Critica Sociale - anno XLI - n. 7 - 1 aprile 1949
160 CRITICA SOCIALE _.:._ __________________ _ afferma-re che non deve es·sere più permesso ridurre la pro– prietà terriera oltre il limite dell'unità coHurale; e) tale indirizzo è, d'altra. parte, chiaramente richiamato anche daJ.la Costituzione quando, nello stesso art. 44, dice che la « legge promuove e impone... la ricost>tuzione delle unità produttive», aJ.lusione chiara ed inequivocabile •ai casi patologici di polverizzazione e frammentazione fondiaria ; a) tale indirizzo è provvidenziale anche per il neces– sario inquadramento di una disposizione costituzionale che altrimenti potrebbe portare ad aberrazioni: alludiamo' al– l'art. 42 laddove dice che « la legge determina... i limiti della proprietà prlivata... aHo scopo... di renderla accessibile a tutti»; quando si tratti di proprietà terriera, la tendenza di renderla « accessibile a tutti» potrebbe portare evidente– mente a conclusioni rovinose, se mancasse una d:isposizione che renda accessibile non bocconi di pochi metri quadrati, ma unità colturali organiche; e) mentre l'adozione di un limite massimo costituisce in effetti una novità della nostra legislazione, il limite mi– nimo esiste g,à anche neJ.le disposizioni del Codice Civile vigente; inoltre la ricomposizione delle unità colturali, ché al limite minimo si connette, oltre che nel codice, si trova anche. nella legge di bonifica per le proprietà entro i com– prensori. Concludenrlo sn. questo primo punto, noi crediamo che non sia possibiie sottrarsi all'introduzione del concetto di limite minimo d3. porre v,icino a queliJo di limite massimo; riteniamo anzi che sia provvidenziale, giacchè, se benefici si spera di ricavare dall'appl:icazione del limite massimo, maggiori benefici si ricaveranno senza dubbio dall'applicazio– ne del limite minimo. E in modo particolare poi quei bene– fici che la stessa Costituzione si propone direttamente cli conseguire, cioè quelli connessi al razionale sfruttamento del suolo. Due finalità: una produttwistica e una socia/~ La Costituzione chiama la legge a prendere l'iniziativa di fissare !_imiti alla estensione della- proprietà terriera pri– vata al fine di: - conseguire il ra,,ionale sfruttamento del suolo; - stabilire equi rapporti sociali. L'importanza delle due finalità è capitale. Lo attesta an– che Meuccio Ruinfi, presidente della Commissione dei 75: « E' da ritenersi che, secondo 1a Costituzione, l'istituto della limi,tazione possa e debba essere applicato per dare la terra ai contadin:i, ma in quanto siano rispettate le finalità che l'articolo pone al suo vertice per la riforma agraria. L'in– terpretazione letterale - e quella che risulta dallo spirito,, delle discussioni - subordinano tutti gli interventi e le operazioni contemplati nel-l'articolo, alla condizione che sia– no conseguiti il raziopale sfruttamento del suolo e stabiliti equi rapporti sociali ». 1'.a,leprecisazione del presidente della Commissione dei 75 cade mol.to opportuna,-· in quanto di per sè viene a raffred– da.re non poco le varie indiscriminate iniziative che par.tono daH'errata convinzione che la Costituzione ammetta, anzi impong,a, la formazione di nuova piccola ,proprietà conta– dina senza considerazio_ne alcuna di altra finalità, se non quella di colpire ad ogni costo la grande proprietà .térriera. · A contenere gli entusiasmi derivanti da simile impostazione demagogica, alle argomentazioni di cui sopra si aggiungono le seguenti che sono d,i ordine -prettamente tecnico: a) le due finalità, per quanto cli diversa natura (produt– tivistica e sociale) d~bhono essere realizzate contemporanea– mente perchè l;, Costituzione non dice o l'una o l'altra, ma l'una e l'altra, cioè insieme; · b) le due fina'1ità non costituiscono matéria cli obiettiva determinazione, ma sotto molti aspetti rientrano nell'ambito di quelle condizioni sulle quali i punti di vista ·possono es– sere discordi perchè il loro apprezzamento deriva da un giudizio soggettivo ; e) di tutte le ·condizioni che concorrono a caratterizzare Biblioteca·Gino Bianco - un tipo di agricoltura, la estensione della proprietà terriera non è assolutamente la pninoipale nè la deterrrinante, quindi non è detto che l'azione su di essa, e specialmente l'inizia– tiva di srrembramento, possa dare per risultato le finalità che si vogliono raggiungere. Ognuno cli noi ha· più o meno sensibilità per apprezzare la portata deHe suesposte considerazioni. Crediamo tuttavia superflo farne un esame approfondito essendo già evidente, dallo schematico cenno fa'tto, la situazione di imbarazzo che ne <leniva. Limiti per regione e zona agraria. Data la dizione deWa.rt. 44 la interpretazione deve essere questa : per ogni regione e zona agraria la legge fissa, alla estensione della proprietà terriera privata, il limite mas– simo e il limite minimo; tali limiti sono fissati tenendo con– to del tipo cli agricoltura in atto, .tipo variabile appunto se– condo le condizioni del 1 le diverse regioni e zone agrarie ; alle proprietà che sono più estése del iimite massimo fissato s,i applica lo stralcio se con lo stralcio si possono conse– guire le' due famose finalità; aUe proprietà che sono più ridotte del limite -minimo fissato si applica l'integrazione a1l fine di costituire la minima unità colturale qualora ciò per– metta di conseguire le stesse finalità. L'azione della legge viene ad essere riservata alle sole proprietà la cui estensione è oltre i limiti fissati. In sostanza i•l legislatore, nel conce– dere all'esigenza politica (o alla interpretazione che lui ha dato a tale esigenza) ì'istituto dei limiti, ha inteso cautelarsi in due modi, facendo perno su due esigenze tecniche: prima le condizioni medie normali dell'agricoltura della zona, e su di questa ha basato i limi.ti; poi le due finalità. per la cui realizzaz,ione solamente· la legge diventa operante, compiendo gli stralci, ovvero la ricomposizione delle unità colturali. Questo è forse un pecoato per eccesso di zelo, che viene in parte a tradi,re· le intenzioni ·da cui muove. Difatti, fra la norma assoluta cli iJimiti indiseriminati da fissare per ogni reg,ione e zona agraria, al di sopra e al disotto dei quali non sia concesso aver pro::irietà terriera, e· la norma ela&tica di limiti da fissare caso per caso (e non zona per zona) al fine di raggiungere le due finalità che più d'ogni altra cosa stanno a cuore, l'art. 44 ammette l'una e l'altra forma in– sieme, creando in tal modo un qualcosa di intermedio che finisce per togliere risaho e peso alle finalità produttivisti– ~he e sociali per conseguire. le quali solamente è ammesso l'istituto dei limiti. , Proprietà terriera e azienda agraria. L'ar·t. 44 della Costitu;ione parla di limiti da fissare esdusi~amente alla estensione della proprietà terriera pri– vata. Ao1'iamo già rilevato che l'estensione cleHa proprietà terriera non è un fatto che possa determinare il più o ìneno raziona•le sfrutt';mento del suolo o lo sJabilirs,ì di più o meno equi rapporti sociali; non è neppure (salvo qualche particolare situazione) uno dei fat'ti più importanti. Tale rilievo, e in tal' forma, ~oi abbiamo fatto per stare alla let– tera della Costituzione. Ma è giunto ,il momento di precisare che alle due finalità che il legislatore si propone di raggiun– gere non è collegata la estensione della proprietà fondiaria ma, caso mai, la est.ensfone dell'azienda agraria. La pro– prietà terriera, in sè e per sè considerata come vien fatto nell'art. 44, non è ente la cui maggiore o minore esten– sione possa permettere più o meno razionale sfruttamento del suolo ovvero più o meno -equi rapportii sociali. In altri termini, non la proprietà deve sottoporsi al vincolo del li– mite, ma caso mai l'azienda, .alla qua•le solo può applicarsi (almeno in l,nea teorica) il rilievo di irrazionalità o per elefantiasi o per polverizz~.mento. L'omessa considerazione deJ.Ja realtà azien<lak .può falsare le buone ragioni dell'isti– tuto dei limiti per il semplice fatto che una stessa g,rancle proprietà lo proprietà di una sola ditta) può essere ripar– tita in diverse aziende, ciascuna delle qual, rispondente ai richiesti requisiti di raz10nale sfruttamento del suolo e di equi rapporti sodali ; come pure può aversi una stessa me– dia o aoche piccola proprietà suddrvisa in numerose aziende
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