Critica Sociale - anno XLI - n. 18 - 16 settembre 1949

388 CRITICA SOCIALE scioperi politici, gli scioperi di protesta, gli scio– peri di solidarietà saranno posti fuori legge, pe·r da– to e fatto che_ chi ne prende l'iniziativa non può darne preavviso alla controparte; gli scioperi non economici scoppiano improvvisamente quando de– vono scoppiare e non sono rivolti contro i datori di lavoro, o •non soltanto contro di essi. Così, dun:que, coloro che saranao -ritenuti co1'pevoli di avere pro– messo un.o di questi scioperi improvvisati, o di aver– vi partecipato, saranno puniti a termini di legge. Non sappiamo se le comminatorie implicheranno l'arresto e la pena detentiva per i trasgressori, co– me da qualche parte si è detto, o se invece (come crediamo più probabile) si tratterà soltanto di pene pecuniarie; ma questo è un dettaglio sul quale non intendiamo fermarci, poichè a noi interessa soprat– tutto approfondire la questione d,i diritto. Che il Go– verno abbia in :mimo di sopprimere gli scioperi non economici è cosa che sappiamo da un pezzo; ciò che per noi non è chiaro invece è su quale nor– ma di diritto esso .fonda questa sua pretesa. Qual'è la dottrina giuridica su cui si fonda il di– ritto di scio·pero? Questa sola: « La libertà del la– voro sottintende e comprende la libertà di non lavo– rare». Nel secolo scorso, finchè prevalsero i criteri rigidi dei manchesteriani, gli Stati vietarono gli scio– peri perchè li ritenevano contrari all'interesse gene– rale della società, ma con l'andar del tempo e sollo le lezioni dell'esperienza, economisti e giuristi fini– rono per convincersi che le coalizioni operaie non solo ,non erano causa di dan·ni sociali, ma che, al contrario, coslitaivano un correttivo della libertà del lavoro, suscettibile di ·produrre effetti benefici per l'intera coHettività. Oggi questi effetti benefic.i sono così visibili che non c'è più n·essuno che osi combattere il principio della resistenza proletaria. Alludiamo, s'i-ntende, a quegli antichi avversari, i quali, pur essendo fautori di una trasformazione an– ticapitalista, come, ad esempio, Carlo Gide, con.dan– navano lo sciopero per la sua incapacità a procurare durevoli miglioramenti agli operai. E' vero che quando furono concellati dal Codice penale gli articoli concernenti il divieto di sciope– l'O, •non si parlava di scioperi politici, perchè a quel tempo tali scioperi non erano ancora praticati o, quanto m·eno, non erano anco-ra così numerosi da costituire un flagello sociale, come sono oggi; ma questo non può essere un motivo plausibile per di– stinguere sciopero da sciopero e dedur•ne che il solo sciopero che la Costituzione consente è quello che ha per iscopo la regolamentazione dei rapporti di salario. Se l'operaio è lib ero di non lavorare per il ·padrone che non lo paga abbasta.n.za, uguale libertà deve avere quando è posto - pu tacaso - nella ne– cessità di difendersi dai soprusi dello Stato. Del resto è molto diffici-le, per non dire impossi– bile, separare nettamente lo sciopero economico dal– lo sciopero politico o di protesta; ne abbiamo fatto più volte l'esp~rimento noi itaUani in c-0rporé vili, e dovrebbe bastare. Citeremo, ad esempio, lo scio– pero genovese del dicembre 1900, senza il quale quella •r,elativa libertà sindacale che fu allora con– quistata e che oggi è passata nella costituzione co– me un diritto delì'uomo, sarebbe stata ritardata an– cora per chissà quanti anni. Quello fu agli inizi uno sciopero strettamente economico degli scaricatori el porto, con tanto di preavviso dato agli impren– ditori. Il prefetto, scandalizzato, intervenne di sua iniziativa a sciogliere per la terza o la qua-ria volta la Camera d-el Lavoro, e lo sciopero divampò in tut– ta la ref}ione, travolgendo il prefetto, il Governo e tutto un vecchio sistema di compressione. FI). quello un.o sciopero economico o politico? Veniamo ora al-la procedura che si dovrebbe se– guire per effettuare lo sciopero conomico. Il punto secondo dello :iche a ci dà l'impressione che èo– loro i quali lo· hanno redatto no-n abbiano la più BibliotecaGino-6ianco lontana idea del come si procedeva una volta per impostare le agitazioni salariali. Costoro infatti par– lano di referendum, come se si trattasse di app·ro– vare o disapprovare ,l'operato di un corpo legislati– vo auto·nomo ed eletto dalla massa indistinta dei cit– tadini. Nel caso nostro, inv,ece, si tratta di un eser– cito guidato da uno stato magg iore. Se questo eser– cito vuole entrare in campag.na deve assicurarsi che i soldati marceranno. I sindacati che ·raggruppano la maggioTanza delle categoria sono rari, se pure ce ne sono, e comunque esser e iscrit ti al sindacato non si– gnifica obbedire passiv· amen.te all'ordine dei capi, ìn caso di sciopero. Quindi, p rima di denunziare un contratto di lavoro, se il contra tto esiste, oppure pri– ma di inviare un memoriale a.ne ditte per chiedere la revisione dei patti di lavoro, bisogna udire il pa– rere di tutti gli interessati, organizzali o -no, e solo quando si è sicllri del consenso della maggioranza si può cominci are l'ag.itazione. In un secondo tem– po, cioè do.po che la controparte ha fatto conoscere quali concessioni è disposta a far,e, l'intera catego– ri·a viene nuovamente convocata per deliberare ·in merito alle risposte dei padroni. Se essa non, è sod– disfatta e deJ.ibera di proclamare lo sciopero, a.Jlora il Consiglio Direttivo del sindacato si trasforma in un CÒmftato di ;:gitazione (nel quale entrano anche i rappresentanti dei non organizzati), che dura m carica il tempo necessario per con.durre a termine l'impresa. Lo sclopei'o può protrarsi a lungo -e i da– tori di lavoro possono nel frattempo modificare le loro prime offerte; qu,indi n uove riunioni generali, nuove discussioni fino al gio, r.no in oui, vinti o yit– toriosi, i lavo:ratoTi credono ve nuto il momento di riprendere .i1 lavoro. Tuttavia il referendum (come viene erroneamente chiamata la consultaz1one sull'oppo,rtunità o meno di dare battaglia) è accettabile perchè non si scosta dai vecchi metodi e non liinita la Hbertà di scio– pero, ed anzi è una garanzia di successo. Purtrop– po non si può dire altrettanto delle al.tre condizioni che si richiedo-no per effettuare lo sciopero. Come si regoleranno le parti di fronte all'arbitra– to obbligatorio a scoppio ritardato, previsto dal pun– to 3 dello schema?- O esse si mettono d'accordo pri. ma che scoppi 1 o sciopero, oppure do•vranno passa– re per l'arbitrato. Non c'è via di scampo. Questa li– cenza a scioperare ·per dieci g.iorni sembra fatta appo-sta per di mostra re che la lil!Jertà · di sciopero esiste. Nel fatto n.on sarà così. Si può star ce-rti che le trattativ-e fallite p rima dello sciope·ro non saran– no riprese nei giorni della tolleranza, come si può essere certi che nessu-na delle parti prenderà l'ini– ziativa di portare la questione davanti alla magì– stratura a·rbitrale per tema di apparire debole· di fronle all'avversario. Saranno dunque dieci giornate perdute per fare ciò che si poteva far subito: pas– sare sotto le forche caudine dell'arbih,ato. E non basta. Il Governo si riserva anche il diritto di non 'consenti're lo sciopero nemmeno per un giorno, se le circostanze lo esigono. Come si vede, con la pro– cedura si può ammazzar,e il diritt9. Ci ·auguriamo c he i fatti smentiscano le noslre prevenzioni, ma ls vigila.n.za non è mai troppa. I di– sagi arrecati dagli scioperi s ono il prezzo che la so– cietà _deve pagare per mantenere in vita la libertà del lavoro. Gli operai coscienti delle lo·ro responsas bilità devono fare del loro meglio af.finchè questo prezzo, nel loro stesso interesse, sia il meno alto possibile. Essi <levono far scendere la curva degli scioperi, sia con l'autoiimitazione, sia con l'accettare quelle procedure che possa:n.o favorire la composi– zione pacifica dei conflitti, ma ciò che non possono accettare è una menomazione o ·deformazione del diritto di sciopero. Sia dunque ben chiaro .. I Paesi dove no-n si fanno più scioperi ci sono e li conoscia– mo, ma in quei Paesi la libertà del lavoro è defini- tivamente scomparsa. RINALDO RIGOLA

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