Critica Sociale - anno XLI - n. 5 - 1 marzo 1949

108 CRITICA SOCIALE Infine le Provincie hanno affermalo che - se– condo la lettera e lo spirito delle norme costilu– zion•aJ.i -- il decentramento, voluto dalla Costitu– zione, con l'ordina.mento regionale, deve attuarsi ool passaggio di funzioni dallo Staio alfa Regione, e non dalla l'rovinci,a e dal Comune alla Regione, chè, in tal caso, si aittuerebl;>e un accenltiamenlo e non un decentramento. ·1 voti dei r31ppresentanti ,delle Provincie così e– spressi hanno già trova,to largo consenso nell'0;pi• nione pubbli-ca, come si desume dagli articoli pub– blicati, su quotidiani ,politi-ci, da parlamentari e stu- diosi.· . _ In materia dovrà pronunciarsi ben presto il Par– lamento, e, s·enza voler assumere }a veste di fa.ciii profeti, sembra possa dirsi -che le so!,uzioni adottate dai prog;etti .gov·ernativi saranno certamente re– spi,n1'e. Infatti J,a 1• Commis·sione Affari Interni della Ca– mera dei Depiulati, e precisam~nte un Comi,tato ri– sbrelto, esp,resso daJ1Ja Commi,s,sione ,5tessa, e com– posto dei deputati .Migliori (d.c.), Amadeo (.p.r.), Lon– ghena (p.s.,l.i.), Lucifredi (,d.,c.), Merloni (1p.s.i.), Tur– chi (1p.· c.) ha a,pp11O,vatoin questi gio,mi una rel,à– zionè ·in. senso nettamente contrario ai due proget– ti di leg,ge n. 211 e 212. Conduden:do, il pro,blema Regione-Provinci>a, a prescirndere ,dalla incertezza che ancora in tal,uni ambienti si manifesta ci11ca la possibilità di revi– sione deHa Costituzione, per la parte relativa ailla cPeazione della Regi,one, sembra ormai avvi-alo deci– samente alla concezio,ne del binomio Regione-Pro– vincia, attuata come Ente prevalentemente norma– tivo e coordinatore la prim,a, e come Ente ammini– strativo la seconda. Vedremo in un prossimo articolo come tale con– cezione possa .frov•a,re•prati,ca attuazione, e con quali norm_e posHive. PIETRO GILARDONI Leggi ladre Dalla fine della guerra si susseguomo al Minisbero dell'Agricoltura uomini che trovano spesso l'occasio– ne per dichiararsi di.fensori dei lavoratori. Dall'on. Gullo all'attuale ministro on. Segni abbiamo sovente udito che èra ed è loro intenzione creare per i la– voratori della terra condizioni di vita consone alle esigenze dei tempi. Senonchè tanto il comunista Gullo ,quanto il democristiano Segni, quando si è trattato di passare dalle •parole ai fatti hanno dim(;!n– ticato le promesse (e con esse i lavoratori), pro– mulgando leggi che, alla chiusura dei contj, si sono dimostrate ladre nei ·confronti dei salariati agricoli. Per comprendere la qu es,liòne di c ui ci stiamo occupando è necessario un chiarimen.to: i lavorato- .ri agricoli si dividon0 in s alariati fissi e avventizi: i primi sono diffusi nelle zone di antica colonizza– zione, i secondi prevalgono nelle zone di recente messa a cultura, e in quelle a -dominante economia lati.fondista. I salariati fissi (bifolchi, boari,' caval– lanti, bergamini, vaccari, manzolari ecc.) sono_le– gali all'impresa agricola da un contralto annuo e per.cepiscono un salario 1parte in denaro e parte in natura. L·a parte di salario in natura, che si ag– gira in.torno al 75'% del salario totale, è costituita prevalentemente da cereali, tra cui grano, mèliga, riso. A,d ogni salariato viene corrisposto, a com– penso del suo lavoro, una quantità di grano che va da un minimo di sei quintali ad un massimo di 14 per anno; la quantità di meliga invece corrisposta al salariato può oscillare da un minimo di sei quin-. · tali ad un massimo di 18, sempre per anno. I quan– titativi indicati oscillano in limiti piuttosto ampi, pokhè, oltre al grano ed alla meliga, salariati ri- BibltotecaGino Bianco cevono talora, in conto salario, riso ,fagioli, latte, vino ecc. Si può ritenere che ogni salariato fisso percepisce un salario annuo costituito mediamente ·da 20 quintali di granaglie, oltre alla parte in dena– ro, e alcuni altri generi in natura che non interes– sano la nostra questione (1). In ogni te1I11Po il salariato è stato libero di riti– rare ,dall'azienda ove lavorava le granaglie in natu– ra, oppure il corrispondente valore, valutando il grano, la rneliga ecc. al prezzo· di mercato. Con la politica degli ammassi il salariato non ha più potuto ritirare le granaglie in natura, eccezione fatta per la parte a cui il tesseramento gli dava diritto; la restante parte gli .viene pagata, non al prezzo di mercato, ma a quello di ammasso. La cosa sembra naturale e giusta, ma giusta non è, poichè quale sia stato il 'prezzo del grano all'ammasso è difficile di– re: non uno, ma due, tre prezzi abbiamo avuto per il grano consegnato ai granai del po.polo. Quando il ministero dell'agricoltura era nelle ma– ni dell'on. Gullo, il prezzo del grano era stato fissa– to in 750 lire il quintale, ma il consegnatario del grano aveva diritto, per ogni quintale di grano, ad un buono stoffe e ad un aumento di ·prezzo del grano per il maggior peso specifièo. In totale, il produttore ha realizzato, per il grano consegnato, 980 lire -circa il quintale. Il salariato, no: egli del suo grano ha percepito solo 750 lire il quintale, , poichè quello e non altro era il prezzo ufficiale del grano. L'on. Gullo avrebbe potuto sancire che ai salariati spettava .di con.segnare il loro grano agli ammassi e non ai loro datori di lavoro, oppure che il •prezzo a ·cui veniva valutato il loro gra·no fosse quelJo realizzato dal datore di lavoro, e non quello ufficiale. Stabilì invece che la responsabilità della consegna del grano cadeva StJi datori di lavoro, ma ad essi spettava il diritto ai buoni stoffa, il premio di sollecito conferimento, il maggior prezzo per il peso specifico, dimenticando che parte del grano consegnato agli ammassi dai datori di lavoro era esclusivamente dei salariati. Dal lontano 1945 si ri.pete ogni anno l'errore di sacrificare con gli ammassi i salariati più delle altre categorie. La situa;zione è peggiorata col tempo ed. ha raggiunt@, con l'ammasso per contingente, aspetti· intollerabili. Per la campagna 1947-48 il ministero "dell'agricoltura ha mutato orientamento sulla politi– ca degli ammassi, abolendo il vincolo total_e sui ce– reali e istituendo il principio del contingente fisso. In base a tale principio, gli agricoltori sono tenuti a versare agli ammassi una quantità determinata di cereali; la restante' parte sono liberi di venderla al mercat0. Ìl ,prezzo del grano è stato fissalo !per il nord in 6250 lire e in. 4500 quello del la me li;ga. I salariati, anche ,per la decorsa annata, han.no potuto ritirare in ·natura i cereali limitatament e alla misura fissata dal tesseramento; la restante parte viene loro pa– gata al prezzo di ammasso. Data l'esistenza per i cereali ·di dae prezzi, di mercato e d'imperio, era logico ,pensare che ai salariati spettasse il prezzo di mercato, ma non è stato così, perchè le leggi del , ministro Segni dispongono che il sacrificio dell'am– masso gravi sui salaria_ti. La legge sull'ammasso. di– spone •che il produttore de've consegnare una certa quantità di grano e l'autorizza, anzi gli impone di consegnare ai salariati i cereali •dovuti in conto sa– lario, solo nella misura consentita dal tesseramento, mentre la restante parte sono autorizzati a pagarla a prezzo legale. E' avvenuto che i produttori hann.o (1) La quanti,tà di cerieaJ.i d?-vuta al salariati fissi vwrja da ,provincia a ,p-rovincia, e talvolta da zona· a zona nell'ambi– ~o deUa stessa provincia. Pertanto non è poS&i:biile indicare esatta-mente il salairio di tutti i lavoratori, ma solo farvi ge– nex,icamente riferiniento. Le cifre .indicate n-on vogliono Nfe– rirsi a un caso concreto ma approssim.ativamente al sala,rlo genedco e, se si può dire, medio.

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