Critica Sociale - anno XLI - n. 7 - 1 aprile 1949
154 CRITICA SOCIALE AnT. - 10. Ciascuno ha di,ritto, in piena eguaglianza, ad un processo pubblico ed onesto cta parte di un tribunale indi– pendente ed in1parziale sia -nella determinazione dei suoi diritti e delle sue obbligazioni, sia nel caso· di qualsiasi ac– cusa criminale contro di lui. Al\T. 11. - 1) Ciascuno accusato di un'offesa penale, ha il diritto di essere presunto innocente flnchè egli sia ricono– sciuto coJpevolc, secondo la legge, in un ,processo pubblico nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie aUa .snn difesa. 2) Nessuno dove essere considerato colpevole di qualsiasi offesa penale a causa di ,qualsiasi alto od omissio~e che non abbiano costituito offesa penale in base alla legge naziona– le od internazionale al momento in cui l'atto venne commes– so. Nè una ,pena pjù grave può essergli inflitta di quella che ora aipp1icabile nel momento in cui il · delitto venne com– messo. AnT. 12. - Nessuno deve essere sottoposto ad interferenze arbih·arie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corri,s,pondcnza, nè ad attacchi al suo onore ed alla sua reputazione. Ciascuno ha i,1 diritto alla pro– tezione della legge contro tali interforenze od attacchi. AnT. 13. - 1) Ciascn-no ha il diTitto alla libertà di movi– mento e di residenza entro -i confini di ogni Sta1o. 2) ,Ciascuno ha il ùi-ritto di lasciare qualsiasi paese, com– pl'cso H "proprio, e di ritornarvi. AnT". 11, - 1) Ciascu,no ha diritto di ricer-care, e di godere in altri paesi, a,s:i_Jo,contro la persecuzione. 2) Questo diritto •può non essere in,vocato nel caso di azione legale (pros-ecution) che sorga genuinamente da de– litti non politici o da atti contr•arl ogli scopi od ai prin– dpi delle Nazioni Unite. ART. 15. - 1) Cascuno ha il diritto ad una •nazionalità. 2) Nessuno deve essere arbih·ariamente privato d-ella sua n111ionalità o d1.!J diritto di cambiare la -sua nazionalità. AHT. 1h. - 1) Uomini e donne di età maggiore, senza al– cuna limilazicne dovuta a razza, nazionalità o religione, h~!lno il dirHto di siposarsi e di fondare una famiglia. Essi sono qunl ilicatl al godLmento di uguali diritti nei confronti· ~el matrhnonio, durante il matrimonio e al momento della sua dissoluzione. 2) Il matrin1onio deve celebrarsi soltanto con il con– senso libero e ,pieno di coloro che intendono sposarsi. 3) La famiglia è il raggruppamento unitario naturale e fondamentale della società ed ha diritto alla .protez"ione della foiodtlà e dello Stato. AnT. 17. - 1) Ciascuno ha diritto dì proprietà sia da solo che in a.ssociazione con altri. 2) Nessuno può essere aribitrariamente ,privato della sua proprietà. Ar,T. 18. - Ciascuno ha il dirit\o alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; questo diritto include la libertà <li cambiaTe la propria religione o credenza, e la libertà, sia da solo che in comunità con altri, e .si-a in pubblico che in privato, di manifestare la propria religione o credenza nel– l·'insegnamento, nella ipratica, nel culto, e nell'osservanza. AnT. 19.,. _,. Ciascuno ha il diritto alla libertà di 01pinione e di esii::ressione; questo dfo:itto include la libertà di man– tenere le propri1e 0ipinioni s~nza interferenze e di ricercare, 1·icevere ed impartire i,nformazioni ed idee attraverso qual– sia.si mezzo e .senza riguardo a ,frontiere. ART. 20. - 1) Ciascuno ha il diriHo alla libertà di riuni,r– si in pacifica assemblea e di associar.si . 2) Nessuno può essere obbligato ad appartenere ad una associazione. ART. 21. - 1) Ciascuno ha il diritto di partecLpare al go– verno del ..suo ,paese direttamente o attraverso rap,presentanti liberamente scelti. 2) Ciascu,no ha i1 diritto ad un uguale accesso ai ,pubbli– ci uffici nel Cluo pucse. 3) La volontà del popolo deve essere la base dell'autorità del governo. Ciò avverrà mediante il suff,ragio universale ed uguale e sarà espresso pon voto segreto o con procedimenti equivalenti ci'i libera v,otazione. ART, 22. - Ciascuno, com,e membro della. società, ha il di– ritto alla sicurezza sociale ed ha pure il diritto alla rea– lizzazione dei diritti econo1nici, sociali e culturali indispensa– bili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua perso– nalità, mediante lo sforzo nazionale e la cooperazione inter– nazionale ed in relazione all'organizzazione ed alle risorse di ogni Stato. Am:. 23. - 1) Ciascuno ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'i,mpi,ego, a delle condizioni di lavoro giuste le favorevoli e nlla protezione contro la disoccupazione. Biblioteca Gino Bianco 2) Ciascu,no, senza alcuna discrimina'lione, ha diritte a salario uguale per lavoro ugllale. 3) Chiunque lavori ha diritto ad una rimunerazione giu– sta o favorevole che assicuri per sè e per la sua famiglia un'esistenza conveniente alla di.gnità umana, la quale rimu– nerazioue sia con1pletata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale. 4) Ciascuno ha i,1 diritto di formare e di aderire ai aio– dacati per la protezione dei suoi interessi. AnT. 24. - Ciaspuno ha fl ci"iTitto al ri,poso e allo svago in– clusi una ragionevole Hmttazione delle ore di lavoro e con– gedi periodici rimunerati. AnT. 25. - 1) Ciascuno ha il diritto ad un tenore di vita .. adeguato ·per Ja salute sua e per il benessere del,la sua fa– miglia includendo in ciò il cibo, l'abbigliamento, l'alloggio, le cure mediche cd i servizi sociali .neces·snri, ed ha il di– .ritto alla sicurezza ·nel caso di disoccupazione, malattia, ina– bilità, vedovania, vecchiaia od al~ra mancanza di mezzi di sussistenza dovuta a circostanze indipendenti dalla sua vo– lontà. 2) •La maternità e l'infanzia hanno il diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, sia nati dentro che fuori dal matrimonio, devono god,ere uguale protezione sociale. AnT. 26. - 1) Ciascuno ha i,l diritto all'istruzione. L'istru– zione ci'eve essere gratuita almeno al livello .et,ementare e fon– damentale. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve ·essere facilmente di Srponibile e l'istruzione Sll!periore deve csss-e-re ugualmente ,ac– cessifiìle a tutti in base al merito. • 2) L'istruzione deve essere diretta al pieno sviluppo del– la personalità umana e al r.afforzamento del ,rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali. Essa deve promuo– v•ere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia fra tutte le Nazioni, fra tutti i gru•ppi razzia.Ji e •religiosi, e d,eve fa,vo– riTe le attività <lelle Nazioni Unite per il mantenimento delfa pace. 3) I genitori hanno diritto di' priorità nello scegliere il ti1po di educazione che ci'eve essere impartito ai loro figli. ART. 27. - 1) Ciascuno ha il diritto di parteciopaTe libe– ramente alla vita culturale ,dclla ·comunità, di godere delle arti e di esser.e parteclpe del progresso scientifico e 'dei suol benefici. 2) Ciascuno ha il di>ritto ! 'J.la ,protezione degli Interessi morali e materiali che risultino da qualsiasi produzione scientifica, .Jetterarla ed artistica di cui egli sia l'autore. ART. 2'8. - Ciascuno' ha il diritto ad un ordine sociale ea· internazionale nel quale i diritti e le libertà proclamati in questa dichiarazione siano pienamente · realizzati. ART. 29. - 1) Ciascuno ha de\ doveri nei conf.ronti della co– munità nella quale soltanto è ,poss,ibile lo s·viluppo liibero e completo della sua personalità. 2) Nell'esercizio dei suol diritti e delle •sue libertà, cia– sc:µno deve essere soggetto soltanto a quelle Umitazioni de– terminate dalla legge eJclusivam~te per ,lo sco,po d.i assicu– rare il ci'oVJUtoriconosci,mento ed il risipetto per i diritti e le libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della moralità, deU'ordine pubblico e del generale benessere i,n une società democratica. 3) Questi di-ritti e libertà non ,possono in ,nessun caso essere esercitati contrari,amente agli scopi ed ai 4>rincipi delle Nazioni Unite. ART. 30. - Nulla in questa dichiaTazlone può essere 1-nter– pretato come implicante per qualsiasi Stato, gruppo o per– so'na alcun diritto di 'iiinpegnarsi in alcuna attività o di com– piere qualsiasi atto tendente alla distruzione di qualsivoglia \ dei ci'iritti e delle libertà in essa proclamati. In questo documento sono efficacemente defini– ti quelli che Francesco Ruffini chiamava i « diritti d,i libertà» e in partkqla·re .sono efficacemente de– finite le fondamentali libertà e si è tenuto con.to an– c)le di quanto ha potuto essere dettato dall a_ rece nte tragica esperienza delle aberrazioni naziste e fa– sciste nel campo del diritto. , Dal punto di vista del Federalismo è senz'altro interessante l'articolo 2, che pone la validità della dichiarazione universa,le dei diritti dell'uomo al di– s9pra delle giourisdizioni .particolari. o delle parti– colari limitazioni di sovranità vigenti nello Stato o nel territorio dove vive il cittadino i cui diritti la dichiarazione si propone di salvaguardare. Questo a,rt. 2, in partì,colare quando indica che nessuna di– stinzione o discriminazione fra i cittadioni può es-
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NjIwNTM=