Critica Sociale - anno XXXIX - n. 18 - 16 settembre 1947
CRITICA SOCIALE 341 farebbe coincidere l'applicazione del provvedimento con un ~~riodo di crisi o di svalutazione, l'una e l'altra ev'!n• tual_,ta d~nnose all'Erario, occorre tener presente che pro,·• ved_,men~ del genere. non possono essere operativi se non delibe~a!' con decreti c.d. cc catenaccio », immediatamente operativi. Una proroga avrebbe per conseguenza di lasciare ai ~nt~ibuenti il tempo e la possibilità di predisporre le evas,om alla legge. Quanto poi alla elevazione del minimo imponibile, è da notare che il margine di 3 milioni è sufficiente per sottrarre alla imposta il patrimonio dei con– tribuenti appartenenti alle classi lavoratrici e molti dei patrimoni degli appartenenti a ceti medi: l'aumento del minimo imponibile costituirebbe solo un incitamento alla evasione da parte dei contribuenti delle classi abbienti Da sinistra si è eccepito che il decreto 29 marzo 194 7 grava diversamente sulle diverse categorie di contribuenti, a seconda che il loro patrimonio è composto di alcuni ce– spiti piuttosto che di altri, e più precisamente che il decreto grava maggiormente sui patrimoni nei quali pre• ·valgono cespiti immobiliari e meno su quelli nei quali - prevalgono cespiti mobiliari. La osservazione è indubbia– mente fondata ed è aggravata dal fatto che i patrimQni prevalentemente com'posti di cespiti immobiliari abbon– dano nel Mezzogiorno piuttosto che nell'Italia Central.e e Settentrionale, con la conseguenza che "la imposta grava snlla ricchezza del Mezzogiorno più che sulla ricchezza del Settentrione. Esatto, ripetiamo, il rilievo, che è una nnova condanna dei criteri tecnici ai quali la imposta è atata ispirata: una imposta sul patriu.tonio deve colpire lutti gli elementi costituenti il patrimonio; quando si tra– acurano alcuni di questi elementi, la imposta non può non essere sperequata, con le conseguenze che facilmente ai possono prevedere. Senonchè, se la critica colpisce giusto, il rimedio pro• posto, la tassazione degli enti collettivi accanto alla tas• aazione delle persone sing~le, non può essere approvato. Se la imposta patrimoniale ha da essere personale e progressiva, è evidente che il soggetto passivo della im• posta non può essere che la persona fisica. Opinare di– versamente sarebbe consacrare un non senso di diritto tributario. Le proposte fatte tendevano ad operàre una doppia tassazione del patrimonio degli enti collettivi, e cioè a tassare le partecipazioni, le quote, le azioni in quanto eleJ11ento del patri.monio dei singoli e poi le stesse quote, sia pure con aliquote diverse, in quanto elemento del patrimonio degli enti collettivi. Basta enunciare la proposta per· comprenderne la iniquità. Si è detto, per giustificare una tale :O:.isura, che si sono tr-0vati mille accorgimenti per limitare la possibilità di colpire le quote e le azioni presso i possessori: ma è chiaro che questo · è un quesito da impostare e da risolvere in sede di ac certamento e non si può assolvere per questo la proposta di sottoporre ad una duplice tassazione lo stesso cespite. Si è detto anche che la tassazione presso il possessore non snrroga la tassazione presso la azienda, perchè l'impre&a collettiva colpita attraverso il possessore delle quote o delle azioni manterrebbe integra la propria potenzialità economica e finanziaria; ma le imposte non hanno mai avuto per oggetto la disintegrazione della potenzialità eco– nomico-finanziaria delle imprese: nessuna persona sensata ha interesse, dal punto ·di vista strettamente finanziario, ad uccidere la gallina dalle ova d'oro. ,Alcune proposte_ concrete Ci sembrerebbe di mancare al nostro compito se non concludessimo con alcune proposte concrete. L'imposta è quella che è, vale a dire pessima, ma ormai è vano sperare in radicali mutamenti, anche per– ehè alcune delle misure necessarie per assicurare alla imposta un certo grado di perequabilità, come il cambio della moneta e la presentazione dei titoli al portatore, non sono ora possibili. Dove invece è ancora possibile, ed anzi doveroso, innovare, è nel sistema di accertamento: a) è necessario disporre che il giuramento sia reso ob– bligatorio per tutte le dichiarazioni: devono essere com– minate gravi pene restrit'.ive. della libertà personale per •si di dichiarazioni false o reticenti; •) deve esser disposto che tutti gli enti collettivi (com- moBianco prese le società per azioni) presentino una dichiarazione giurata dalla quale risulti: il nome dell'intestatario dellé singole quote o azioni, i crediti vantati dai soci verso lu società, la situazione patrimoniale e l'inventario analitico al 28 marzo 1947; e) l'accertamento dell'imponibile dell'imposta deve av– venire soltanto in via analitica; 1 d) qualora gli Uffici finanziari non credano di accet– tare le dichiarazioni presentate, sia pel sospetto di, falsità o di reticenza, sia per divergenza di vedute sulla valuta– zione, deve esser disposto che tutti gli accertamenti e gli eventuali concordati non potranno esser conclusi senza il parere favorevole dei competenti Consigli o Comitati tributari all'uopo nominati dal Ministro delle Finanze sn proposta dei Consigli Comunali, e ciò anche in materia di accertamento del valore di quote od azioni (appello dà_lle valutazioni dei Comitati Direttivi degli Agenti di Cambio). A toglier di mezzo la sperequazione esistente fra la tassazione dei patrimoni prevalentemente costituiti da ce– spiti immobiliari e quelli prevalentemente costituiti da cespiti mobiliari, due misure potrebbero utilmente esser" adottate: 1) il pagamento della imposta per la parte re– lativa ai titoli ·nominativi posseduti dai singoli dovrebbe obbligatoriamente avvenire mediante cessione allo Stato di una aliquota di titoli pari alla aliquota della imposta. L'acquisizione allo Stato di una percentuale di titoli delle società per azioni, da un lato renderebbe inutile il fasti– dioso e complicato meccanismo tendente ad ottenere una equa valutazione di tali titoli, dall'altro praticamente in– durrebbe le società a procedere al riscatto dei titoli pas– sati in proprietà dello Stato per evitare noiose ingerenze da parte dello Stato azionista. Naturalmente dovrebbero essere emanati provvedimenti che consentano allo Stato il -necessario controllo nelle società nelle quali è azionista (es.: nomina di un sindaco) e dovrebbe esser consentito alle società l'acquisto di tali loro azioni; 2) la emissione di un prestito immobiliare redimibile sul tipo di quello previsto _gal R.D.L. 5 ottobre 1936 n. 1743: l'emissione di tale prestito, congiunta con opportune disposizioni im– pàrtite agli istituti di credito p-er finanziamenti da accor– darsi ai titoli emittendi, di fatto renderebbe possibile la distribuzione del peso della imposta sulla proprietà im– mobiliare in nn certo numero di anni evitando vendite affrettate e forzate e il conseguente crollo dei valori im- , mobiliari. Il Decreto 29 marzo 1947 tratta agli art. 68-74 della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio. Contro tale provvedimento alcuni partiti hanno iniziato una cam– pagna che non ci sembra davvero fondata. Esisteva in Italia una imposta ordinaria sul patrimonio deprecata da tutti, teorici e pratici; il Governo si è deciso ad abolire detta imposta e la misura no'ìi può non ir.contrare la gene• rale approvazione. Motivi contingenti di finanza hanno persuaso Ù Ministro a disporre, il pagamento, una volta tanto, di dieci annualità circa 'di detta imposta, prima di abolirla: è sorta così la imposta straordinaria del 4 per cento sui valori definitivamente accertati ai fini della imposta ordin11ria sul patrimonio per il 1947. Ci mancano gli elementi per giudicare s,i un tale prelevamento fosse necessario, ma, data la situazione attuale del Tesoro, è difficile poterne dubitare. Oi:a la imposizione della nuova imposta straordinaria poteva essere criticabile se fosse av– venuta indipendentemente dalla abolizione della imposta · ordinaria sul patrimonio. La coincidenza dei" due provve- dimenti (art. 68 e 74 del decreto) ha fatto apparire detta, imposta come una specie di riscatto obbligatorio della im– posta ordinaria sul patrimonio e la accoglienza dei contri– buenti è stata in complesso favorevole. Può darsi che tee• nicamente il provvedimento si presti a critiche; è vero che talune categorie sono state colpite da tale misura più gravemente dì altre; ma i critici non hanno ri_tenuto di indicare in quale altro modo si poteva sopperire alle im• prorogabili necessità del Tesoro. Infine poi la imposta è g 1 a m sede di riscossione e non crediamo che siano possi, bili o utili proposte di modifiche. ENZO MASSARANI
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