Critica Sociale - anno XLI - n. 3 - 1 febbraio 1949
I 60 CRITICA SOCIALE costituzionale della registrazione dei sindacati fis– aat~ dell'art. 39. Sindacali e Staio. 5. - Il ricordalo a.rt. 39 stabilisce testualmente che « i sindacati regi strat i hanno personalità giuri– dica >. Essi potranno quindi acquistare e possedere beni, ricevere lasciti e ùonazioni, stare in giudizio ·e, in generale, compiere tutti gli atti necessari per •il con,e.~uimento de.i loro fini. Dato il sistema delta Costituzione, che consente la registrazione di più .sindacati per la stessa categoria nella medesima cir– .coscrizione territoriale, e quindi l'attribuzione del– .la personalità giuridica a ciascuno di essi, non sem– bra che codesta personalità possa considerarsi di carattere pubblico: il sindacato registrato è una ,persona giuridica privata, e tale rimane anche se in determinate circostanze - ad es. quando parte– çipa alla stipulazione dei contratti collettivi - può .essere incaricato dell'esercizio di una pubblica fun– ,rione. Quali potranno essere i rapporti tra sindacato e Stato? Si suol dire in generale che, le persone· giu– :ridiche private non sono soggette a contvollo sta– ,tale, al quale invece sarebbero assoggettati gli enti ;pubblici onde garantire la legittimità e l'opportu– ,ni'!à dal punto di vista amministrativo, della loro azione. Codesta affermazione è solo parzialmente ,esatta, in quanto la considerazione che le persone 1giuridiche private non sono soggette, in generale, .a controlli di opportunità, o di merito come suol .dirsi, non autorizza ad affermare che esse siano ,sottratte anche ai controlli cosiddetti di legittimità, .diretti ad esempio ad impedire abusi della pubblica fiducia, ad accertare la sussistenza di quelle condi– zioni che hanno consentito il conferimento della .personalità giuridica, etc. i Ora, per quanto concerne i sindacati registrati, ,i formulatori dell'art. 39 si preoccuparono effetti– vamente di evitare qualsiasi ingerenza statale; sin– tomatica a questo· proposito la dichiarazione, fat– ta dal relatore on. Ghidini, che era stata scelta la fo_rmula negativa (« Ai sindacati non può ,essere im– 'poslo altro obbligo etc.>) proprio per mettere in ,rilievo che il sindacato doveva essere immune da qualsiasi influenza dello Stato; unico vincolo, unico ·,obbligo poteva essere appunto la registrazione (Re– $-Oconli, etc., p. 3350). Ma, come molto spesso ac– cade, una cosa è l'intenzione degli autori della leg– ge (che è cosa ben diversa dall'« intenzione del Le– :gislatore >), e altra è la portata della disposizione legislativa che talvolta può anche raggiungere ri– :1!ultati completamente opposti a quelli previsti dai suoi formulatori. E questo avviene, mi sembra, nel caso in esame. .I sindacati registrati non potranno, a mio avviso, sfuggire a determinate forme di controllo. Come 'negare allo Stato il potere, ad es., di accertare che .anche dopo la registrazione sussistano quelle con– •dizion i in base alle quali la registrazione stessa ~ 'stata accordata: il carattere deP.1ocratico crell'ordi– _namento interno, le finalit:\ sindacali dell'associa– _zione, l'esistenza di un numero minimo di aderenti (anche se inferiore al minimo inizialmente richie– sto per la registrazione)? Del resto quest'ultimo ac– .certamento, della consistenza numerica dei soci, sa– sà indispensabile anche ad un altro fin.e: quello· della stipulazione dei contratti collettivi; i sin da– .cati registrati possono infatti partecipare alla sti– _,pulazione dei contratti collettivi di lavoro con una .~app,resentanza proporzionale al numero. dei loro .iscritti; la conoscenza, in qualsiasi momento, della .loro consistenza nurr,erica costituisce quindi ele– .mento indisp ensabile per p oter determinare l'enti- 1tà della loro rappi:esen.tanza. ,. Gli accerta menti e i contro lli che dovranno essere 1 compiuti trovano quindi la loro giustificazione e BibliotecaGino Bianco la loro base nella stessa registrazione e nel conse– guente conferimento della personalità giuridica. Il che, se costituisce una giustificazione da un punto di vista prevalentemente teorico, non esclude e 11emmeno diminuisce la gravità degli accertamenti e dei controlli in questione, in relazione al princi– pio della libertà sindacale. Alla stregua delle con– seguenze alle qµali oggi si perviene si vede come non del tutto infondate potrebbero manifestarsi le preoccupazionj di coloro che, in sede di Assem-. blea Costituente quando si discusse appunto l'art. 39, espressero il timore che il principio della regi– strazione avviasse « verso la strada del sindacalismo governativo verso la ::trada del riconoscimento giu– ridico, ponendo sotto la tutela dello Stato i liberi sindacati' operai> (on. Tega, in Resoconti etc., pag. 3852). Sarà quindi compito del Legislatore curare che le conseguenze e i necessari sviluppi del prin– cipio ,costituzionale non. risultino in contrasto coi principi e le finalità di un ordinamento statale ef– fettivamente democratico e della libertà sindaca·le. A tal fine sarà indispensabile che l'attività sta– tale di vigilanza non ecceda mai i limiti che abbia– mo innanzi indicati e che derivano, come logiche conseguenze. dalla stessa concessione della ref'istra– zione; soprattutto dovrà r~sere garantito in manie– ra assoluta che l'attività di con.trollo non pervenga in alcun caso a valutazioni rii opp,,rtunità o di me– rito, 0 q cercar di influeniare, direttamente o in– direttamente, l'azione del sindacato, in ordine al perseguimento dei suoi fini. Tenuto conto della d~ licatezza dr-questa attività e della necessità di man– tenerla entro i limiti ben determinati che le dovran– no essere propri, sembrerebbe opportuno, anche in questo campo, l'intervento del Consiglio nazionale della economia e del lavoro, al quale appunto do– vrebbero essere· demandati, in vi:a esclusiva o con– giuntamente con il. Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, i suddetti poteri di controllo. 1 sindacali nella stipulazione dei contralti collellivl. 6. - E veniamo alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro. Perch è essi possano rivestire efficacia obbligatoria n.ei confronti di tutti gli ap– partenenti alle categori e i nteressate - datori di la– voro e lavoratori - è necessario che alla loro sti– pulazione partecipino, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, tutti i sindacati registrati costituiti per le categorie di cui si tratta. Sorgono a questo proposito diversi e svariati pro– blemi e numerose difficoltà di attuazione, che con– verrà brevemente esaminare. Anzitutto è certo che l'efficacia obbligatoria dei con.tratti collettivi, anche nei confronti di coloro che non sono· iscritti alle associazioni stipulanti, costituisce o, meglio, può costituire una violazione del principio della libertà sindacale. Questa, infat– ti, tra i suoi vari aspetti comprende anche quello di non presupporre l'adesio ne a d alcuna associa– zione sindacale e quindi di n.on costringere a sot– tostare ad alcuna disciplina, ad a lcun ordine, ad al– cuna · imposizione proveniente dalle/ associazioni stesse. L'obbligo di sottostare ad una disciplina del genere, ad ordini emanati dai sindacati pur non. es– senrlo ad essi iscritti può pertanto ammettersi, a mio avviso, solo quando i sindacati stessi rappre, srntino la maggioranza degli appartenenti alla ca– tegoria interessata. In tal caso, infatti, non si veri– ficherebbe più un.a violazione del principio della libertà sindacale, ma solo l'attuazione del principio democratico della maggioranza che si impqne alla minoranza. Prima <;ondizione, quindi, affinchè il contratto collettivo possa avere efficacia obbliga– toria per tutta la categoria dovrebbe essere quella che i sindacati stipulanti rappresentino, in quantq iscritti per volontaria adesione, la maggioranza de-– gli appartenenti alle categorie di cui si tratta. &otto
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NjIwNTM=