Critica Sociale - anno XXXIX - n. 13 - 1 luglio 1947

230 ___________________ CRITICA SOCIAL~~• ------~----- Iinearlo ha 1enuto numerosissiime sedute ed è stata quasi u~ànime nell'app:ovare il principio) com_mi~– sari di pa·rtiti diff•erent1 e, su molte altre. ~uest10m, nettamente avversi? La nota, o-ltre che p1u profon– damente democratica, «-più o•riginale _dejla imova Co– stituzione! italu•ana ha detto ·l'on. Prnc1om (CP, 17 gennaio), sarà dat; precisamente dall'ordin~mento re– gionale se esso sarà condotto a fondo, e seriamente». A m;lgrado della sua _novità, }'~nt_e~ei::io-nenon do– vrebbe tuttavia impaprire, dati 1 ]IJ,m11I che dovran– no essere imposti alla sua competenza. E, ad ogni mo– do sia o non sia egualmente sviluppata nelle varie zo~E)del terri,torio una coscienza Tegional~, l'i_stituzio- , ne delle regioni si prese1J1ta come una necessità, qua– lora si vogliano raggiungere questi obbi·ettivi: di al– leggerir-e i còmpitii del ·parl,amento nazio•nale e della burocrazia centra1Je, lasciando all'uno ed all'a-ltra le so-le funzioni essenziali per la vi-la dell'inte·ra nazio– ne, e rendendo in ta·l guisà m.eno farraginosa la par– te di legislazione che de·v'essere uniforme per tutto -il paese, ,e l'amministrazione in ogni senso più sollecita. degl'1i1nteressi dei cittadini; d'investire di funzioni di vera autonomia, I-e.qua·Ii non possono esse-re sbricio– late·, no,n d'.iciamo fra le migliaia di Comuni, ma .nem– meno fra le decine di Provinde,. un ente che -sd1a ca– pace di assolverle; di •e,ducare • il' paese a ge·stire la cosa pubblica, cioè aH'esercizio delle sue più gelose libertà, le quali, diceva il MachiaveD!i ,con ,parole che furono care al Cattaneo, non sono efficacemen•te tu· telate se' non vi si 1engan « sopra •le maIJi ». Non si tratta, dunque, nè d'un mero decentra'rnento amministrativo, nè deHa -creazione d'un nuovo e'n– te puramente autarchico. Si tratta di qualcosa. di più e dii.meglio, .come è stato ampiamente illustrato nei lavori della Sottocommissione: d!un autentico, per quanto naturalmente ·•limitato, decentramento ,legisla– tivo (di cui non mancano esempi anche in aHri cam– pi, come -i gilu.risti sanno); d'.un potere,- qiiiondi, di au- 1lonomia, e non di so}a autarchia; e. ,co•nsegu-entemen-' te, dell'i,stituzione di assemblee regionaili, che deb– bono dare veri• Statuti alle regioni •ed emanare nor– me legislative nei confini s'labiliti dal-la Costitùzion.e. Ma, a questo pTopos:ito, pur r'iconoscendo la ne– cessità. che là Cosbiltuzione stessa fissi cotesti 1Jimiti deUa potestà normativa della ·regione, se s1 sco-rrono · i >lavori preparatori e ·si guardano gli ,articoli 10,9, 110, 111 del Progetto ,a me sembra non si •possa sfug· gi.re all'impressione (già manifestata, -de-Ir-esto, da'l- • _l'on . Mortati, 16 nov., e accennata nena Commissio– ne Plenaria, se pure con molta discrezione, dallo stes, so Presidente on. Ruini i 1 J 17 gennai.o) ,che si~no un po' troppi, e forse ta•l'i da i.ngenerare ,aonfusione, an~ zichè chiari-re le idee di chi dovrà ·emanarle ed osser– varle, i quattro ti 1pi. di .norm,e, a d1i>r così, regionali., previ,sti dal diseg,no co-stituziona•le. Ai due ti'pi, pro– posti ,dal Comitato, di legilslazione prima'ri·a o dir.et– ta (la qua·le, essendo 1legisJazione esclusiva - anch e s-e -così non era intesa dal Comitato stesso_, come av– veTtiva il. 26 novembre Ton. Ambrosini - non può non av-ere limiti b en determi,n a,ti.) -e di legislazione integrativa, cioè di adattamen.to de·llle norme genera!il de•J,JoStato alle condi,zioni e b isogni lo·cali, furono . poi agg iunti u na legisl azione suppletiva o ,concorren- 1e co-n quel.la statua.le, -ed infine, com'è ovvio, la po- te,stà regolamentare. . . knche senza entrare, nè i,n discussioni giuridiche, d1,sadatte ad una rivista politica, nè IÌIJl un esame -del– Ie singo·le mate,rie su le quali la Regione potrà ]egi– f~rare, s.otto l'uno o l'altro di ta-Ii aspetti, da.Ila poli– zia alla ben·eficenza, da.i porti lacuali a-Il'assistenza o– s,pedalie-ra, -daJ,le torbiere al'l'istruzione e via -dicen– do, tutti argomenti che· furono ampi;mente dd,bat-· tutL •n·e-IlaSot.tocommi•ssione ma che qui nori possono essere nemmeno sfiorati pe•r non a•J!lungare eccessiva– mente l'a-r•ti,colo, pare a me ,che questa parte -de'lla Costituzion-e ,debba essere snellita, delimitando bensì co·n precisione la potestà, di legislazione regionale ,e– sdusi•va, e, quanto alle altre, riserbando, forse allo· · Stato - la genera'le facoHà- di demandare a1'le re'.gioni norme d'i-ntegrazione, di attuazione e di applicazione delle proprie leggi valevoli per tutto H paese . ' I Regione, Provincia, Comune. Non m,i. soffermerò né sul gravissimo quesito della . ·finanza regionale, né su gli organi dèl,la ·Regione, né sui co,ntrolli. dello Stato sopra l'amministrazione e Biblioteca Gir.j 81a . .co la leg,islazione di essa. -p-erc:hèciò -richiederebbe troo· po spazio. Dtllrò, piuttosto, qualche -parola stl'l punto, che a,nche alla Costituente apparirà, probabilmente, uno dei più ,scottanti di tutto il titolo in -esame: quel· lo de·l mantenimento, o delJ'aboJi.zione, deJ!a Pro– vincia. RammenteTò sùbito ,che, nena Sottocommissione, il Presidente d·e,Jla stessa, on. Te,rracini, ripetutamente (31 luglio, 5 dicerrib-re) si ma,nifestava contrario al.Ja conservazione della Provi,nda, una volta ·cò-stituita la Regione. E -,contrario su- dichiarava pure e~plici– tamente (5 dicembre) '1'on. Lussu. Ma sùbito -dopo darò atto all'on. Preti deNe buone ragioni ch'egli ad– d)lèe_in favore delll'iillilJ)or.tanza dei capoluoghi di pro- v1nc1a, · Ma se tal! ragi-oni mi sembrano ottime in appoggio di quegli uffici provinciali, contemplati 'dallo stesso Progetto ne-I suo art. 120, 1-0comma, non mi sem– brano po-i gran che valide per combatte-r·e le regioni ed il ,regionalismo. Perchè, ammessa l'utd 1lità d'un ve– ro decentramento Jegislati.vo, questo, ·come di,cevo dian,zi, non può essere poi polverizzato con l'affida– re a molte decine· di provincie la potestà di ema– nare norme giurii-diche, ma <la ·st-es,sa -dev'e,ssere affi· data ad organi di un àanbito sufficienteme•nle vasto, per servire da raccordo fra il Comune e lo Stato, e se è vero che i Tribunali, p. es., p·er essere vitali de– vono ess·eTe istituiti neil cap,oluollhi di provincia, mentre fuori di essi « si ·sono rivelati, come scrive !'on. Preti, quasi ovunque non vitali», sono poi ne· cessari 1e e. sufficienti Corti d'Appello regionali. Inol– tre v•i è, ne-I territorio di tutta quanta una •regione, una certa -comunanza di tradizioni e d'interessi, che può benissimo essere tutelata dalla legislazione re– gionale, se pur !limitata tassati.vament-e a particola,ri materie. Io sarei, dunqu.e, iH,c!i-ne al•l'aboli,zione, non ·pure dei Prefetti, ma de-J.Jostesso ente auta.rchico provin– ciale, dopo l'istituzi.one delle regioni, salva u,na mag– giore precisazione (se si vuole anche costHuzionale) di qùelle Giunte elettive, da istitu,iorsi nelle circoscri– zioni provincialrr, seco,ndo la dizione del capoverso. dell'art. 120 ,del Proge,tto, Le quali Giunte, sia quanto a]la loto ,composizione ed aU ·modo di nomina dei lo– ro membri, sfa quant o ai lo ·ro poteri, ~--estanonel, Pro– getto abpastanza nel v.a.go, sebbene se ne sia -discor– so da, più .d'uno -degli' on. commissari nel'1a seduta 5 -dicembre d'e!Ua Sottocommissione. · Dei Comun.i, di questi, coìne li chiamava il Catta– neo, « p,!essi nervei della' vita vici.nale », i quaH, se-' cdndo altre • paro le. del Milanese, « -sono la nazione nel più intimo· as.il, o -delJ~ sua li1bertà », pon poteva 1J1on occuparsi una C ostituzione -che si proclamava solle– ci,ta delle autonomie locali. Ma, a:rtc;he a pa·rer ruio, come secondo quello· dell'on .. Zuccarini (6 dicembre), troppo poca cosa è -l'artico-lo (121 d·e•IProgetto) de– dicato all'argomento ,dana tanto ·diffusa Costituzione. Scarso lo spazio - due mi-sere righe del 1• comma dell'art. ora cital·o - e, se·condQ m·e, non t-vo·ppo fe– lice 1Jadizione del comma stesso. Direi, accettando i chiarimenti dell'on. Amb-rosini sui concetti tecnki di autarchia e di autonomia, ch'era più appropriata la formula approvata daHa Sottocommissione, esse– re •ci,oèi Comuni « enti autarc;hici », con le quali pa· role se ne predsava la natura, p,erò (e con questo se -ne caratterizzava •la potestà, sé pur limi.tata, di. det– tarsi -norme proprie e di autoorganizzarsi),. « -do tati di autonomia nell'ambito dei pr.i,ncipi fissati. da)le .J.eg– gi- gen·erali- del1o Stato ». Non può dar hiogo a particolari ri!ie;vi, se ,non ne.I senso che iJ .provvedimento è demandato (secondo me, opportunamente) ad una legge regionale, anzichè statua,l,e, .i-1 -capov.erso delFart. '121,. che « su richiesta delila maggioranza delle popolazio-ni interessate, pos– sono essere creati nuovi Comuni o modificate le dr– coscri.zioni esistenti». Dar t,empo .al tempo. Ma a,d una obi<erione di earatte·i.e p1u generale si presta, se non ,]'intero titol'o, quakhe sua disposi-• zione. In parti-colare, quella delll'art. 123, che, dopo d.i-s-cussioni protràttesi per quattro o cinque sedute della Sottocommissione, nelle quali furono esamina– te le •richieste per l'is~ituzio_ne di nuove regioni, ed a:1-

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