Critica Sociale - anno XL - n. 14 - 16 luglio 1948

.. 320 CRITICA SOCIALE Le ·leggi_ sociali nella Costituzione Chi legga la Costituzione non può non rilevare quante norme di essa rimandino esJ)ressamente ad altre norme, co– stituzionali oppure ordinarie, da emanarsi in avvenire. Tale fenomeno del « rinvio di leggi a leggi future» (così suona il titolo d'una memoria del compianto civilista Vittorio Po– lacco) non era ignoto alla dottrina. Ma poichè non sarebbe questa la sede adatta per riprenderlo in esame, per discu– tere se, p. es., i destinatari - corpe si suol dire - di co– teste norme che rinviano ·ad altre norme sieno soltanto i futuri legislatori, se l'obbligo che ad essi ne deriva non :;ia per i avventura un obbligo mera~ente politico, e via discor– renclo, qui ci limiteremo a considerazioni di. natura appunto politica, prescindendo da ogni questione di stretta dogma– tica giuridica. E, pur non ignorando e non contestando co– me qualsiasi legge, anche quella più astrattamente tecnica, abbia unil. sua J)Ortata sociale, col parlare di leggi sociali promesse dalla Costituzione intendiamo accennare soltanto ad alcune norme (e non certo a tutte), fra le diecine prean– nunciate· dalla nuova Carta fondamentale, le quali più da vicino riguard"ano le classi lavoratrici e certi loro vitali in– teressi, Su tali porme, infatti, crediamo debba concentrarsi fin d'ora l'attenzione del nostro Partito e dei suoi rappresen– tanti al Parlamento. Anche se non è prefissato per nessuna di esse un termine rigoroso, come lo è, invece, per altre leggi future (védansi, fra le disposizioni finali, quelle co~– trassegnate coi numeri romani Vl, IX, XI, XVI : ma sul problema relativo alla obbligatorietà di tali termini si po– trebbe discutere in sede d0ttrinale), i socialisti, per tener fede a quello ch'è il loro compito specifico di rappresen– tanti della gente del lavoro, devono incominciare senza in– dugio,' se già non l'abbiano iniziato, lo studio delle forme e dei modi J)iù acconci a tradurre in atto quelle promesse so– lennemente fatte al paese, ed ai lavoratori in ispecie, dalla Costituzione della nostra Repubblica. Diritto al lavoro. Com'è, o dovrebb'essere, a tutti noto, proprio all'inizio della Carta (1• comma dell'art. 1) si legge l'affermazione che « l'Italia è una RepuiDblicademocratica, -fondata sl!lllavoro». E, se non proprio tutti i cittadini, _almenogli uomini politici e· quanti di politica s'interessano rammenteranno le" animate discussioni che, durante i lavori preparatori delle Commis– sioni e9 ali'Assemblea, furono fatte prima di giunge.e a tale formula. La quale è, sì, una dichiarazione programma– tica, l'enunciazione d'un principio politic0, e non una pre– cisa norma giuridica, da cui possano derivare pretese e pre– stazioni di soggetti individuati od individus1bili. Ma nella medesima sezione preliminare dei «principi' fondamentali», si trova quell'art. 4, che apparisce il logie@còrollario di quel principio: dovere del lavoro, diritto al lavoro. Proprio 'qui, per quanto ha tratto alle promesse di _leggi sociali, incominciano le difficoltà. Il dovere del lavoro, - o, per usare le parole stesse della Costituzione, « li dovere», che ogni cittadin0 ha, « di svolgere, secondo le J)roprie pos– sibilità e la propria scelta, un'attività o una fanzione che concorra al progresso materiafe o spirituale della società» - dovere di cui parla il capov. di ql!lest'art. 4, è evidentemen– te .concepito dallo stesso legislatore come un dovere morale, o, se così piaccia chiamarlo, un dovere politico (e che altro è questo, infatti, se non un dovere morale da adempiersi nella sfera della società civile?). Ma non è, tecnicamente, un dovere giuridico: vero è che, nella seduta del 15 nov. '46 della I Sottocommissione costituzionale, su proposta del– l'on. Ba-sso e con la formula dell'on. Moro, accettata clal primo, era stata votata; a grande maggioranza, una nor– ma, la q4ale diceva: « l'adempimento di questo cdovere (del lavoro) è presupposto per l'esercizio dei diritti politici»; ma tale sanzione d'incapacità el'ettorale per gli oziosi è scampar-_ sa dal testo definitivo. Il diritto al lavoro,,invece, riconosciuto nel 1• comma del- BibliotecaGino Bianco l'art. 4, dovrebbe essere un vero e proprio diritto, non aven– do un netto senso giuridico il parlare di diritti meramente morali; e, -se diritto soggettivo, dovrebbe, logicamente, in– genera-re una pretesa da cdover essere soddisfatta. Pretesa verso chi? e quali i mezzi per soddisfarla? E' vero che altro è il riconoscimento di un diritto, ed al– tra cosa l'esercizio del di-ritto stesso. Ed. è pur vero che, dopo l'esplicito riconoscimento del diritto di tutti i cittadi– ni al lavoro, il legislatore costituzionale continua dicendo, non senza prudenza, che « la Repubblica ... promuove le con– dizioni che renèlano effettivo questo <iliritto». Ma tale di– ritto soggettivo costituzional'e; cosr solennemente proclama– to, non può certo esaurirsi .... in quel diritto, il quale ne è, si potrebbe dire, il contrapposto, nell'assicurazione cioè con– tro la « disoccupazione involontaria », eh'è previsto dal 2° comma dell'art. 38. Il problema, squisitamente politico ed· economico prima che giuridico, consisterà, appunto, nel determinare « le con– dizioni» per rendere effettivo, cioè per attuare l'esercizio di tale diritto al lavoro. Problema, come ognun vede, di non facile soluzione. In ispecie quando tale soluzione si debba trovare nell'ambito di un'economia non rigidamente pianifi– cata, e col rispetto di quell'esigenza di libertà della perso– na, che,_cÒme tale, rifugge da ogni coercizione ad un lavoro il quale non si concili con la scelta o, quanto meno, col consenso del lavoratore. Rapporti· economici. Per non rubare troppo spazio alla Rivista con questi, che non vogliono essere se non rapidi appunti su argomenti, ognuno dei quali dovrà poi essere sviscerato _ dai competenti in sede legislativa e pre-legislativa (cioè, per restare nella cerchia del nostro Partito, per opera dell'apposito Istituto di studi socialisti), CLlimiteremo a pochi altri cenni relativi al titolo III della Parte I del1laCostituzione, pur ta~enclo del~ le ponderosissime materie, da dover essere trattate a fondo - e da specialisti, della riforma agrària e di quella indnstriale. Meno ardue, certo, che non sia 0gni futura norma sul diritto al lavoro in genera!le, ql!lelle altre leggi, previste, p. - es., dagli art. 36 e 37, su « la durata massima della giornata lavorativa», sul « limite minir,io di età ])er il lav0ro sala– riato», su la tutela del « lavoro dei minori» e su la sua retribuziomi. Ma, per un partito serio che non voglia fare della facile demagogia e si preoccupi dell'economia del pae– se, al1lecui fortune è strettamente legata la condizione dei la-– voratori, sono leggi alquanto delicate anche queste, per la opportunità impresaindibile cdi tener conto delle differenze fra lavoro e lavoro, non foss\,ltro fra quello agricolo e quello industriale, e, quant0 al primo, delle esigenze, p. es., stagio!!ali e de1'le iiamiglie colon-iche, 0, quanto ai minori, del diverso sviluppo iiisico della popolazione in un pae~e co– me il nostro che va cdalleAlpi alila Sicilia, delle c0ndizioni igieniche nelle qu;ili il l~voro è prestat0, della situazione de– gli apprendisti nel,le botteghe artigiane, e via discorrendo. Alla fine dell'art. u7 si li;gge che, fra le ~aterie lasciate alfa legislazione ~egionale, vi sono anche quelle che concer– nono l'« agricoltura·» (e lasciamo pur stare le· annesse « fo– reste»). e l'« artigianato». Forse sarebbe. logico, per la mag– gior conoscenza ohe il legislatore regionale ha, in coniro11- to con quello nazionale, anche della particolare popolazione lavoratrice e delle esigenze atninenti alle varie occupaz;ioni, att4are un certò decentramento legislativo anch:e per quanto riguarda il lavoro. Lo stesso articolo prescrive, in principio, che le norme legislative clella regione debbano essere con– tenute « dèi -limiti dei J)rinèipi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato»; se queste ultime, am,ichè pretendere di dettare particolareggiate regole uniformi per tutto il paese, si restringeranno a porre, anche in materia di tutela del !a– varo, non più che inderogabili prindpi generali, sarà, pro– babilmente, tant0 di guadagnato. Sempre in_tema di rapporti economici, i futuri provvedi– menti per l'attuaziori.e dei diritti soggettivi proclamati cdal– l'a-rt. 38 - i diritti « al mantenimento e all'assistenza so– ciale» degl'iitdigenti inabili al lavoro, i diritti degl'inabili e dei minorati « all'educazione e all'avviamento professionale». i diritti <ilei lavoratori ad essere assicurati contro gl'infortu-

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