Critica Sociale - anno XLI - n. 2 - 16 gennaio 1949

CRITICA SOCIALE 39 Riconoscimento giuridico dei sindacati. 3. - Uno ,di •codesti •aspetti, forse quello pm im– portante, ha 'riguardo alla ,posizione giuridica fat– ta ai sindacati nell'ordinamento generale dello Stato. In linea teori-ca, che trova· riscontro nella c oncre– ta realtà storica, le .posizioni che lo Stato p.uò fare al– le associazioni. sindacali, una volta amme ssa c ome le– cita la loro esistenza (quando l'esistenza dei sinda– cati è considerata illecita il ,problema evidentemen– te non si pone, ovvero si pone solo ai fini delle leg– gi penali e di polizia), sono essenzialmente tre: a) quella dell'associazione di fatto, meramente lecita e non riconosciuta ,dall'ordinamento giuridi– co. E' il sistema vigente in Italia sino al 1926 El restaurato dopo la Liberazione, sino - teoricamen– te - all'entrata in vigoi,e della Costituzione; prati• camente, è in. ,atto anche adesso, e potrà essere su-· pera lo solo dalla· concreta attuazione dei suoi p,rin– cipi · costituzionali; b) q'uella '.dell'associazione unica, riconosciuta come persona giurid ica ,pubblica, inquadrata nel– l'ordinamento del.lo Stato e soggetta a vigilanza e tutela da parte di questo. E' il· sistema del 3 aprile 1926. c) quella dell'àssociazione registrata, adottato, fra gli altri, dalla nostra Costituente, e ,pér il quale in definitiva l<e,associazioni, attraverso la registra– zione. ottengono la personalità giuridica, che, non ess.endo a carattere pubblicistico, è ,compatibile con la pluralità delle ,associazioni sindacali. Non è evidente-men.be il caso di ,soffermarsi, in questa sede, ad illustrare •caratteristiche, vantaggi, inconvenienti dei vari sistemi. Il Uegislatore italia– no ha ormai ,scelto il principio della registrazqne e della conseguente personaltà (di diritto privato)_ dei sindacati, ed il -compito nostro è ,di vedere come codesto principio, che cerca i-n.definitiva di cumu– lare i vantaggi e. di eliminare gli inconvenienti degli altrui due, possa trovare concreta attuazione legi– sia,tiva. La Costituzione stabilisce a questo rtguardo che: a) l'obbligo -della registrazione è l'unico obbli– go che possa essere imposto ai ,siadacati; b) la registrazione deve aver luogo ·presso uf. fici locali o centrali; c) è condizione 1per. la regis!razione che gli problema sindacale e, ,s01prattutto, delle esigenze del sinda– calismo operalo. Perciò le osservazioni critiche di BASSI (in questa Rivista,. n. 18 del 1948), osservazioni che in gran parte possono anche essere condivise, sono ormai quanto me– no intem,pestive; e vano mi sem.bra preten~ere o.I apporta– re iprofonde modifiche al sistema ,previsto dalla Costituzio– ne, dopo nemmeno un anno che questa è in vigore e quando . il . sistema stesso non ha avuto ancora un !inizio di espe– rimento. In ogni caso, non ritengo .che il tprincipiq_ della :li– bertà sindacale, quale risulta dall'art. 39, rappresenti « U. trionfo de.1 ipiù gretto liberismo conservatore », in quanto e ammette, Jper ogni singola categoria professionale, la crea– zione di più sindacati destinati a cozzare l'uno contro l'al– tro >. Questa affermazione sembra dimenticare che ·la unità sindacale sarà una unità sostanziale .e non fittizia -solo se si realizzerà nella libertà e non sarà il risultato di un com– p.çomesso politico - come nella C.G.I.L. - e di una norma di legge, quale tu l'unità, <iel sindacato fascista. Appunto per questo Il Convegno d1 Milano ha riconosciuto nella libertà sindacale intesa senza restrizioni < il lievito fecondo per la formazione e Io sviluppo della coscienza sindacale delle mas– se >, formazione e sviluppo che non risulta si siano verifi– cati nè nella unità basata ,sul compromesso ,politico, nè, tan– to meno, in quella fondata su precetti di legge .. ' ibliotecaGino Bianco statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento in• terno a base democratica. Per quanto concerne il cosi-ddetto obbligo della registrazione, mi sembra che, nel caso in esame, più che di obbligo debba ,parlarsi di onere, in sen– so tecnico~giuridi-co: si tratterebbe, in altri termini, della necessità, per i sindacati, di seguire un deter– minato comportamento e di adempire a determina– te formalità, per raggiungere un effetto giuridico favorevole: nel caso specifico, la personalità giuri– dica. Col che si intende dire clie qualora i sinda– cati non vogliano consegu_ire Ia .'personalità giuri– 'dica e goder-e del'la particolare posizione che da es– sa deriva, saranno •pienamente liberi· ,di non chie– dere la registrazione. E' evidente che in. tal caso si verificheranno sperequazioni tra le posizioni giuri– diche dei vari sindacati, sperequazioni che però, dipendendo esclusivamente dalla volontà dei sin· dacati stessi, non costituiranno violazione del prin– cipio della libertà sindacale. Gli « uffici » locali e centrali ;p,resso i quali dovrà aver luogo la. registrazione ,potrebbero anche iden· tificarsi rispettivamente con gli Uffici provinciali del lavoro e con il Ministero del lavoro e della pre– videnza sociale. E' però il caso di domandarsi se, implicando la attività di registrazione - come ve– dremo - una v•alutazione assai deJicata di svariatis• simi elementi, non si presenti opportuno ,prevedere anche l'intervento di organismi collegiali, costituiti, almeno iri prevalenza, con. i rappresentanti delle categorie interessate. Un decreto-legge del 29 otto– bre 1922, n. 1529, che non ebbe mai applicazione a causa del mutato orientamento politico, e che isti– tuiva appunto il sistema della registrazione p•er le associazioni sindacali, prevedeva che tale registra– i,ion.e dovesse essere effettuata presso una commis• sione costituita entro il Ministero del lavoro. Oggi sarebbe opportuno, a nostro avviso, accentra re an– zitutto, almeno per un primo periodo, l'attività di re– gistrazione presso un unico organo, escludendo per– tanto ,gli uffici locali (e ciò per assicurare uni– f?rmità -cli criteri e di •deliberazioni -ùel primo pe– riodo di ap,plicazione ,della legge); in secondo luo– go, -d~mandare qtiesta ,competenza al Consiglio na– zionale dell'e·conomia e del lavoro, di cui l'art. 99 della Costituzione ,prevede la istituzione, o - quan– to meno - al Ministero ,del lavoro, il quale dovreb– be provvedere senlito il parere· del Consiglio· pre- detto. . . L'esistenza di un « ordinamento interno a base d~m-~cratica » s~nci_to dallo statuto, costituisce, a ter– mm1 della Costituz10ne, con.dizione IJ)erchè la regi– strazione possa essere effettuata. Svariati e molte– plici sono gli elementi ·che dovranno concorrere perchè tale condizione possa consider-arsi verificata. Accenneremo ·solo ai più notevoli In ,primo luogo è evidente che dovranno risultare determinati con precisione, dallo statuto, i diritti e gli obblighi degli associati. Secondariamente, do– vrà essere assicurato, sempre attraverso op·portune norme statutarie, che le manifestazioni di. volontà dell'associazione risultino effettivamente determina– te dalla volontà della maggioranza degli appartenen– ti ad essa; in particolare tale condizione ciovrà es– sere assicurata nella procedura di formazione degli organi sociali (elezioni). Infine, un ordinamento in– terno, per essere effettivamente a base democrati– ca, dovrà garan lire la 'Posizione e la funzione delle minoranze nel seno dell'associazione e dei suoi or– gani direttivf, specialmente per quanto concerne la loro influenza nella foi'ffiazione della volontà dell'as– sociazione stessa. LEONELLO LEVI ,'(Contimra)

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