Critica Sociale - anno XLI - n. 3 - 1 febbraio 1949

66 CRITICA SOCIALE gore di nuove norme sulla costituzione (?) dell'Amministra– zione Provinciàle >, e, allora, mi pare si possa osservare che i proponenti <lei progetto n. 212: a) hanno peccato di logica, perchè se il loro assunto fosse fondato avrebbe dovuto valere pure per i Comuni, per i quali anche, pertanto, si sarebbe dovuto, o si dovrebbe, adot– tare - come si vorrebbe fare per le Provincie - un regime provvisono di rappresentanza elettiva fino alla determina– zione definitiva delle loro funzioni con leggi della Repub– blica; b) hanno dimenticato che il paragrafo VIII delle di– sposizioni transitorie e finali .-lella Costituzione, dopo aver disposto che le « elezioni dei Consigli regionali e degli or– gani elettivi delle Amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione>, ag– giunge che « fino a quando non sia provveduto al riordina• mento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle Provincie e ai Comuni le 7un– zivni che esercitano attualmente> Dunque le Provincie han– no, come i Comuni, proprio funzioni ben definite e previ– ste dalla legge, mentre un eventuale mutamento su tal punto attende .- tanto per i Comuni che per le Provincie - ·fu– ture leggi che non si sa quando saranno emanate. E allora è evidente, penso io, che la Costituzione, quando ha prescritto: « le elezioni degli organi elettivi delle Ammi– nistrazioni provinciali sono ·indette entro un anrio dalla en– trata in vigore delh Costituzione», precisando, subito d0- ç,o, che « restano alle Provincie e ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente» ha, senza possibilità di dubbio, vo– luto una sol~zione definitiva della materia elettorale provin– ciale, come di quella comunale, sicchè una soluzione prov– visoria per la formazione della rappresentanza provinciale sarebbe anticostituzionale. 2) Ma potrebbe accettarsi la soluzione prospettata, del– le Deputazioni Provinciali elette per metà dai Consiglieri regionali e per metà dai Sindaci, se da provvisoria si m:i– tasse in definitiva? No, hai detto tu, e io sottoscrivo toto corde, per l'assurdità, e l'antidemocraticità del si"stema pro-· posto, che, dico io, si spiega solo, nella sua genesi, con una evidente nostalgia di soluzioni seppellite dall'Assemblea Co– stituente, ·Infatti il progetto della Commissione così detta dei 75, nominata in seno alla Costituente e che predispose il pro– getto di Costituzione per il Titolo V• (Regione) dopo aver detto, nell'art, !07, che « La Repubblica si ripa•te in Re– qivni e Comuni » e che « Le Provincie sono circoscrizioni amministrative di decentrament'l statale e regionale>, ag– giungeva che « Nelle circoscrizioni provinciali sono istituite Giunte no·minate dai Corpi elettivi, nei modi e coi pòteri stabiliti da una legge della Repubblica>, ma l'Assemblea Co– stituentè fu di ben diverso avviso e questi due ;,rticoli non pas.sarono; sì vuol dunque far rientrare dalla finestra quel-. lo che non fu... fatto entrare dalla porta? La Costituzione, piaccia o non piaccia ai regionalisti provinciofobi, i quali, a· mio parere, sbagliavano di grosso, politicamente e tecni– camente, quando sostenevano che la creazione della Regione doveva portare •necessariamente alla soppressione della Pro– vincia, Ja Costituzione ha previsto e la Regione e la Pro– vincia, insieme, a parità di diritti (enti autonomi ambedue o, se vuolsi, ente politico J?rirnario la prima, ed ente ammini– strativo autonomo la seconda), e questa realtà non si può clirnenticare, se non si vuole arrivare a soluzioni che coo– trastcrehbero insanabilmente con la lettera e con lo spirito della Carta costituzionale. 3) Se si volesse aggiungere, a quelle da te precisamen– te formulate, altra critica di carattere pratico, come si con– cilia la soluzione proposta della elezione delb metà della rappresentanza provinciale da p~rte dei Consiglieri regiona– li, con la disposizione dell'articolo unico della legge 24 di– ceml)re 1948 N. 1465, secondo il quale: « Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle Provincie .... avranno luogo il giorno JO 0Ltobre 1949>, dovranno aver luogo, cioè, :ccnternporanearnente? •ColT'e faranno mai i Consiglieri regionali eletti il 30 ot– t0brc 1949 a,l eleggere, a !ore, volta, nello stesso giorno 30 BibliotecaGino Bianco ottohre 1949, i Deputati provinciali? Solo Einstein potrebbe' evidentemente prospettare, e solo teoricamente, questa even– tualità. E mi pare cÌlc basti per ritenere che, secondo ogni logica previsi0ne, i due ,·ami del Parlamento non potranno non seppellire ,l'art. 20 c!el proe-ettc, di legge N. 212 per la èle– zione degli ori;:ani elettivi Jelle Provincie, come già l'.of\s– sernbleoi Costituente &cw,:llì ,;-h articoli 107 e 120 del pro– getto della C:,1:1missinne ,:lei 75. Concludendo, io penso che i regionalisti provinciofobi (e . credo che se ne trovino pochi tra gli onorevoli membri :!el– le due Camere) dovranno, bon gré, mal gré, convincersi che la Provincia, la quale risorse dalle ceneri del progetto dei 75, è viva e vitale (per usare ia formula del vecchio Codice Civile) e. che non è facÌle ucciderla, a meno di voler violare la Costituzione insieme con la tradizione e la precisa vo– lontà di una larghissima maggioranza - senza distinzione di fede politica - del popolo italiano, che, pur ammetten– do - magari taluni obtorto collo - l'utilità dell'esperimen– to regionale, pensa che sia per lo meno prudente conserva– re quello che esiste e che ha avuto il collaudo di 80 anni circa di vita unitaria del Paese). E io h.o fede, per non dire ho certezza, che « queste po– vere Provincie» saranno largamente difese in Parlarnen~o, e che i « Boeri », in Senato e i « Migliori» e i .: Donatini > alla Carnera· (tanto per citare, fra i Deputati, i nomi di co– loro che in un ordine del giorno approvato dal Congresso delle Provincie a Firenze nel maggio 1946 affermarono I.i « diffusa istanza» del Paese per la « creazione df!lla Re– givne », ma, insieme, « per la conservazione e il potenzia– mento della Provincia») saranno legione e, sarei per dire, affronteranno una battaglia, se pure di battaglia si potrà parlare, .vinta in anticipo. Non ci sarà poi proprio, a mio parere, da sudare le tr:i– dizionali sette camicie per trovare una soluzion.e politica– mente e tecnicamente perfetta (ammettendo - per ipotesi assurda - che di perfezione si. possa parlare per le leggi elettorali) ; basterà consultare gli atti parlamentari del 1920, e constatare che, nella seduta del 2z marzo di quell'anno, fu presentato alla Carnera un progetto Nitti per le elezioni amministrative a sistema proporzionale nei Comuni aventi popolazione superiore a 30.000 abitanti, e nelle Provincie, e che, nella seduta del 6 maggio successivo, fu contrapposto, a tale progetto, un altro disegno di legge, d'iniziativa par– lamentare, che proponeva, per t~tti i Comuni, e per le Pro– viucie, il sistema elettorale proporzionale, ma con l'attribu– zione di una notevole maggioranza (i due terzÌ dei posti} aila lista che avesse riportato il maggior numero dei voti ri!Jartendo i posti di minoranza fra le altre liste col sistema del quoziente. E quest'ultimo disegno di legge porta, tra le altre, due firme che non si possono leggere senza provare Utia commozione profonda: G,iacomo Matteotti" e Filippo Turati. Ispirandosi •a questo precedente, d'altra parte, mi pare si potrebbe ovviare alle fondate preoccupazioni da te espre3- se nell'articolo « Come non si amministra> apparso sul -i:· Corriere della Sera> del 12 gennaio, circa la difficoltà di formare Giunte comunali e Deputazioni provinciali che , sia1Ju espressione di una maggioranza omogenea. PII!RO GH,ARDONI E: uscita la seconda edizione del « Diz-i9,mrio politico », compila-to, a cura di Antonio Basso, da van e noti studìo.s>i, la cui prima ediiion:e etra -stata rapidamentle esuiurità. . Il p·rezzò del votume è di L. 8oo salvo le consuete facilitazioni ai nostri abbonati. Per richleste rivo/- . gerS!i,alla nostra amministranone.

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