Critica Sociale - anno XL - n. 14 - 16 luglio 1948

CRITICA SOCIALE 321 ni, la malaUia, l'invalidità e vecchiaia, e, come g1a si ac– cennava, contro la disoccupazione involontaria, - non do-· vrebbero dar luogo a p.roblemi giuridici di particolare im– portanza. Le difficoltà saranno piuttosto, anche qui, di na– tura economica, quelle cioè di trovare i mezzi af finchè lo Stato possa predisporre o integrare (secondo i termini usa– ti nel penultimo commJ.) gli organi ed istituti, che provve– dano sul serio « ai compiti previsti in questo articolo». Un punto delicato, anche sotto 1'aspetto giuridico, sarà quello di precisare che cosa s'intenda per « mezzi adeguati alle esi– genze di vita» dei lavoratori, mezzi ch'essi hanno il diritto di vedersi assicurati nei ricordati casi d'infortunio ecc. Po– trà la legge stabilire, una voita per tutte, quali saranno tali « mezzi adeguati»? Oppure quale sarà l'organo compe– tente a fare tale non facile, e naturalmente variab>ile, de– terminazione? Organizzazione smdacale, sciopero, _collaboraz_ionealla ge• stiione delle aziende. Riflessi economici notevoli hanno, com'è ovvio compren- _ ~re, questi tre ultimi argomenti. Ma il provvedere all'eser– cizio dei relativi 'diritti, costituzionalmente garantiti ai la– voratori, involge problemi di natura, piuttosto che econo– mica, specificamente giuridica e politica. Ed è facile pre– vedere che, come le disposizioni che oggi si leggono negli articoli 39, 40, 46 diedero luogo a discussioni animate du– rante i lavori preparatori assembleari, anche .le leggi che in avvenire dovranno regolare l'esercizio di cotesti diritti sa– ranno fra le più dibattute. ··~• pertanto necessario che tutti i compagni ne discutano fin .d'ora per far sentire l'opinio– ne del Partito a coloro che all'elaborazione di quelle leggi dovranno partecipare. Un modesto accenno a· future « norme di legge» ha il 2" .comma dell'art. 39. Esso diee che tali n0rme non potran– no imporre ai sindacati altro obbligo se non qu~llo della lo– ro registrazione presso uffici locali o centrali. Modesta di– sposizione, dunque, di mero ca,tattere amministrativo. Ma non è difficile supporre che, anche se la Costitùzione ha sancito che l'organizzazione sindacale è libera, che la ·sem– plice .registrazione ora accennata è sufficiente a conferire la personalità giuridica ai sindacati, e .che i contratti collet– tivi che questi possono stipulare, unitariamente rappresenta– ti in proporzione dei loro iscritti, hanno efficacia obbliga– toria per tutti gli app;i.rtenenti alla categoria, conferendo con ciò al s_indacato poteri che evidentemente eccedono la fi– gura privatistica del mandato, - è agevole prevedere, di– ciamo, che, nella compiuta legislazione sindacale, la quale dovrà presto sostituirsi. a quella del tramontato corporati– vismo fascista, questi argomenti potrànno, in sede di pre– cisazione, dare luogo a qualche battaglia. Segnatamente, for– se, per appurare i.J contenuto di quella certa « condizi01;1e » per hi registrazione dei sindacati, stabilita dal comma 2•· dell'articolo: e cioè che ·gli statuti degli stessi « sanciscano un ordinamento interno a base democratica». Quanto al diritto di sciopero, mentre, ·come ognuno ram– menterà, l'art. 36 del Progetto diceva, con espressione nu– da e lata: « Tutti i lavoratori hanno diritto di sciopero », l'art. 40 del testo definitivo dice: « Il diritto di sciopero si es·ercita nell'ambito delle leggi che lo regolano». Si può osservare di passata che, sebbene il concetto giuridico di sciopero sia, in fondo, un concetto unitario, l'articolo ·parla di future «leggi» al plurale, anzichè parla.-e, come fanno molti, se non tutti gli altri articoli della Costituzione che rimandano a norme avvenire, di « legge » al singolare. Non sappiamo oggi, ma _forse lo impareremo fra breve, se e qua– le importanza potrà avere tale lieve differenza verbale. Certo è che quell'una o più leggi, le quali affronteranno Io spinÒso argomento dello sciopero, dovranno risolyere non lievi quesiti sindacali, politici, giuridici. E' probabile che riaffiori anche nelle future discussioni, da parte di qual– che settore del Parlamento, il proposito d'introdurre la di– stinzione fra scioperi economici e scioperi politici. Distin– zione, che potrebbe forse non essere troppo difficile sta– bilire in linea puramente teorica, ma che in pratica darebbe luogo indubbiamente a controversie pericolose per lo stesso ordine pubblico, e che, quando .Poi fosse rimessa alla di– screzione d'un organo dello Stato, munito 'd'un'eventuale BibliotecaGino Bianco facoltà di divieto (almeno platonico!) dello sciopero non pa– tentemente economico, potrebbe lasciare adito ad arbitri, con l'inevitabile conseguenza di nuove agitazioni. E se, giu– stificato o no, avrebbe almeno un'abbastanza ·netta fisiono– mia giuridica il divieto di sciopero degli addetti a pubblici servizi, quando tale divieto si volesse estendere, poniamo, al personale che disimpegni servizi essenziali, esso aprireb– be il varco a gravi difficoltà teoriche e pratiche, per essere ben arduo il fissare una volta per tutte, od anche di voita in voita, una chiara linea di demarcazione fra quelli che deb– bano obbiettivamente considerarsi servizi essenziali 'e quelli che tali sieno intesi soltanto in vista d'un interesse privato, per vasto ch'esso sia, tl)a non propriamente generale. Non scevra di punti da toccarsi con mano sperimentata e leggera anche l'altra questione, relativa alla legittimità del-· la proclama20ione dello sciopero. Se, infatti, può apparire ingiusto che una minoranza eventualmente facinorosa obbli– ghi la 'maggioranza ad abbandonare il lavoro a malincuore e magari contro il proprio evidente interesse, bisogna .ier lo meno vagliare serenamente le obiezioni, sorte in settori importanti del camRQ_sindacale, contro ·quel sistema della yota;,ione segreta delle maestranze, pro e contro uno scio– pero, 1 sistema che ha per sè, indubbiamente, il suggello del metodo democratico, ma che, si dice e certo non del tutto a torto, per ·1a sua inevitabile lentezza costituirebbe sovente un inciampo più o meno ostruzionistico alla tempestività degli stessi più giustificati scioperi. Una volta ammesso il diritto costituzionale allo scioper0, e specialmente ·quando la legittimità della sua proclamazio– ne sia circondata di precise guarantigie, come dovrà essere considerato il fe'r:tomeno del crumiraggio? Già altre volte noi ci siamo, forse un po' audacemente, dichiarati in favore d'una qualifica d'illièeità dello stesso. Ma anche a tale pro– posito sarebbe opportuno che la legge, o le leggi future, regolatrici dell'esercizio del diritto di sciopero, si pronun– ciassero esplicitamente, e che, intanto, il problema fosse di– scusso a fondo tra noi. Il diritto al lavoro dovrà essere tu– telato a~ohe nei più sfacciati casi di crumiraggio? E, nel conflitto fra l'esercizio dei due diritti soggettivi costituzio– nali - diritto al la"\'oro, proclamato dall'art. 4, e diritto allo sciopero, proclamato dall'art. 40, - quale dei due me– rita protezione? Non è il primo, quando sia esercitato a mero scopo di crumiraggio, da considerarsi un abuso del diritto? Non è il fine cui tende lo sciopero (parliamo in _par– ticolare degli scioperi economici) gravemente compromesso dal crumiraggio? E, sebbene la serrata' sia un concetto giuridico diverso da quello di sciopero, una legge che regoli quest'ultimo ·non potrà, o non dovrà, toccare anche di quella? Oppure .si la– scerà volutamente nell'incertezza la sua qualificazione sotto l'aspetto del diritto, se cioè la serrata sia una semplice li– ceità del datore di lavoro, perchè non espressamente vietata dall'ordinamento giuridico dello Stato di diritto, e, come tale, rimessa alla di. lui discrezione quanto al compierla od all'astenersene; od invece sarà, quanto meno, una violazio– ne di contratto, cioè un illecito· civile, quando la legge non la consideri, almeno in certi casi,· .come un illecito anche penale? Per tacere di molti altri, vogliamo infine ricordare, di sfuggita, almeno l'art. 46: « Ai fini della elevazione econo– mica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, l;i Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle. leggi, alla gestione delle aziende». Anche qui si parla, dunque, di « leggi » al plurale, leggi che dovranno stabilire i «modi » ed i «limiti» di tale collaborazione delle maestranze alla gestione delle aziende. Ma, a malgrado del prudente inciso, tale diritto soggettivo, dei lavoratori è anch'esso costituzio– nalmente riconosciuto dalla Repubblica, cioè dal nuovo or– dinamento giuridico italiano. Sono ammessi dunque, fin d'o– ra, i consigli di gestione, nelle aziende industriali, ed anche in quelle agricole? Certamente, è ad essi aperta la strada. Ma quali abbiano ad esserne le funzioni, se puramente con– sultive e tecniche per quanto riguarda le condizioni di la– voro, oppure anche deliberative, ed entro quali confini e per quali oggetti; se alle maestranze, o meglio ai loro rappre– sentanti, debba essere accordata, o non invece preclusa, una ingerenza, e conseguente responsabilità, nella stessa direzio-

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