Critica Sociale - anno XLI - n. 7 - 1 aprile 1949
CRITICA SOCIALE 155 sere f~tta in base allo Statuto giurisdizi6nale o in– tern~z10nale _del territorio al quale una persona ap– partiene, « sia esso un territorio indipendente ... 0 sotto qualsivoglia limitaziòne di sovranità » rappre– senta ~en~'altr? un'ammorzatura che permetterebbe alla D1chiaraz1one Universale di diventare sic· et simplidter la parte inerente ai diritti fondamentali di li-bertà di un qualsivoglia Statuto Federale degli Stati Uniti d'Europa. Naturalmente la lacuna fondamentale di un do– ~umen,to siffatto è l'assenza a,ttuale di qualsiasi cor– te o tribunale al quale si possa appellare il cittadi– n_odi una delle Nazioni -apparten,enti all'O.N.U., che ritenesse i diritti sanciti dalla dichiarazione violati dal suo Stato, nazionale. Anche se come sembra il Consiglio Europeo testè riuni,tosi ~ Bruxelles vor~ rà c~eaire una Co1·te dei Diritti dell'uomo, il pro– blema non sarà ugualmente risolto perchè fintanto che gli Stati nazionali- non avranno rinu~ciato ad una parte almeno della loro sovranità, non si vede .a quale forza di natura superstatale, cioè federale, potre?be ricorrere la Corte dei diritti dell'uomo per far rispettare le sue decisioni quando queste do– vessero, per esempio, riconoscere che la •legislazio– ne particolare di uno degli Stati associati è in con– trasto con alcuno dei principi o dei diritti fonda– mentali garantiti .dalla Dichiarazione Universale. La legge, che non abbia dietro a sè 1a forza per fa1rJa rispettare, è impotenza e non è certo il federalista che seme il quale possa farsi delle iUusioni che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo pos– sa rappresentare un effettivo principio di Federa– zione europea; tuttavia anche un apprezzamento sobrio e realistico della situazione di fatto es:stente in_Eu~opa non deve impedirci di valutare tutti que– gh atti che possono rappresentare una facilitazione deH'avvento e della realizzazlone dell'atto 'rivoluzio– nario ·che sarà costituito, e soltanto potrà essere co– stituito, daJla rinuncia degli Stati naziona<J.i ad una parcella della loro sovranità i,n, favore -dell'organi– s~o .federale che ne diventerà ipso facto il. depo– srtar;o. Per concludere questa breve rassegna sia ora con– cesso -ad un federalista europeo che per il momen– to è ancora soltanto cittadino -dello· Stato nazionale sovrano che s'i-n.titola Repubblica italiana, di chie– dersi se almeno 111, Costituzione del suo paese ot– tempera e consacra le libertà fondamentali iscritte nella Di-chiaTazione Universale dei Diritti del11'Uo– mo. D-a un paragone !Ta la Costituzione della Re– pubbJ.iica Italiana del 1• gen111.aio 1948 e la Di– chi,arazione Universale. dei diritti dell'uomo testè esaminata risultano due cose: innanzi tutto che la nostr-a Coslituzione, pur cosi giovane, a petto della dichiarazione universale fa già l'effetto di un docu– mento in alcuni punti addirittura medioevale, e· in secondo luogo che, purtroppo, la nostra Costitu– zione non ottempera a tutti i diritti fondamentali sanciti dalla Dichiarazione Universale, per cui, a rigore, sarebbe logico che l'adesione dell'Italia ad una Federazione Europea che avesse a suo fonda– mento la Dichiarazione Universale do,vesse essere preceduta da alcun modifiche costituzionali del no– stro Statuto. L'art. 7 della nostra Costituzione è in– compatibile con l'art. 18 della Dichiarazione Uni– versale. L'art. 30 della nostra Costituzione è incom– pàtibile con l'art. 25 della ·Dichiarazi-one Universa– le. E infine l'art. 16 della Dichiarazione Universale assicura imp,licitamente il diritto al div<Yrzio men– tre questo dkitto non è neppure implicitamente contenuto nell'art. 29 della nostra Carta statutaria. Il nostro art. 7 sui rapporti fra Chiesa e Stato, con. il riconoscimento dei Patti Lateranensi ÌStituisce una discriminazione a sfavore di quei 'cittadini che B_fblioteca Gino Bianco seguono un obbligo di coscienza nel cambiare di religione e fa di questi cittadini dei paria della so– cietà togliendo loro -l'inalienabile diritto di istruire i loro simiU. Questa statuizione è incompatibile con il diritto f?_ndamentale di cambiare di religione, senza che c10 possa costituire discriminazione a sfa– vore -del soggetto di una tale decisione chiaramen– te stabilito dall'art. 18 della Dichiarazione Univer– sale, il quale stabilisce inequivocabilmente che il diritto alla libertà di coscienza e di religione e in– clude la libertà di cambiare J.a propria religione o credenza». L'art. 30 della nostra Costituzione stabilisce una ~is~riminazione contro i figli illegittimi incompa– tibI!e con l'affermazione dell'art. 25 della Dichia– razione Universale, il quale inequivocabilmente sta– bilisce che « tutti i bambini nati sia dentro che fuori dal matrimonio devono godere uguale prote– zione sociale». Infine l'art. 16 della Dichiarazione Universale, stabilendo l'uguaglianza di •diritti di uo– mo e donna nei confronti della dissoluzione del ma– trimonio, indica che per lo Stato fistituto del matri– monio deve necessariamentè essere considerato passibile di dissoluzione. E' interes sante notare che queste in:compatibilità -sono sta.te tutte, senza ecce– zione, inserite nella Costituzione della Repubblica italiana per l'acerba ed intollerante pressione del partito confessionale durante i lavori dell'Assem– blea Costituente. Ma la legittima speranza di una revisione Costituzionale, precisamente in questo set– tore, non è morta nell'animo di ogni spirito libero, veramente democratico e veramente europeo, che viva in Italia, perchè l'esperienza francese e molti ·altri segni stanno a dimostrare che le dimensioni pletoriche del credito e del seguito dei partiti con– fessionaili sono dei fenomeni tra,n.sitol'Ì:, generalmen– te connessi con la depressione e la paura che le guerre e le calamità' connesse alla guerra fanno na– scere negli animi pavidi. ÙllJde alla nostra profon– da speranza di pace, alla quale proprio la nostra essenza di federalisti è connaturata, si unisce la ùguale speranza che una lunga pace sia il migliore rimedio che guarisce il nostro paese dalle aberra– zioni medioevali che ancora lo fanno essere in coda nei con.fronti del concerto delle Nazioni europee. Nessuno di noi federalisti dubita che il primo nucleo degli Stati Uniti d'Europa -debba essere co– stituito dai paesi retti a democrazia •e libertà po– litica dell'Europa Occidentale e debba sorgere in p:mti'colare fra i sedici o diciannove paesi che og– gi beneficiano del piano di Ricostruzione europea (E.R.P.). Fra questi diciannove paesi, quelli appar– tenenti alle. Nazioni Unite, indipendentemente dal– la religione professata dalla maggioranza dei loro c_ittadini, dalla composizione sociale prevalente del– la loro popolazione e dalla composizione politica dei loro governi, hanno, senza eccezione, dato voto favorevole alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo; avendola accettata una volta, quale dif– ficoltà potrebbe opporsi a che la accettassero una seconda volta quale titolo primo del patto federale degli Stati Uniti d'Europa? Quanto a poi italiani, cerchiamo di operare in modo che il nostro paese sia all'altezza del comune avvenire dei pop.oli europei. , MARIO ALBERTO ·RoLLIER Leggete e diffondete il quotidiano del P. S. L. I. L'UMANITA'
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