Critica Sociale - anno XL - n. 2 - 16 gennaio 1948

CRITICA SOCIALE 35 ripartizione dei prÒdotti ·e delle spese e rimanda la ql!lestione alle stessé parti che già hanno dimostrato di non essere state c..paci di trovare l'accordo. Malgrado il disposto del «lodo» (~te trattative si inizi~ranno al 1° ottobre 1946 per aver vigare per l'anno agrario 1946-47 ») i risultati ottenuti non sono confortanti e, com'è noto, la q~estione è stata di nuovo sospesa mediante il _ricorso ali' accorgimento ,denominato ~ tr,:,gua mezzadrile». . G)i altri 7 articoli fissano le direttive per liquidare !e pendenze sorte per effetto degli avvenimenti eccezionali di gnerr;, e precisa.mente : compenso per danni di guerra e di disagiata produzione per causa diretta o indiretta della guer– ra; migliorie nei poderi; bestiame razziato o comunque per– duto; compensi per bestiame salvato; allevamenti di bassa cor_te; concordati già stipulati; controversie _nella inte,pre- taz10ne del « lodo ». · Gh argomenti più importanti, per un esame teZnico sono i primi tre. Su di essi va fermata l'attenzione, semp;e con l'intento di studiarne la rispondenza alla finalità prima del «lodo», che è quella di liquidare rapidamente le vertenze. li com.penso'p!r danni di guerra. La formula adottata è la seguente-: « :.:i concedenti ero– gheranno ai mezzadri, a titolo di compenso per danni di guerra subiti da questi ultimi e per disagù,itaproduzione per causa diretta o indiretta della guerra, una somma pari al 24 per cento del prodçtto lordo di parte padronale di un anno grangrio... (Lodo art. 2) (1).. L'inutile giustificazione del disposto dà luogo ad interes– ~ critiche di ordine giuridico: è ,un privato chiamato a corrispondere ad un altro privato risarcimento per danni di guerra; se si considera la mezzadria una specie di contratto di società (come qualcuno asserisce) è un socio eh~ si chiama a corrispo11dere all'altro risarcimenti per danni che cause estranee alla volontà dei contraenti_ hanno .provocato alla impresa comune. Il successivo art. 4 del. « IQdo» aggrava la posizione ginridiea della norma in q11anto dispone che « resta fenno e impregiudicato il diritto sia del proprietario che del mezzadro di svolgere le pr:atiche per il risarcimento dei danni di g•uerra verso lo Stato ». Sembra· che al mezzadr_o sia ri– conosci11ta la possibilità di ottenere due risarcimenti per lo stesso danno (uno dal proprietario e uno dallo Stato~ e al proprietario la rivalsa verso lo Stato, cosicchè sarebbe lo Stato a pagare due volte. ·· L'estensione al 1946 della quota da destinare a favore del mezzadro· crea la complicazione relativa ai ca~i in cui il . podere è stato venduto: dato che si tratta di danni di guerra verificatisi durante la gestione del vecchio proprietario, è tenuto il nuovo a doversene assumere l'onere? Ma il punto in cui' la norma più appaJesa la propria insufficienza è quello tecnico relativo alla percentuale di « prodotto ,lordo». C'è nell'azienda agraria un prodotto lordo totale e un pro– dotto lordo vendibile (che grosso modo può ritenersi ìl 70-80 per cento del precedente) e o è un prodotto lordo compren– sivo o no dell'utile reale o calcolato di stalla. L'applicazione di una norma così generica non può_ non essere causa di• vertenze ulteriori, più spinose perchè più minute e riguardanti materia opinabile. Malgrado tutto, fa norma- ha il suo peso nel domani del contratto mezzadrile:· ieri per effetto del «lodo», ogg,i per la « tregua mezzadrile», la ripartizione dei prodotti nella misura tradizionale del 50 per cento è già da 3 anni alterata a favore· dei mezzadri. I compensi per disagiata· produzione per causa diretta o in– diretta della guerrà. La lettera del « lodo » non allarga forse la nozione di o-uerra comprendendovi anche i danni per disagiata produ– ~ione ;er c_ausadiretta. o indiretta della guerra. Se così fosse ne deriverebbe un tale rivolgimento pratico, al quale nessuna legge speciale -potrebbe più segnare i limiti. La zona d'applicazione del « lodo» è precisata nella pre– mess~ m;i. se la delimitazione non fosse tassativa è evidente la ge~eralizzazione dei risarcimenti stabiliti all'articolo 2 a tutto il territorio nazionale, giacchè tutti possono accusare (1) L'oscuro riferimento ad un anno agrario indet'erminato Tiene chiarito nel paragrafo successivo, dove si ha la sorpre– sa di constatare un banale erroi·e aritmetico statistico : non si tratta del 24!% di un anno solo, bensl de_l .14'% del 1945, più 11 10% del 1946. E' vero che 14 più 10 fa 24, ma è anche viro che solo per puro caso il 14% di un anno più il 10% di un altro può dare luogo -ad un totale pari al 24% di uno solo dei due. ibliotecaGino Bianco danni dipendenti da una causa così indeterminata. I figli richiamati alle armi, le mancate. concimazioni chimiche, le difficoltà dei trasporti, e tanti altri fatti, che indiscutibil– mente derivano da.Ilo stato di guerra, hanno danneggiato tutti gli agricoltori, a qualunque regione appartengano. Una v0lta fissato un criterio di così vasta portata è difficile con– tenere le· pretese, molto più che la delimitazione della zona, così com'è fatta nella premessa, esclude plaghe che hanno subìto veri e propri danni di guerra contemplati nella legi– slazione vigente, che pure è assai cauta in proposito, La formula, oltre che indeterminata e troppo .vasta, è anche pericolosa per .le possibili ripercussioni su altri con– tratti agrarì e non agrari, Ai me~zadri più colpiti i risarcimenti più bassi. . Ammesso in linea di principio un risarcimento per danni di guerra, la formula cui è ·affidato il compito di realizzare . il ,principio dà luogo ad un'inevitabile grave sperequazione a danno _dei mezzadri più colpiti e a beneficio di quelli meno colpiti. La causa prima sta nell'aver ;idottato una espressione percentuale unica, da valere per tutti i casi. Non è giusto che sia stata dimenticata la particolare disagiata condizione di quei mezzadri che, per avere il podere nella zona ove più lungamente si è fermato il fronte, ovvero in causa delle mine abbondantemente disseminate nei poderi, non hanno potuto coltivare o non hanno potuto racceg1iere. Per questi mezzadri il 14 per cento, oppure una percentuale superiore, significa ben poco, dato che il prodotto è stato nullo o quasi. Il 14 per cento del prodotto lordo dell'anno agrario 1944-45, mentre è una cifra irrisoria per certi mezzadri (quelli più colpiti), può rappresentare invece una cifra. co– spicua per altri (quelli che hanno potuto produrre). L'avvéntata formula sancita dal «lodo» è stata, com'è natUFale, variamente accolta nei diversi ambienti'. Mezzadri cji·pode,i non danneggiati si uniscono a proprietari di poderi danneggiati per tessere gli elogi; viceversa 'i mezzadri di poderi danneggiati si trovano a dover osteggiare il « lodo » insiem.e a proprietari di poderi non danneggiati. Nella realtà .delle diverse situazioni, in cui già prima della pubblicazione del «lodo» stava operando il buon senso e Io spirito di equità, si erano progettati accomodamenti çhe il «lodo» ha soffiato via, intorbidando rapporti già in via di sistemazione conco.rdàtaria. 11 « lodo » ha capovolto lo spirito con cui già si ope ravano gli accomodamenti, cosicchè i mezzadri più colpi.ti si, sono visti negare i ricon't>scimenti più elevati e quelli d ei poderi meno colpiti si sono inopinatamente sentiti chiamare a godere di benefici non richiesti. Ma le comp1icazioni non finiscono qui. Dice l'art. 6 del «lodo»: « Le condizioni liberamente concordate fra le parti, e in atto 'più favorevoli ai' mezzadri, resteranno in vigore ». Cl.e cosa è questo se non il premio per i proprietari cavil– losi delle zone più colpite (sistematicamente avversi agli ac– crn;nodamenti) e la beffa per quelli che sono spontaneamente andati incontro ai mezzadri con senso di giu§tizia superiore a quello dimostrato dal «lodo>>? (1). I braccianti e te migliorie ai poderi. La produzione di parte padronale del 1946 va decurtata di un ulteriore IO per cento d_adestinarsi ad opere di « rico– struzione e di miglioria su,i sing,oli pqderi » («lodo», art. 3). Qui si parte dalla considerazione delle ,disagiate condizioni di un'altra categoria di lavoratori agricoli, i braccianti, ai quali· è sempre stata sbarrata, specialmente dai mezzadri, la via dell'impiego entro i poderi mezzadrili : « detti lavori do– vranno essere effettuati con l'impiego esclusivo di mano d'opera bracciantile». Ma il lodo, così categorico nell'affer– mazione, offre. anche la possibilità di eludere la norma e si mostra inefficace nella repressione degli eventuali abusi. Difatti ammette che i lavori possano essere compiuti dai mezzadri con pagamento a tariffa, se la mano d'.opera brac– ciantile scarseggia nella zona, e affida ·agli Ispettorati pro– vinciali dell'Agricoltura il controllo dell'applicazione del di– sposto. E' facile prevedere che ai braccianti toccherà ben poco la:voro: anzitutto, perchè si parla anche di lavori di ricostruzione, e da ricostruire con mano d'opera bracciantile c'è ben poco, mentre v'è molto con mano d'opera edile (e gli (1) Questo fatto merita di essere particolarmente. sotto– lineato, perchè rientra nella categoria di quelli che '"Vanno plasmando in senso negativo il carattere degli italiani: la « grana », il cavillo, la riserva, il doppio gioco, stanno dan– do troppo. vantaggi a chi vi ricorre. Finchè al generoso è · riservata la parte dello sciocco che poi fa le spese, quale ricostruzione morale e spirituale è da attendersi'! /

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