Critica Sociale - anno XLI - n. 1 - 1 gennaio 1949
16 CRITICA SOCIALE non si ravvisano gli estremi di un ordinamento o di una azione su basi democratiche. Avverso la decisione del Presidente d·el Tribu– nale, che emette il suo. giudizio in seduta pubblica con l'assistenza di due giudici, e sentite le parti, è ammesso ricorso al Presidente della Corte d'appello nella cui circoscrizione siede il Tribunale. 4. - Per l'ordinamento interno su base demo– cratica sono considerate essenziali le seguenti norme: a) nella elezione delle cariche sociali e nelle decisioni riguardanti lo sciopero è garantita la se– gretezza del voto e pertanto è espressamente vietata ogni altra foi:ma di votazione; · b) l'invito .personale, oppure . a mezzo della stampa, per la partedpazione alle assem1blee deve essere fatto almeno otto giorni prima del giornq fissato; e) le s·edute deH'àssemblea sono valide, in pri– ma convocazione, se presente la metà più uno dei suoi) componenti; ed in seconda con.vocazione, al– meno un'ora dopo quella fissata per la prima,'con la pre&eaza di qualsiasi numero di soci, salvo quanto dispos·to al n. 5. 5. - Nei riguardi delle vertenze economiche, il . Sindàcato, in seduta plenaria, e in ogni caso con la presenza di almeno im terzo dei suoi componenti, con votazione segreta può deliberare sullo sciopero, oppure delegare al proprio Consiglio o .ad un Co-, mitato apposito la facoltà di proch1.marlo al mo– mento opportuno. 6. - Quando un Sindacato o un Consorzio di più sindacati rappr·es·enta legalmente almeno due' terzi delle maestranze appartenenti all'azienda oggetto di sciopero, l'asllensione dal lavoro è obbligatoria per la totalità del persona/,e occupato nell'azi•en'da. Sono esclusi da tale obbligo gli 'addetti alla custo– _dia e conservazione del ,patrimonio mobiliare ed im- mobiliare dell'azi·enda. ' 7. - La facoltà di promuov·ere e stipulare con– tratti collettivi di lavoro aventi efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si rif.erisce, spetta .alle associazioni regio– nali e nazionali che rappresentano legalmente e uni– tariamente i singoli sindacati di categoria. Ove in una medesima ·categoria esistano diversi sindacati regionali e nazionali rapprésèntativi, il sindacato più diligente promuove la costituzione dì un consorzio fra i sindacati inteTessati.' Iri'' 1 tlHeào; il Ministro d·el lavoro, a richiestà anche di u n s·o1b Sindacato, provvede d'ufficio alla noiniha ·del.la rap– presentanza collegiale dei sindacati- in'te ressati . · 8. - I contratti collettivi di lavoro dev?~.o essere depositati, in triplic•e copia, nel termine ·aT giorni. , venti dalla loro stipulazione,· alla Can.celleria del Tribunal_e del luogo: che ne dà immediata .comuni– cazione al Ministro del Lavoro. 9. - Il Ministro del Lavoro ha facoltà, previo op– portuno richiamo e diffi,da, di proc·e•dere, diretta– mente o con. delega a ll'autorità giudiziaria, allo scio– glimento degli organi diretti.vi e amministrativi del Sindacato che contra vviene al ll) disposizioni di leg– ge. In tal caso si dà luogo, a cura dell'autorità che emette il decreto di· scioglimento, alla nomina· di un Commissario o di una Commissione di tre o cinque mell)bri, con !!incarico di amministrare prov– visoriamente l'associa?ione e ·di indir-e nel termine di 60 giorni la elezione delle nuove cariche, previa -eventuale riforma dello statuto e regolamento se non conformi a quanto prescritto dalla Costituziope e dal'la legge. , ' 10. -,---Vesame e le decisioni in merito alle con– trov•ersie fra Sindacati di datori di lavoro e Sin– dacati di prestatori d'opera concernenti unicamen- BibliotecaGino Bianco te l'interpretazione dei contratti collettivi di lavoro o la .esecuzione di eventuali obblighi derivanti dagli stessi, nonchè Ie controversie fra il singolo presta– tore d'opera e il propri.o qatore di lavoro, spettano alla Magistratura del lavoro. 11. - In ogni sede di Tribunale, e, nei manda– men ti ove non esiste Tribunale, <in ogni Pretura, sono costituite una o più Sezioni speciali, denomi– nate Magistratura del lavoro. Ciascuna sezione è composta di un Giudice, di. due rapprèsentanti del Consiglio Comunale, uno per la maggioranza e l'al– tro per la minoranza,· e di due rappresentanti dei Sindacati, uno per i datori di lavoro e il secondo per· i prestatori d'op·era. Tali 11omin.e vengono fatte a cura del Presi,dente della Corte d'Appell0 su desi- . gnazione del Presidente del Tribunale, del Consiglio Comunale e dei Sindacati, ,per la parte a ciascuno riguardante. 12. - Il collegio giudicante, assistito da un Can.-. cellier-e, · nell'istruzione e nell'esame della contro– versia, nell'espletamento delle prove, nelle· decisioni e nel ,procedimento esecutivo si attiene, in quanto p0ssibile, alle norme del Codice di procedura civile, abbreviandone, a suo giudizio insindacabile, le for– me ed i termini allorchè ciò sia richiesto dalla op– portunità di tutelare nel miglior modo i diritti e gli tnteressi delle parti ii,i caus~. 13. - Contro le senlenze della Magistratura del lavoro è ammesso ricorso al Tribunale se· la verten– za è ·di competenzà della Pretura, e alla Corte di Appello negli altri ca-si. Il Tribunale e la Corte d'Ap·pello, in sede di ri– corso, si costituiscono in sezioni speciali composte ciascuna di tre giudici, compreso un Presidente, di due consiglieri ,provinciali o· regionali, uno per la maggioranza e l'altro per la minoranza, di un rap– presentante del Sindacato prestatori d'opera e di un rappresentante dei datori di lavoro, scelti ,dal Pre– sidente della Corte d'Appello su designazione dei ri– spettivi organi., 14. - La Magistratura del Lavoro ha facoltà di chiedere l'intervento di uno o più elementi' tecnici, i quali esprimono pareri e voti consultivi sulle que– stioni loro sottoposte. 15. - I prestatori d'opera hanno diritto, in ogni cs1so, alle diSIJ)osizioni più favorevoli eventualmente in atto per consuetudine locale o particolari con- venzioni. 1 16.· - Nelle vertenze ·economiche · riguardanti aziende ed esercizi di ca~attere pubblico essenziale quali ferrovie,, 'trasporti marittimi, poste e telegra– fi, telefono, gas ed elettricità, acquedotti, assisten– za samitaria e ·ospedaliera, prima di addivenire alla proclai;nazione dello sciopero totale o parziale il Sindacato o i Sindacati interessati sono ,tenuti a . chiedere tempestivamente l'intervento del Ministro del Lavor,o, ·che, .direttamente· o a mezzo del Pre– fetto, convoca subito i rappresentanti delle parti in, conflitto. 17. - Il Ministrò del Lavoro ha facoltà di proce– dere ai più accurati accertamenti su tutti .i punti in' contrasto, diSIJ)onendo. opportune indagini con– tabili, amministrative e tecniche, che valgano ad of– frire sicuri elementi ai fini di una equa risoluzione delle vertenze. 18. - Il Ministro del Lavoro, d'accordo con i Ministri eventualmente interessati, allorchè, le parti non considerino opportuno un giudizio arli>ifrale e risulti 1 palese ed urgente, ·ai fini della tranquillità sociale, la nec·essità 'di esperire ogni mezzo pur di evitarè lo sciopero economico nelle aziende ed eser– cizi di carattere pubblico essenziale, sentiti in ogni caso le organizzazioni sindacali e il Consiglio· na-
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