Critica Sociale - anno XL - n. 11 - 1 giiugno 1948

250 CRITICA SOCIALE ------- quale non competono che limitate funzioni, e _comunque non quella di frapporsi .tra il corpo elettorale e 11 Governo. Nella logica della democrazia parlamentare lo st~sso Ca~ po dello Stato viene espresso dal popolo, anche ~e m_molti paesi la forza della tradizione conse:va tut~o:a m v'.ta ~n istituto monarchico, ormai privo d1 presllg10. Ordmana– mente l'elezione del Presidente è indiretta e affidata al Par– lamento: con il che s'intende meglio sanzionare la subor– dinazione del secondo organo al primo, in maniera da im– ped,re qualunque eventuale pericoloso sconfinamento verso il potere personale. Infatti la storia europea conserva an– cor vivo il ricordo di Presidenti eletti dal popolo (Luigi Bonaparte), che si servirono dell'elezione popolare diretta co-. me di uno sgaLello per la dittatura. Si può però d'altro lato obbiettare che l'elezione diretta del Presidente della Repubblica da parte del popolo· - così come era stabilito, ad esempio, nella costituzione di Wei– mar - costituisce un passo in avanti verso la democrazia diretta, e con questo un naturale correttivo della tenden– zialmente oppressiva supremazia del Parlamento e delle or– ganizzazioni di partito che agiscono attraverso di esso. ·L'una e l'altra considerazione sono ugualmente serie: onde è chiaro che l'opportunità di adottare l'uno o l'altro sistehia di elezione dipende dalìa situazione politica, valutabile caso per c;aso, dei singoli paesi. Bisogna vedere cioè se sia più sentito il bisogno di difendersi dal pericolo dell'affe~mazione di un potere personale con tendenza· dittatoriale o quello di moderare con l'autorità morale di un Capo .dello Stato direttamente espresso dal popolo i possibili squilibri deter– minati dal gioco parlamentare dei partiti. Resta comunque fuori discussione che non è il sistema scelto per la sua nomina che definisce i poteri del Presidente; di modo che anche un Presidente direttamente eletto dal popolo, quando il Governo, così come richiede la democra– zia parlam~ntare, è responsabile di fronte al Parlamento, non ha nulla in comune col Presidente <li tipo americano, che si contr(lppone alle Camere· come titolare della potestà di governo. Al Presidente di una Repubblica è in primo luogo rico- · nosciuta, in regime di, democrazia parlamentare, la potestà cli designare il Capo del Governo. E se nei paesi, ove even– tualmente funzioni il sistema dei due grandi partiti, la desi– gnazione si riduce, senza eccezioni di sorta, a una pura- e semplice formalità, non essendovi altra persona designabile che il leader ufficiale del partito di maggioranza, non si può dire che del tutto identica sia la situazione là dove esiste una pluralità di partiti, nessunò dei quali possiede la mag– gioranza assoluta. Infatti è vero, sì, che ~on può il Presidente della Rep~b- · blica creare, col suo personale' intervento, maggioranze le quali già potenzialmente non preesistessero, ed è vero pure che egli deve comunque risolversi ad affidare l'incarico di formare il governo al candidato accetto alla coalizione di 1 maggioranza. Ma nel caso che, all'inizio cli una legislatura o all'indomani di una cri"si, la coalizione destii;iata a forma: re la_nuova maggioranza non si sia ancora c~stituita, può il Presidente della Repubblica, attraverso le consultazioni, in– fluire nell'atteggiamento dei partiti, con la sua autorità di' supremo magistrato che sta al di sopra delle lotte politiche· e, in seguito, attraverso la meditata designazione del parla~ n:ientare i_ncaric~todi costituire. il Governo può aiutare i par– t1t1 stessi a vmcere eventuali incertezze e perplessità. Si tratta s~nza dubbio di una delicata funzione che può util– mente attenuare l'asprezza dei contrasti tra i partiti politici. Q~esta; sia pure non affatto decisiva, interferenza del Presidente deHa Repubblica nel gioco parlamentare appar– ve ai soc1al1sh e. comunisti, che detenevano la maggioranza nella pnma Costituente ·francese di questo dopoguerra non compatibile col processo di democratizzazione del parl~n;ien– tarismo moderno. E così si era affidato ali'Assemblea na– zionale il. compito di eleggere il primo ministro, estrorret– tendo del tutto il l'residente della Repubblica. Ma, respin– to dal popolo frances'è il primo progetto di Costituzione anche la IV Repubblica ha finito con l'accogliere, 1 attra: verso la nuova Costituzione, il tradizionale principio della designazione del primo ministro da parte ciel Presidente del- ' BibliotecaGinoBianco la Repubblica. L'elezione ad opera del Parlamento rimane invece stabilita dalla nuova costituzione giapponese; ma è qui evidente la giusta e spiegabile preoccupazione di ridur– re entro ristretti limiti il potere di quell'Imperatore, che fi– no a ieri era un sovrano sotto molti aspetti assoluto, e che per il suo prestigio può sempre costituire un pericolo per l'affermazione degli istituti democratici. La seconda fondamentale competenza del Presidente della Repubblica, in regime di democrazia parlamentare, sta nello scioglimento delle Camere, al quale· possono condurre due ·distinte situazioni politiche: l'impossibilità di costituire una maggioranza di Governo da un lato, e dall'altro lato l'evi– dente squilibrio sopraggiunto tra volontà del Parlamento e volontà del paese, 7 La prima ipotesi si verifica, quando dopo Ja rottura di una coalizione di governo, o -per quanto con assai mi– nore probabilità - anche all'inizio della legislazione, le po– sizioni dei principali partiti si irrigidiscano, é vengano, in ragione di ciò, a costituire tre o più blocchi - di cui nes– suno forte della maggioranza assoluta - tutti fermamente· decisi a non collaborare se non a condizioni inaccettabili per ciascuno degli altri. A una tale paral\si del Parlamento non si può porre ri– medio se t;ton attraverso lo· scioglimento e le nuove elezioni. Ed è qui che interviene una effettiva diretta iniziativa del Presidente della Repubblica, il quale, constatato, attraverso J-e_ consultazioni dei leaders parlamentari, l'irrimediabile di– saccordo dei gruppi politici, demanda al popolo la decisione. . Nè è dubbio che il Presidente del Consiglio dei Ministri, anche se la Costituzione richieda la sua controfirma al de– creto di scioglimento, resta· sostanzialment~ estraneo al prov– vedimento. Esso è il Capo di un Governo dimissionario, il quale, non avendogli il Parlamento fornito un successore, controfirma quel decreto presidenziale che si propone ap– punto lo .scopo di ottenere dal suffragio popolare la -indi-– cazione della nuova formula governativa. Mai potrebbe esso imporre. lo scioglimento, fino a quando al Presidente della Repubblica sembri possibile la risoluzione'dell~ crisi nell'am– bito del Parlamento. La democrazia parlamentare di oggi 'non è quella che conobbe, ad esempio, l'Italia 'prefascista, quand,o il primo ministro faceva le elezioni ogni qual volta gli paresse opportuno in vista del pròprio interesse politic~. Il secondo possibile caso di scioglimento del Parlamento si ha, come si è accennato, quando tra la volontà del Par– lamento - espressa attraverso la maggioranza - e la vo– lontà del paese si crea un p_rofondo iato in seguito ad un improvviso e rilevante spostament~ di valori politici. In questo caso il Presidente della ·Repubblica, interpretando il crescente disagio del paese, assume l'iniziativa di chia– mare il popolo alle urne, al fine di ricostituire l'equilibrio politico. E' chiaro che anche questa deve essere una personale de– terminazione del Presidente, nella sua qualità di custode in extremis dell'or,dine democraticd. Se infatti egli sir dovesse porre in questo caso come l'avallante di un provvedimento effettivamente adottato dal Primo Ministro, si fornirebbe_ a quest'ultim~ - che, come capo della maggioranza, è uo– mo di parte - l'arma più pericolosa: quella di sciogliere le Camere per scopi di partito mascherati da motivi di gene– rale interesse, o quanto meno di ricattare gli avversari par– lamentari con la minaccia dello scioglimento. Il che signi– fica riconoscere alla maggioranza un pofere incompatibile con la garan~ia democratica delle minoranze. Non parrà strano che l'attribuzione di questo duplice po– tere al Presidente della Repubblica possà essere considerato coq preoccupazione da chi teme che, per questa via, un uomo di pochi scrupoli e di smodata ambizione possa im– porre la sua personale volontà. Ma -ogni sistema ha i suoi' inconvenienti. Quel che è certo comunque è che, nel caso dell'impossibilità di addivenire alla formazione di una mag-– gioranza, lo scioglimento della. Camera diviene una indero– g:abile necessità: Se non si riten,:a quindi prudente ricono– scere al Presidente della Repubblica il potere di procedere allo scioglimento, non resta altra via che la dichiarazione di autoscioglimento da parte della Camera. Ma come 'si può ipotizzare l'autoscioglimento nel caso di squilibrio tra vo-

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