Critica Sociale - anno XL - n. 15 - 1 agosto 1948

CRITICA S0CIALE 349 persone dei soci e potrebbe prestarsi a pericolose interfe– renze dell'amministrazione statale. La regolamentazione c~llettiva dei rapporti di lavoro è il terreno ~ul quale si sconttano' le varie esigenze e le varie tendenze. E' qui che si delinea la palese contraddizione fra la libertà sindacale e l'obbligatorietà del contratto erga om- 1ies. Non sono sottigliezze teoriche ad uso dei giuristi; si tratta di risolvere il problema pratico di trovare un punto di incontro fra il principio di libertà e la contrapposta esi– genza dell'estensione obbligatoria ope legis a t~tti i lavora– tori della categoria, dei contr-atti collettivi stipulati dai Sin– dacati riconosciuti. Che questa esigenza sia sentita è indu– bitabile; le masse lavoratrici considerano l'obbligatorietà dei contratti collettivi come unà conquista sociale irrinunciabile. Mettere in forse la validità «·erga omnts » del contratto col– lettivo significherebbe spuntare l'arma più efficiente che il' progresso sociale ha posto in mano ;i lavoratori. Perfino ·10 sciopero rimarrebbe svuo1?a.todi ogni portata pratica, qua– lora fosse negata l'obbligatorietà del contratto. Perchè lo sciopero non è éhe un mezzo, estremo me;,zo cui si ricorre' quando sia riuscjta vana ogni possibilità di -giungere pacifi– camente al fine 'della conclusione del. patto ,collettivo. · Il .principio della libertà• sindacale ha come conseguenza la f acolt-à per i singoli '<li associarsi o non ed anche quella di costituire sindacati plurimi per uria stessa categoria. Ciò si è scarsamente verificato in Italia; non -tanto motivi clas– sisti, quanto i disagi economici provocati dalla guerra nelle ma.sse lavoratrici hanno s_uggerito l'opportunità di un patto Ji unità sindacale, inteso ~ome solidarietà di interessi e di aspirazioni sociali dei lavoratori e come strumento per il raggiungimento di migliori·' condizioni di vita. Il patto fi– nora ha resistito, nonostante le incrinature dovute a cause extra-sindacali (r). La coesione dei lavor~tori (poichè le or– ganizzazioni dissidenti dalla C.G.I.L. non dimostrano grande vitalità) ha- portato ·come conseguenza il rafforzamento e l'unificazione delle associazioni padronali di ciascuna cate– goria. Si. è andata così creando dalle due parti un'organiz– zazione sindacale accentrata che trae impulso più dal ver– tice che dalla periferia; tale struttura, se da un lato assi– cura una maggior unità e coesione delle categorie e le raf– forza nei confronti della. contrapposta organizzazione, dal-· l'altro tende ·a. soffocare le iniziative locali ed a far perde– re p ·contatto con gli organizzati. Di questa tendenza 11011 · si debbono sottovalutare i pericoli, in quanto è tale da sov– vertire quella base democratica che è richiesta dalla Costitu– zione, creando il predominio della burocrazia sindacale, a detrimento degli interessi della cat!!_goria. - Per evitare questo pericolo non bastano articoli statuta– ri; occorre una coscienza ed una maturità sindacale che non ~'improvvisano e che si potranno acquistare· solo mediante l'esperienza. Torniamo al punto cruciale della stipulazione e dell'obbli-– gatorietà del contratto GOllettivo. Ho già accennato all'in– congruenza di una rappresentanza plurima della categoria. r costituenti si sono preoccupati di soddisfare due esigenze: r) dare un sig ificato concreto alla libertà sindacale, per– mettendo a tutte le associazion~ di partecipare alla stipula– zione dei contratti; 2) assicurare eguali condizioni contrat– tuali a tutta la categoria, indipendentemente dall'iscrizione dei singoli ·membri all'uno o all'altro Sindacato. Riguardo alla prima esigenza, anzichè affidare la con– trattazione ad un ibrido consorzio di tutti i sindacati con– correnti, sarebbe stato più opportuno lasciare l'iniziativa a quella associazione che, mostrandosi meglio organizzata e preparata a tale compito, raccolga maggiori consensi dalla categoria. Quanto alla eff_icacia dei contratti, rimane da ri– solvere la citata contraddizione dell'obbligatorietà di con– tratti stipulati in regime privatistico. L'esaminare in virtù (1) L'articolo, inviatoci nello scorso m,aggio, esce in un mo– mento. in ~ui ci son forti motivi per temere della .sopravvi– venza deU'unità sindacale, che noi auguriamo tuttavia che l'o– pera saggia ed appassionata dei nostri compagni ·possa salvare dalle coru;eguenze di uno sciagurato e veramente delittuoso setta– rismo (nota di C. S.). o Bianco di quale potere un accordo possa divenire obbligatorio nei confronti di terzi che, non essendo iscritti ai Sindacati, non hanno ad essi -conferito alcuna_ raP,presentanza, è compito del giurista; quel che importa è che il contratto collettivo sia effettivamente vincolante. Si noti èhe la questione non riguarda solo ì· non iscritti, ma coinvolge gli stessi soci dei sindacati: basterebbero infatti le dimissioni dall'associazio– ne, presentate. entro i termini statutari, per svincolare dal– l'osservanza di 1111 contratto stipulato in regime di diritto privato. · - Occorre quindi un intervento statale' per dar forza obbli– gatoria al contratto collettivo. In quanto alle forme di que– sto intervento, la legge 3 aprile 1926 aveva creato l'istituto della 'rappresentanza « ex lege »; av~va cioè adottato il prin– cipio di obbligatorietà, o meglio di totalitarietà, che ripu– gna qll'ordinamento democratico. In Francia si è risolto il problema mediante provvedime~ti legislativi che di volta in volta attribuiscono forza obbligatoria ai contratti collet– tivi stipulati dalle as?ociaziot;ii sindacali. Un sistema ana– logo era stato studiato anche da noi, se è vero quanto ebbi occasione di leggere oltre un anno fa sull'organo di un'as- . s0ciazione provin,ciale di Commercianti; secondo tale fonte, ripresa successivamente da ·altre pubblicazioni, avrebbe do· vuto essere presentato al Consiglio dei Ministri uno schema di provvedimento, per effetto d)l quale al Ministro del La- · voro, o, nell'ambito di ciascuna Provincia, al Prefetto, sa– rebbe stata conferita la potestà di rendere obbligatori nei confrornti dì tutti i componenti le categorie, con decreti e– manati su richiest,a cdellestesse organizzazioni sindacali sti– pulant_i o di una sola di esse, i contratti collettivi" di lavoro stipulati dalÌe Associazioni sindacali maggiormehte rappre– sentative delle categorie cui i contratti si riferiscono. Tali decreti verrebbero pubblicati rispettivamente sulla Gazzetta Uff;iciale della Repubblica~ .sui Fogli Annunzi Legali della• Prnvincia. Di tale schema. non si è più sentito pa;lare ed a taluno anzi era parso illegale che lo Stato, con un proprio atto di autorità, pretendesse di imporre a terzi le obbligazioni sot– tosèritte da contraenti estranei non aventi alC\ui potere, qua– li associazioni private, di impegnare tutti i componenti di una categoria di oui le stesse associazioni non avevano la rappresentanza. A me sembra che con l'entrata in vigore della Costitu– zione ed il riconoscimento giuridico dei Sindacati, l'obbie– zione non abbia più fondamento. Sarebbe opportuno, a mio avviso, rispolverare lo schema dagli archivi ministeriali per adeguarlo alle norme della nuova Costituzione. Da espe– diente volto a superare una situazione transi tori a di carenza legislativa, esso potrebbe divenire un mezzo per risolvere il contrasto a cui precedentemente si è accennato. Ritengo che la ·forma potestativa, sotto la quale l'art. 39 enuncia il ~i– stema di stipulazione dei contratti collettivi, consenta che l'obbligatorietà dei contratti medesi,mi, anzichè essere auto– matica, derivi dall'emanazione, di volta in volta, di apposito •provvedimento. Nè potr_ebbe escludersi che un taìe prov– vedimento possa sancire l'obbligatorietà di un contratto col– lettivo stipulato, anzichè da tutte le libere associazioni col sistema della partecipazione proporzionale, da una sola per parte. In tal modo l'ordinamento giuridico verrebbe a riav– vicinarsi alla concreta realtà sindacale. In sintesi mi pare auspicabile 1111a legislazione sindacale informata ai seguenti principi: r)" massimo di libertà ai sindacati, quali-manifestazioni spontanee dello spirito associativo dei membri di una ca– tegoria professionale; 2) demand~rn alla legge, od al potere esecutivo, la di– chiarazione di obb1igatorietà dei contratti collettivi nei con– fronti dei noB iscritti alle associazioni stipulanti.– Potrebbero in tal modo conciliarsi le esigenze fondamen– tali della libertà e le aspirazioni sociali dei lavoratori. ADOLFO Ll:iWÌsNTHAL

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