Critica Sociale - anno XLII - n. 4 - 16-28 febbraio 1950

CRITICA SOCIALE 45 sistenziale dei Patronati scolastici, debitamente fi– nanziati .. I treceato mili-ardi. Ma qui temiamo che la riforma si insabbierà. I propositi sonq lodevoli, ma presuntuosi se si rappor-. tano ana realtà sociale .in cui ci moviamo. Doweb– bero essere sostenuti da un ardore rivoluziona•do che manca non tanto a chi propone- quanto a chi dispone. Il dramma della scuola 1taUana è soprattutto qui; è delinéato ip. poche righe dalla ,relazione : « f er le sole scuole elementari non basterèbbero cento mi– liairdi,_ chè, anzi, se oltre alle aule mancanti si vo– lesse ,provvedere anche ai locali accessori, come le - palestre, i refettori e - s-imil,i, c-i si avvicinerebbe a una cifra quasi doppia; per I-e Università H fab– bisogno, secondo i ,più recenti accertamenti, supera i quaranta milia'rdi; complessivamente, per la solu– zione integrale del problema edilizio della Scuola, sarebbe necessaria una spesa che si ,può considerare viciina a trecento miliardi ». Bisogna dunque -trovare questa somma, o almeno una parte, per dare l'avvio alle 1 f\iforme. E per tro– varla, ·bisogna avere il coraggio di ,incidere su altre spese: quelle, ad esempio, che consentono ai ceti privilegiati un lusso inaudito. Ma le prospettive sa– rebbero allora ben altrimenti ampie, e queste sono ·spe'ranze troppo avveniristi-che perchè si Inseriscano fa un presente· poco promette-o-te e tutt'altro che provvido, al -qua1e - ehecchè si dica- - sono at– taccate le -forze politiche oggi governanti. ANDREA T ACCHINARDI La del riforma Codice Penale I principi guida della riforma. ~el penultimo numero dell'anno scorso questa Ri– vista, presentando un articolo di Uberto Scarpelli sul progetto del nuovo Codice penale, dichiarava aperta_ la discussione ~ntorno all'importante proble– ma (1). Chiedo ora il permesso di dire qualche cosa con un certo intervallo di tempo, sia perchè ho letto e ricevuto la rivista con ritardo, sia perchè volevo prima attendere qualche altra ripercussione suscitata dal progetto, specie negli ambienti forensi e giudiziari. _ Le ripercussioni si sono avute qua e là, e dic.o subito che il mondo della pratica forense non e, o almeno non mi sembra, così ostile al progetto come il mondo accademico e scientifico. Parlo naturalmente dei' principi fondamentali della riforma, quelli che toccano la- coscienza so– ciale e metto ·da parte le valutazioni tecniche di dettaglio, che in questa sede interessano pò~o o nulla. Defascistizzazione, attenuazione del rigore edittale, soggettivazione nella comminatoria, m~a– nizzazione nella esecuzione della legge penale, rie– ducazione del condannato ... sono questi, pressapoco, i principi guida del progetto, oggi a~cettati anche, in generale, dalla pubblica opinione ..,. Il contrasto sull'art. 140. Ma vi è nel progetto una disposizione chiave, l'ar– ticolo 140, che suona così: e Entro i limiti della funzione punitiva e per rea– lizzarne interamente le finalità morali e sociali, la (1) La discussione è tuttora aperta, e lnvittamo quindi altri lltudJoal della materia ad intervenire (nota di cCrltloa Sociale»). _iblioteca Gino Bianco pena deve tendere alla rieducazione del colpevole. La esecuzione delle pene detentive non può consi– stere in trattamenti contrari al senso di umanità e dève ispirarsi al principio del lavoro e della istru– zione». II collega Scàrpelli ha già riecheggiato in queste colonne il grido di allarmé.Ài.lzàtosi contro tale arti– colo dal settore scientifico, specie dall'Università di Torino, che ne chiede la soppressione. Sentite ora come suona diversamente, a tal ri– guardo, la relazione del Consiglio dell'O11dine degli Avvocati di Venezia: « Ne siamo stati così profondamente tocchi da formare l'augurio che, quale si sia la sorte della riforma, l'art. HO del Progetto non si, cancelli in alcun caso dal testo definitivo. E' lapidario e po– trebbe bene ' essere inciso sulle pareti delle aule di giustizia ... Nelle sue proposizioni si racchiude fe– licemente -il programma di un sistema e di un re– gime di, giustizia degno di una democrazia, anzi di una civiltà. Noi sentiamo in esso echeggiare il pen– siero nostro e cioè che, staccandosi da ogni altro ramo -del diritto ed individualizzandosi ·come disci– plina sociale di pace, di sicurezza, di lavoro, la scienza penalistica diviene ad ogni svolta di storia ... più ché diritto, problema' penale, problema giuri– dico, problema di sanità, problema es'senzialmente sociale». Innanzi a questo art. 140 si levano dunque, stra– namente intrecciate, voci di condanna e voci di _ gloria, di crucifige e di osam~. Ma perchè? La pretesa ~néostituzionalità dell'art. 140. Secondo l'Università di Torino l'art. 140 del pro– getto tradirebbe il principio programmatico sancito da'I comma terzo dell'-art. 27 della Costituzione, che recita così: « Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla riedu-cazione del condannato». Siffatta norma darebbe alla pena un senso prevalentemente rieducativo, mentre l'art. 140 progettato gliene da– rebbe uno -prevalentemente retributiyo. In realtà alla' stregua di tale articolo la funzione emendatrice della pena trova limite nella funzione ... punitiva, integrandone le finalità morali e sociali; ma che coteste formulazioni possano restituire alla pena un significato retribuzionista, è qui che.. non sono d'accordo. E non sono d'accordo per due ra– gioni sostanziali; l'una connessa all'altra: primo, perchè nella stessa relazione che accompagna il progetto si dichiara esplicitamente come la riforma non voglia incidere sui cardini dottrinali del co– dice Rocco; secondo, perchè il sistema del diritto vigente, quale si ricostruisce sul codice· Rocco, non postula certo i vecchi canoni del lil;>ero arbitrio, della espiazione o della retribuzione morale. Anche se i singoli compilatori del progetto fossero tutti di avviso diverso da quello su, enunciato, ciò non basterebbe a segnare il caratterè di una nuova co– dificazione positiva, che -voglia essere bene ambien– tata nella temperatura sociale e nella civiltà giuri– dica del -nostro Paese. Il sistema del diritto vigente. II codice Rocco, giova ricordarlo, si annunziò con una esplicita premessa afilosofica: niente libero ar– bitrio, cui si sostituisce il presupposto del determi– nismo psicologico; niente espiazione o retribuzione morale, cui si sostituisce lo scopo della difesa, nel suo duplice aspetto di prevenzione generale e pre– venzione speciale del delitto. Le dottrine della scuola positiva fanno largo in– gresso nel codice Rocco, mentre quelle della scuola classica sono garbatamente avviate alla porta d'usci– ta. D'altra parte, specie dopo la promulgazione del codice Rocco, la scuola positiva rivede e rettifica

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