Critica Sociale - anno XXXIX - n. 17 - 1 settembre 1947

\ fu quella del cambio della moneta; ma· il cambi<i della moneta, da solo, era indubbiamente insufficiente al risa– namento delJa situazione finanziaria e dappertutto furono prese in considerazione due specie di imposte straordina– rie: un prelevamen~o, sul patrimonio e la avocazione totale o, ·parz_iale degli incrementi patrimoniali v.erificatisi nel periodo bellico.. E' bensì vero che in taluni paesi si ·giunse ·&no·ad una espropriazione totale o parziale di deter~inate categorie -di mezzi di. produzione (agrari; industriali, com– merciali), ma ciò avvenne non al fine di riassestare :I bilancio della oollettività, ma -allo scopo di realizzare una . ·r~istribuzione d_i tali mezzi. In Italia, al momento della liberazione, esisteva una imposta di carattere straordinario, quella sui maggiori utili derivanti dalla guerra. Cessata di fatto la guerra, la anzi– detta imposta, la quale a~eva dato risultati niolio mediocri, avrebbe dovuto cessare, per esaurimento dell' oggerto impo– nibile. Per contro il paese era preparato e rassegnato a sùbire drastiche misure finanziarie che esso stesso, nella sua sensibilità, giudicava necessarie per H suo riassesta– mento: Tali misure non vennero; fu ~vece mantenuta la imposta sui maggiori utili di guevra sotto 'la forma di una imposta sugli utili eccezi~nali di speculazione, fu isti– t-.ito ·un << Fondo di solidarietà ,'nazi,onale », ' (u emanata una legge sulla avocazione dei profitti di r'egime, ed infine fw detiberata, una imposta straordinaria personale ;Progres– siTa sulle spese non necessarie. La imposta sui profitti eccezionali di speculazione aveva lo scopo di oolpire quegli utili che prov:nivano dal cosi– detto « _mercato nèro »; è così che H D.L.L. 10 agosto 1944 sull'aggiornamento,. di 'alcune· norme del T.U. 3 giugno 1943 sui maggiori utili di guerra, contemplò per. I~ prima volta, all'art. -8, le attività di scambio o di intermediazione svolte in deroga alle disposizioni per. il. conferi~ento obbliga– torio o il blocco delle merci ov~ero la limitazione dei prézzi. Non si. può dire che manchi un fondamento di carattere morale ad un~ legge contro i profitti di·« mercato ne~o »; senonehè la pratica ha presto dimostrato la impos• sibilità di colpire i detti profitti, e la conseguenza fu che, visto l'esit',), negativo degli accertamenti, la legge, attra– verso il famigerato art. 18 del decreto 27 Maggio 1946' n. 436 e, péggio ancora, attPaverso un recente decretino éhe · regolò la ~ateda; fi;,.ì co.1 perdere oompletamente \li vista il suo oggetto primitivo, è doè il perseguimento degli utili· di « mercato nero ,,. I funzionari accertatori cer·cano ora, non ·di stabilire quali partite di merce sono stare ill'ecitamente v~ndute in periodo .di blocoo, ma quali partite di merce sono state [ecitamente vendute · dopo che un determinato prodotto è passato dal regime di « blocco " al regime di ·« 6blocco ,,, falsando così assolutamente lo spirito della legge, ed :incuranti del fatto che nella ven– dita di prodotti un tempo bloccati esula del tutto l'ele– mento specuiativo; tale situazione di fatto' provoca Ii più deplorevole delle reazioni da parte dei contribuenti, e cioè la intensificazione del fe_nomeno deHa corruzione. Sinto– matica la -circostanza che la maggior parte dei verbali retlatti dall'apposito nucleo sonò ... · negaiivà. Rimedii? uno oolo: l'abolizione immediata di tali 'incongrue disposizioni. Altra trovata con esito del tutto negativo fu quell~ del « Fondo di Solidarietà Nazionale» creato col D.L,L. 8 marzo 1945 n. 72. Sta in fatto che, sia per il carattere liquivoco di questo nuovo tributo di carattere temporaneo. sia per il difettoso sistema di percezione, il contributo è st.;ito versato fi11ora solo da una infima minoranza di contribuenti. Certo la Finanza si trova in' una difficile situazione, non potendo ammettersi che !il tribµto venga assolto da alcuni e non da altri. Insistere per l'esazione del tributo è follia: la m_j.glior cosa .è la abolizione pura e semplice del « Fondo ,,, ammettendo i contribuenti chi' hanno effettu~to versamenti al fondo a detrarre i paga- ' menti effettuati in oonto di imposte esistenti o future. · Altra .misura della quale la pratica ha dimostrato la impotenza al raggiungimento degl_i scopi prefissi è quella rela.tiva alla avocazione dei profitti di regime (Vedi per ùltimo il · D.L.L. 26 Marzo' 1946 n. 134). E' possibile, in ibliotèca.Gi· o Bianco 317 .un , periodo rivoluzionario, disporre la confisca dei beni di .deter~inate pe~sone, od anche di determinate categorie . di perso,;ie; è pÒssibile anche stabilire una pres_unzione assoluta che i beni di determinate persone &ian9 stati , acquistati illecitamente e debbano quindi essere trasferiti alla collettività; •ma tutte queste sono misure non finan– ziarie, m·a politiche, ed anzi meglio sono misure di polizw. Ammeuiamo che tali misure hanno abbondanti precedenti in ogni tempo ed in ogni luogo, riconosciamo che iu periodo rivoluzionario tali misure non mancano nemmeno . di una certa giustificazione di carattere morale, ma tut- to ciò nulla ha a che fare colle leggi tributarie. Assurdo poi è il voler distinguere fra i profitti che si pretendono « di ·regime ,, 1 e quelli che si ammettono dipendere dalla ordinaria attività dell'individuo. E' troppo evidente che,; una volta ammè.ssa la possibilità di discriminare, i oosi– detti « profitti di regime ,, spariranno come nebbia al sole. E' ciò che sta avvenendo tutti i giorni, nè le dichiarazioni dei diversi Minist'ri delle Finanze· ci rassicurano mini– mam·ente. Ma il più insensato dei provvedimenti di carattere stra– ordinario è certo la imposta straordinaria personale pr-0- gressiva sulle spese non necessarie (R.D.L. 27 maggio 1946 n. 598). · Si tratta . di una imp'osta a favore dei Comuni, mà oçbligatoria per tutti i ·Comuni, cosicchè anche quei Comuni che di •tale· imposta farebbero volentieri a meno (come, ad es., il Comune di Milano} saranno alla lunga costretti ad adottarla. L'analisi delle disposizioni del prov– .vedimento ci porterebbe troppo lontano: ci siano conces~e solo due osservazioni. In primo luogo, il sistema tribu• tario italiano conosce già due imposte personali: la com– 'plementare progressiva sul reddito e la j.mposta di fami– , glia. Teorici e teonici hanno riconosciuto che la c~esi– 'stenza di più imposte personali è inammissibile e non può portare che ad una duplicazione, inutile se il reddito imponibile è lo stesso, gravemente dannosa se l'accerta– m,;nto del reddito imponibile avviene con criteri diver,i "ed a mezzo di organi diversi. Evidentemente il creare u;,a terza imposta personale progressiva, quando ce ne sono già due, e quindi una di troppo, ,rappresen,ta asso• lutamente un non senso dal punto di vista tributario. In: secondo luogo, la legge stabilisce che devono esser con– siderate spese non necessarie quelle superiori allé L. 400.000 annue: ora può darsi che nel 27 Maggio 1946 tale cifra corrispoÌìdesse allo scopo, ma il nuovo slittamento della lira, avvenuto dopo la pubblicazione della legge, ha reso . tale limite inattuale. Tal,e provvedimento ha _avuto ,scarsa e stentata applicazione: se ne Ìlnpone la immediata abro– gazione. L'impesta straordinaria sul patrim,onio. . Questa rapida scorsa è sufficiente per dimostrare che le · misure prese in Italia in materia di finanza straordinaria nel periodo 1945-46 mancano di se.oso pratico, di organi• cità, e sono dimentiche delle più elementari norme di tecnica tributaria. Si è colpito a' destra e a sinistra, senza uno scopo ben· determin11_to, senza neppure l'intento di impinguare l'Erario, sotto il pungolo di una politica dema– gogica. Almeno ci. fosse la giu&Jificazione, per quanto inag~a, di aver tolto alle classi più abbienti: ma nemmeno questo si può dire: tali insensate imposizioni non hanno nemmeno scalfito l'armatura· della plutocrazia, che ha avuto buon gioco ·nel denunciare la iniquità e 1a ridicola insufficienza delle imposte, ed i lamentati provvedimenti sono serviti solo ad aumentare la corruzione imperante e ad· inutilmente immobilizzare una numerosa schiera ili funzionari. Le classi abbienti in Italia erano largamente .provviste nell'aprile del 1945. La svalutazione sopravvenuta e che infierì con andamento sempre crescente fino alla prima– vera del 1946 ne aumentò ancora Ia· fortuna, mentre impo• verì j lavoratori e particolarmente respinse nel . proleta– riato, dal punto di vista economico, gran parte della classe media. In tal.e periodo di abbondanza, quando i giorni della Rivoluzione non erano ancora dimenticati, le classi ricche erano prep~rate ad un necessario salasso. Ma, come

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