Critica Sociale - anno XLI - n. 22-23 - 16 nov.-1 dic. 1949
per rendere possibile 'non una illusoria cura sintomatica, ma berisì la cura ccmsale del grave malanno. Esistono, come si disse accennando alla F.I.M.I., nuove e fresche energie e volontà rivolte allo studio e<l alla soluzio– ne del grave e pressante problema; · esistono Società con intendimenti scientifici e pratici di elevazione del livello psichico dell'Umanità: energie e volontà che però non sono ' abbastanza conosciute, apprezzate, utilizzate. Se un grande partito politico rivolgerà ,la sua at-t:nzione al problema della Sanità, non soltanto individuale e -non soltanto fisica, ma anche morale e collettiva,- - cose inscindibili - facendone caposaldo del suc, progrcmvma, chiamando a sè gli indi– spensabili elementi tecnici competenti, volonterosi, forn ndo a questi elementi il prestigio, la libertà, la possibilità di of– frire il fondarrentale loro contributo, tutte le difficoltà, tutti gli ostacoli che sembrano invincibili saranno superati ed una· nuova luce di sicura speranza rischiarerà la via della ricostruzione sociale che ci attende. AGIDE DELBUE Come il Governo crea . la piccola proprietà (Piano Fa11fani e progetto Segni) Favorire la costituzione di piccoli proprietari è evidentemente uno dei postulati del nostro Partito, quando si tratta di beni che, come ,l'a.bitaz'ione, ser– vono al soddisfacimento di una necessità per un. li– vello di vita, oppure permettono alla persona, o nucleo familiare, che li possiede, di esercitare, u,na attività personale, mediante la quale - senza sca– pito della produzione nazionale e senza sfruttta– mento dell'altrui lavoro - si ritrae un reddito ne– cessario _ai bisogni ritenuti indispensabili alla vita in una società civile. Però l'aiuto da darsi a1la crea– ·zione di questi proprietari dalla società, cioè a spe– se di tutti, ricchi e poveri, non deve andare oltre certi limil'i, e non costituire ùn regalo di parte no– tevole della proprietà. Chi desidera diventare pro– prietario, anche ,piccolo, deve meritarselo col la'vo110 e col risparmio: la s,ocietà ha il dovere di dare a tutti il mezzo di lavor-are e anche di provvedere a· chi non è in grado di lavor.are, ·ma non è morale che ad alcuni dei suoi membri - senza che vi sia la necessità di provvedere a un biso•gno impellente - venga regalata la proprietà di beni, che la énorme maggioranza· non. -possiede. · Piano Fanfani. Ricordiamo ohe questo piano (stabiNto con la legge 28-2-1949 e regolato da diversi decreti succes– sivi, d-i cui i due più importanti per le nostre con– siderazioni sono i decreti 22-6 e 4-7-1949) viene fi– nanziato nei primi sette anni da 105 miliardi a ca– ·rico dello Stato (cioè di tutti), da 145 'miliardi de·i datori di lavoro (che in gran parte si rifaranno su tutti i cittadini) e da 100 miliardi de-i lavoratori (fino all'età di 59 anni). Soltanto i lavoratori sog– getti a contrirbuto, e anche essi in minima parte, po– tranno godere dei vantaggi del pfano. La legge è da dmsiderarsi come un !Piano di sviluppo- di durata indefinita; poichè le tre fonti di finanziamento sono fissate -per un settennio (lo Stato anche successiva– mente rimane impegnato a versare all'I.N.A.-CASA un con tributo del 3,20% del costo per 25 anni su ogni alloggio costruito nel settennio); dopo il quale ·si costruiranno nuove case coi fondi che affluiranno dai ·versamenti delle rate pagate dagli assegnatari degli alloggi in proprietà e dagli avanzi netti delle . somme riscosse dagli affitti. va C., ..., uléu1CO 467 La legge costitutiva prescrive che 'metà· delle abi– tazioni siano destinate a locazione e metà assegnate in proprietà. Il canone d'affitto degli alloggi in locazione verrà istituito tenendo conto d'ogni spesa, nessuna esclu– sa, per manutenzione, amministrazione, ammorta– mento e imposte e varierà con le cond'izioni del mercato in rappdrto anche alle variazioni de.Ile re– tribuzioni. L'affittuario, p oichè i contributi ,per il finanziamento sono dati a fon.do perduto, non deve pagare interessi, però, oltre tu tte le spese soprad– dette, pagherà una quota di ammortamento, in mo– do che vi sia quell'avanzo netto di cui parla la leg– ge. Questa quota non dovrà superare 1'1,50%, in modo che la quota d'affitto, anche pensando che le spese generali saranno forti non trattandosi di am– ministrazione privata, -non· supererà presumibilmen– te il 3% del costo. Considerando che le costruzioni saranno agevola– te con parecchie riduzioni eccezionali nelle spese (esenzione del dazio sul materiale, esenzione delle tasse di bollo, legge di Napoli ;per le espropria~ioni, ed altre provvidenze particolari che verranno -senza dubbio deliberate dai Comuni, quali cessione gra– tuita o quasi di terreni e costruzione di strade di accesso), il ,costo probabile per vano (computando gli accessori per un vano, per un vano e mezzo' o per due van.i a seconda che l'alloggio sia complessi– vamente di due vani, di tre vani e mezzo o di cin– que o più vani) raggiungerà difficilmente le L. 400 mila, che d'altronde è il limite massimo consentito da'lla legge. Così, per esempio, chi avrà in affitto un alloggio di tl'e vani e mezzo (~ioè due vani 'utili oltre la cu– cina, anticamera, gàbinetto; bagno ecc.) del costo di L. 1.400.000, pagherà di affitto, tutto compreso, L. 42.000 annue ,(tre per cento); ad ogni modo si– curamente molto meno della metà di chi affitta in una casa nuova oggidì, pagando almeno ;per un al– loggio consimile L. 12.000 mensili, cioè il nove o dieci per cento del costo. E fin qui, in vfo transitoria, nulla di male, e sotto alcuni punti di vista ipiuttosto bene, perchè: a) la locazione, speriamo ed auguriamoci sul se– rio, sarà data anzitutto a lavoratori senza tetto o quasi; b) il prezzo basso di affitto contribuirà - in mi– sura piccola in princip'ÌO ma in seguito sempre cre– scente - a diminuire per tutti il costo dell'affitto stabilito oggidì per gli alloggi nuovi, o anche vec– chi se liberi, in modo esoso e da Iusuraio; e) il prezzo d'affitto si può sempre rivedere in rapJ]rnrto non solo al valore delle retribuzioni e al costo generale della vita, come dice la legge, ma anche con regolamento opportuno in rapporto alle' condizioni dei locatari. Quanto precede si riferisce a una provvidenza con la quale si tenta (e in parte si riesce) di por– tare un rimedio ad un male, a cui è urgente rime– diare per il benessere generale e per il decoro o al- _ meno la decenza, a cui deve provvedere ·la società. · Ma quando passiamo al secondo punto,_ a quello cioè dell'assegnazione in proprietà, la cosa cambia aspetto; non si tratta più, come si è fatto con. qual– che legge precedente (con l'esenzione dalle imposte, ad esempio, per un certo periodo) di agevolare la costruzione di abitazioni necessarie, ma - come dimostrerò - di regalare molto più della metà della proprietà. L'assegnatario, nel caso di acquisto, è t-enùto in– fatti a pagare il 3'% del costo per 25 anni, dopo i quali l'alloggio diventa di sua propr,ietà assolutamen– te libera. (Pagherà anche una piccola quota per spe– se generali di costruzione - per collaudi, ispezioni,_
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