, anche se successivo al 24 marzo 1942, p.e,r désti-narlo ad abitazione propria o dei propri figli». La maggiora,1za della Commissione del Senato ha esclusa ogni restrizione alla disponibilità ed ha stabilito che qua– Ju1que immobile sia libero « decorsi o/memo tre amii dal– !' acqui.s!to ». Ora, per valutare la gravità d-:.J disposto, si deve ram– mentare che dopo le distruzioni ·belliche del 1942-43 molti prop·rie~ri hanno svenduto i propri immobili e che, in ogni caso, chi ha comperato immobili « btocooti », ha comperato a prezzi inkriori a quelli reali. Ne consegue che concedere la libera disponibilità dell'immobile acquistato in tali con– dizioni vuol di.re assicurare a speculatori disonesti guada– gni cospicui e illeciti. Il che è invece onesto e lecito pc·r la maggioranza, il cui scopo è proprio di « ,rendere libero l'im– mobile per rivalutarlo» e di permettere a chi lo ha com– perato svalutato dal vincolo di rivenderlo 'a prezzo di mer– cato libero: così « si convoglia il capitale verso nuovi irr vestimenti edilizi» (cn Guerrieri, Res. Parl. pag. 7558). E che dire del i" comma dell'art. 15, che concede alle parti la facoltà di determ~iare libera-miente il catwi.e. di af– .fitto al di là del termine di proroga, purchè la durata del contratto sia almeno di quattro anni? Al 29 settembre pros– simo i proprietari pFesenteraqno agli inquilì,1i un contratto « Jibero » con canone « Jihero » valido quattro anni : firrna o sfratto. Quanti saranno gli inquilini che sapranno rifiu– tare questa ... « libera contrattazione?». Eppure l'on. Roc– chetti nella relazione aveva testualmente dichiarato che « le norme sugli aumenti» o meglio « i limiti delle pigioni so– •no da considernrsi di diritto pubblico: vincolative e non dispositive~- E non c'è da allibire nel leggere l'ultimo comma dell'art. 28? Tale articolo commina sanzioni pttuniarie da lire 50 mila a 200 mila contro coloro che « ottengono o concorro– no a far ottenere somme indebite . (buon i·1gresso, buona usdta, acquisto di mobili, etc.) da un disgraziato in affan– nosa ricerca di un alloggio. EMILIO BONO

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