Critica Sociale - anno XLI - n. 3 - 1 febbraio 1949

Il CRITICA SOCIALE 59 'su posizioni nuove, cioè sbloccando radicalmente la situazione economica, e i privilegi e i trasformismi. Si tratta di prendere l'iniziativa sul terreno econo– mico-sociale; infatti l'avanzata comunista è minac– ciosa non solo perchè conquista terre e mangia cit– tà, ma perchè ha un nemico come Ciang-Kai scek. Dice una massima cinese « Tutto l'universo è in albergo. Non giova cercare uno speciale ritiro di pace. Tutti sono tuoi parenti; aspettati quindi delle n-0ie da loro >. Paese per paese, le e noie > vengono proprio quando contro i disoccupati e contro gli sfruttati fanno barriera i Reynaud, quando per spe– gnere la guerra e la fame di terra si ricorre ai ge– nerali : per avanzare Io stalinismo ha bisogno di una controrivoluzione serrata e potente, , ITALO PIETRA L! a ttuazinne legislativa dell'art. 39 della Costituzione {continuazi011edal tiumero precedente) Il requisito della consistenza del sindacato. 4. - Ma oltre alla condizione testè accennata, e p,revista esplicitamente dalla ·stessa Costituzione, altre derivano implicitamente da tutto il sistema e la loro sussistenza sarà necessaria perchè la regi– !ttrazione possa aver luogo. Già alla Costituente, in sede di discussione di quello che, nel testo defi– nitivo, divenne l'art. 39, un oratore, l'on. Mortati, osservava che « quando si esige la registrazione, questa non può avvenire automaticamente, presup– ponPndo l'accertamento di quelle che sono le forme organizzative della associazione sindacale. Non è intatti possibile che la registrazione avvenga se non siano depositati gli statuti e gli el_enchi dei soci " (Res. parl. Ass. Co.diluente, p. 3350). In realtà noi riteniamo che non. si possa prescin– dere, nell'accordare la registrazione, dal valutare la consistenza numerica degli aderenti all'associa– zione di cui si tratta. E' questo, del resto, un ele– mento che viene sempre preso in considerazione tutte le volte che si deve fare al sindacato una po– sizione particolare nell'ordinamento generale dello Stato; il trascurarlo potrebbe favorire la Costituzio– ne di organismi sindacali fittizi, per fini indubbia– mente non leciti - almeno dal punto di vista sin– dacale. E' quindi indispensabile che la legge preveda la esistenza di un numero minimo di aderenti all'as– sociazione perchè si possa far luogo alla registra– zione. Codesto minimo Potrà essere determinato, o in cifra assoluta o proporzionalmente alla consi– stenza numerica della categoria per la quale l'asso– ciazione è costituita. II primo sistema sarebbe in– dubbiamente il "J)iù semplice e di facile applicazio– ne (ed è già stato adottato, del resto, sia p1,1re in ima diversa situazione di fatto, per il riconosci– mento delle associazioni di società cooperative), ma sarebbe anche del tutto empirico, a meno di non fissare mini.mi diversi a seconda delle diverse ca– tegorie ed effettuare cosi, in definitiva, sebbene ap• prossimativamente, quella valutazione proporzionale éhe è propria del secondo sistema indicato. Perchè quest'ultimo possa essere applicato occorre invece una preventiva determinazione degli appartenenti alla categoria di cui si tratta. Se tale dato può es– !!ere rilevato con una certa facilità nei confronti dei datori di lavoro o, almeno, per alcun.e categorie di essi, utilizzando le anagrafi commerciali e indu– striali delle Camere di commercio, lo stesso non può dirsi per i lavoratori, per i quali si dovrebbe pensare ad una rilevazione. apposita da compiersi Biblioteca _GinoBianco sia presso• le aziende, per rilevare la cifra dei la– voratori occupati, sia presso gli uffici di colloca– mento, per rilevare quelli disoccupati appartenenti alla categoria di cui si tratta, e determinare cosi la consistenza numerica della categoria stessa. Seb– bene questo secondo sistema risulti particolarmente. • complicato, noi pensiamo che ad esso sarà necessa– rio far ricorso, sia perchè la sua applicazione offre maggiori garanzie di esattezza, sia perchè - come vedremo tra breve - i suoi risultati dovranno es– sere utilizzati anche a.d altri fini. Per quanto poi concerne la entità del limite mi– nimo di aderenti indispensabile ai fini della regi– strazione, riteniamo che esso non dovrebbe venire determinato in una percentuale molto elevata degli appartenenti alla categoria -- in quanto in tal caso potrebbe risultare pregiudicata la realizzazione concreta di un aspetto fondamentale della libertà sindacale (possibile esistenza di più sindacati); m11 non potrà nemmeno essere determinata in una per– centuale eccessivamente bassa, che favorirebbe lo spezzettamento e la frantumazione dell'organizzazio– ne sindacale, con grave danno per la tutela degli interessi economici di cati;g~ria e di classe. S~mpre a proposito di tale limite minimo è da osservare che, per quanto concerne le categorie dei datori di lavoro, esso dovrà venire determinato tenendo conto non solo, in cifra assoluta, dei datori di la– voro,' cioè delle sole imprese, ma anche della loro importanza, che in generale potrà ·essere desunta dal complesso della mano d'opera occupata. Infine, è evidente che l'accertamento dell'osservanza del limite in questione potrà aver luogo solo attraverso l'esibizione dell'elenco nominativo dei soci del sin– dacato, esibizione che dovrà essere effettuata uni– tamente con la presentazione della domanda di re– gistrazione; all'autorità che dovrà accordare la re– gistrazione dovrà d'altra parte essere consentito di compiere' gli opportuni accertamenti in merito alla esattezza dell'elenco stesso. Una condizione che si può considerare ovvia, ma che riteniamo ugualmente opportuno di sot– tolineare, discende logicamente dal sistema dell'art. 39 è. deve sussistere perchè si possa far luogo alla registrazione. E' evidente cioè che la registrazione dovrà essere richiesta da associazioni sindacali, va– le a dire da assoèiazioni di lavoratori o di datori di" lavoro - con esclusione quindi di qualsiasi as~ sociazione mista - costituite essenzialmente per il perseguimento di scopi di tutela degli interessi eco– nomici e professio_nali dei propri aderenti nei con– fronti delle contrapposte categorie nonchè dello Stato. Pertanto non potranno ottenere la registrazio– ne le associazioni, anche se costituite esclusivamen~ te di lavoratori, aventi compiti meramente assisten– ziali, culturali o sportivi; o le associazioni, anche se costituite esclusivamente di datori di lavoro, aventi compiti inerenti alla 'disciplina della pro– duzione o ai rapporti con altre categorie di ima prenditori (i cosiddetti « sindacati industriali>). E perciò,· oltre, all'elenco nominativo dei propri ade– renti, i sindacali che chiedono· la registrazione do– vranno esibire anche il proprio statuto - indispen– sabile del resto anche per rilevare la base· democra– tica dell'ordinamento interno - al fine di deter– minare il carattere sindacale, nel senso innanzi in– dicato, della loro organizzazione e delle loro fina– lità. Codesto carattere può sussistere sia nelle as– sociazioni di categoria (federazioni e sindacati na– zionali e locali) sia nelle confederazioni (associa– zioni di associazioni). E' evidente pertanto che tan– to le prime che 'le seconde dovranno essere ammes– se alla registrazione e che ogni esclusione eventual– mente basata su questa distinzione - o su altri ele– menti, ad esempio su quello territoriale, che non presentano nessuna influenza sul carattere sindacale delle associazioni - verrebbe a violare il principio

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