Critica Sociale - anno XLI - n. 7 - 1 aprile 1949

CRITICA SOCIALE 153 Chiesa da molti secoli in Inghilterra ha rinunziato ari essere strumento effettivo di politica mondana. Queste profonde differenze fra l'Europa insulare e l'Europa continentale sono certamente anche alla radice della difildenza britannica verso un patto federale europeo. Eppure queste diffidenze devono essere superate se gli Stati Uniti d'Europa hanno da divenire la ·realtà storiea nostra e dei nostri figli. Orbene, l'a– desione del governo britannico alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo è, a parer mio, un fatto di estrema importanza ed è -forse la ragione prindpa,le per la qual-e in futuro la data del 10 di– cembre 1948 potrà essere considerata come una da– ta storica. Per quanto poco la dichiarazione uni– versale dei dirit!i dell'uomo possa essere impegna– tivi!. e legante per i governi che l'hanno sottoscritta, ess:t tuttavia rappresenta la base che questi stes,si go,•ern.i hanno liberamente accettata per passare ad un secondo stadio che è nel programma delle Na– zioni Unite, per passare cioè allo stadio del Cove– nanl, del patto legalmente 'impegnativo, il cui con• tenuto nei riguardi del diritto dell'uomo non potrà essere che una ripetizione della dichiarazione uni– versale, alla cr eazione deJ.la quaJ.e molti Stati del- 1'0.N.U. han.no già dato la lo•ro adesione. La dichiarazione universale,· allo stato attuale delle cose, rappresenta comunque un'unità di mi– sura ed un punto di riferimento di valore estr·e– mamente vasto al quale si potrà sempre ricorrere per giudicare lo sviluppo favorevole o contrario ai diritti umani fondamentali di qualsiasi iniziativa e di qualsiasi decisione venga presa dai governi dei singoli Stati nazionali. La stessa Assemblea Generale delle Nazioni Uni– te, neHa sessione in curi ha votato la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ha anche adottato alcune risoluzioni che riguardano la pubblicità da dare a questo documento e la preparazione di un· progetto di patto avente sempre per oggetto i dirit– ti dell'u~mo. La raccomandllzione che riguarda la diffusione del documento invita i governi degli Sta– ti membri ad usare ogni mezzo in loro potere per dare solenne pubblicità al testo della dichiarazione e perchè esso sia diffuso e riceva adeguata ill-ustra– z:ont' specialmente nelle scuole e in altri istituzioni educative, senza alcuna distinzione basata sulle con– dizioni politiche dei vari paesi o territori consi,de– rati. Anche organizzazioni non governative sono state invitate a fare del loro meglio per richiamare l'attenzione sulla dichiarazione. Quanto al patto, l'Assemblea generale ha richiesto che la Commis– sione dei ,diritti ,dell'uomo in seno all'O.N.U. dia. priorità su tutte le sue altre attività al progetto di un patto sui- diritti dell'uomo e sui modi di farlo ri– spettare. Poichè il testo della dichiarazione unjversale dei diritti dell'uomo è breve, ritengo possa servire ad illuminare l'uHeriore discorso su di essa riportar-. lo integralmente. Testo della dichiarazione universale- dei diritti dell'uomo Preambolo Considerando che il riconoscimento della ·dignità inerente e dei diritti eguilli ed inalienabili di tutti i membri òella famiglia umana è il fondamento del.la libertà, della giustizia e della pace nel mondo, Considerando che l'indifferenza e il disprezzo per i diritti umani hànno avuto per risultato atti barbari che hanno oltraggiat0 la co– scienza dell'umanità e che l'avvento di un fiondo in cui gli Biblioteca Gino Bianco esseri umani godano della libertà di parola e di fede e della liberazione dalla paura e dal bisogno è stato proclamato quale l'aspirazione più alta dell'uomo comune, Considerando che è essenzi,ale, se l'uomo non ha da essere obbligato a ri– correre, quale ultima ratio, alla ribel1ione contro la tirannia e l'oppressione, che i diritti dell'uomo debbano essere pro– tetti dall'impero della legge. Considerando che è -essenziale promuovere lo sviluppo di relazioni amiche– voli fra le nazioni, Considerando che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato, nella car– ta di quell'organismo, la loro fede nei diritti umani fonda– mentali, nélla dignità e nel valore della persona umana e negli ugua.Ji diritti degli uomini e delle donne ed hanno dc– ci-so di promuovere H progresso sociaJe -ed un miglior te– nore di vita in una libertà più ampi,a, Considerando che gli Stati n;tembri si sono impegnati a raggi ungere, i.n coo– perazione ron Je Nazioni Unite, la promozione d€l 1·ispetto uni-versale e dell'osservanza dei di.ritti umani e delle libertà fondamentali; Considerando che una comprensione comune di questi diritti e libertà /j della massima impo·rtanza per la piena realizzazione di que– sti impegni, Ora, per tutto ciò, l' ASSEMBLEA GENERALE, proclama questa Did1iaraziope Universale dei diritti dell'uo– mo come una comun-e mis'ura da raggiungere per tutti i po-– poli e le nazioni allo scopi) che ogni individuo ed ogni or– gano della società, tenendo costantemen"te presente questa di– chiarazione, debba sfofzarsi, con l'·insegnamento e l'educa– zi.one, a promuovere il rispetto per questi diritti e libertà e con provvedimenti progressivi, nazionali ed internazionali, ad assicurare il Joro universale ed effica·ce riconoscimento e la loro osservanza sia fra i popoli stesSi degli Stati membri, sia 1'ra i popoli dei territori sotto la loro giurisdizione. ART. 1. - Tutti gli esseri umani sono nati liberi ed ugua– li nella dignità e nei diritti. Essi sono dotati di ragione e coscienza e devono agire l'uno verso l'altro in uno spirito di fraternità. ART. 2. - Ciascuno ha diritto a lutti i diritti e lihertà pro– clamati in questa dichiarazione, senza distinzione di alcun genere quale la razza, il colore, il s~sso, la lingua, la reli– gio111e,.Popinione politica o d'altro genere, l'origine sociale o nazionale, la proprietà, la na,scita od altro stato. :-Per di più nessuna distinzione deve essere fatta sulla ha.se dello statuto' politico, .giurisdizionale o internazionale del pae– se o del· territorio aJ quale una persona appartiene, sia che esso sia un territorio indipende.nte ,od un territorio in ammi– nistrazione· fiduciaria o non dotato di auto-governq o sotto qualsivog.iia altra limitazione di sovranità. ART. 3. - Ciascuno ha il dll'itto alla vita, alla lihertà, ed alla sicurezza della persona. ART. 4. - Nessuno deve essere tenuto in ischiavitù o in servitù; la schiavitù ed il commercio degli schiavi devono essere vi•etati in tutte le loro .forme. AnT. v. - Nessuno deve essere sottoposto a tortura o a trattamento crudele, inumano o degradante o a consimiU pu– nizioni. AnT. 6. - Ciascuno ha ovunque il diritt~ ad essere rico– nosciuto come una persona dinnanzi alla legge. AnT. 7. - Tutti sono uguali davanti alla legge ed hanno di-ritto ad uguale protezione della legge senza discriminazione alcuna. Tutti hanno diritto ad ugt1:ile protezione contro qual– siasi discriminazione che violi questa dichiarazione e contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione. ART. 8. - Ciascuno ha diritto ad un efficace iricorso ai tri– bunali nazionali competenti per atti che violino i diritti fon– damentali elargitigli dalla Costituzione e dalla legge. ART. 9. - Nessuno deve essere sottoposto ad arresto, deten– zione, o esilio arbitrario.

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