Critica Sociale - anno XXXIX - n. 11 - 1 giugno 1947

190 CRITICA SOCIALÉ / re una remota intenzione di trasgredire niente!Ile?o che una norma costituzionale, come quella _o:a n~h~a– mata dell'art. 13, e che occorresse un ès~h~1to .d!v1~– to p"er trattenerlo da\ _com1!1~t~ereuna s1m1le 1I11c~1- tà? E, quanto ai partiti ~ollt1c1, n?n _varrebbe meg/10 fare affidamento sul sentimento d1 n_serbo J?rofess10- ,nale del magistrato? Confesso ... che IO sa_re1pro~en– so a dar molto peso al punto interrogativo dell on. Càiamandrei. ' Garanzie costitu:z!.ionali. Così s'intitola il titolo VI, e~'~ l'~lti~o, ~ella Pa,r– te II del Progetto. E, per venia, I mtitolaz10ne non mi ,pare molto appropriata. P~rc~è fa pen_s~re. alle guiirantigie, offerte dalla Coshtuz10n~ a_1d1ntt1, .od alle libertà individu~li. _Ed invece qm _s1parla delle garanzie che la Cost1tuz1one appresta, m sostanza, a sè stessa, cioè alla• stabilità delle_ propri~ norme. ff titolo si divide in due brevi :5ez10_n1:. Co'.te co~ stituzionale, che comJ:1rende 4 soli a:t1~oh, d1scus~1 dalla 2• Sezione della II Sottocomm1ss1one; e revi– sione della Costituzione, comprendente due soli ar– ticoli, il 130, discusso dalla 1• S~zione della stes~a So!– to commissione ed il 131, l'ulhmo avanti le D1spos1- zion.i transitori~, del quale (tanto, direi,· è ovvio) è superfluo parlare. Esso dice, infatti: « La fo_rma re– pubblicana è definitiva per _l'Italia e non puo. ess~re ogaetto di r~visione costituzionale~ Quanto. dire, m– so~ma che per buttar giù la Repubblica •con la _sua Costi'tu~ion~ occorrerebbe, anzichè il procedimen– to ~ev~sioni~tico, un moto rivoluz'ionario. L'on.. Ca– lamandrei fervido sostenitore della rigidità della Co– stituzione e della relativa Corte di .gara'nzia, osserva, con malinconica arguzia, che nemmeno ciçi avrebbe impedito al fascismo di conquistare il potere, per– chè in tale caso, èsso avrebbe sferrato l'assalto, non contro il Parlamento, bensì contro la Corte c;ostitu– zionale; ma aggiungeva che la rivoluzione mira ap- · punto a sovvertire ~n deterrri_inato .o.rdinam~nt~i_giu– ridico, e che oggi s1 tratta d1 stab1h:e legil1 ~m r~– sistenti delle altre cioè appunto leggi cost1tuz10;nah, le quali trovano I~ loro garanzia di· stabilità in un controllo su l'eventuale incostituzifonalità di• ';l.!tre leggi, che c<:>nesse vengano in conflitto (II .SC,' 2• Sez., 14 genn.). Oo,rte co•stitu;iondle. I problemi fondamentali ·da risolversi, in connes– sione eol carattere, rigido della Costituzione, vale a dire come tutti sanno, data una Costituzione che non pos;a essere modificata col procedimento delle leg&i, ordinarie, sono: quale sia l'organo competente a di– chiarare l'incostituzionalità eventuale d'una legge or– dinaria; ammesso che tale organo di contro!,lo non sia l'ordinaria magistratura .. come quest'aHro orga-' no debba essere costituito; chi sia abilifato a pro– porre l'incostituzionalità; quali sie1rn le conseguen– ze è.ella pronuncia di essa. Di tali problemi, tecnicamente ed anche politica– mente interessantissimi, si sono occupate la 2• Sezio– ne del!a II Sottocommissione nelle sedute dal 13 al 2·4 g~nnaio, e la Commissione Plenaria J?ella seduta pomeridiana del 29 genna.Ìo, In quest'ulhma ha pre– so posizione, con la consueta chiarezza, !'on. Einau– di, contro l'istituzione d'una Corte costituzionale, pur dichiarando preventivamente che non aveva moMa fiducia -che la sua proposta fosse aç_col,ta. L'@n. Ei– naudi, dichiarandosi nettamente propenso ad affida– re ·alla magistratura ordinaria anche il controllo del– la costituzionalità delle leggi, osservava che l'esem– pio svizzero non era da prendersi jn considerazio- 1 ne, perchè .il•Tribunale Federale Svizzero giudica del• la·. costituzionalità ·delle sole leggi cantonali,. e, quan– to all'abusato esempio americano, ricordava, con la sua preds;i conoscenza storica di quella Costituzio– ne e della prassi formatasi nel Nord America, çome .fosse stato il giudice Marshal! il precipuo creatore di quella ,prassi, la quale, però, faceva ogni magistra– to giudice della ,costituzionalità, e come le decisi@rii della ·stessa Corte Suprema non valessero. almeno ·formalmente, ,che per il caso particolare, portato, a traverso i varii gradi di giurisdizione, fin@ al suo esame. Rammentava, inoltre, come in A,merica su ,due o tre li)arole soltanto de]]a Costituzione s.i fosse instaurata Ia prassi dei giudjzi di costituzionalità, e · ;l!'ichiamando l'attenzione dei' colleghi sopra le molte BibliòtecaGinoBianco · disposizioni vaghe. e·d amplissime de~la nost_ra ~osti– tuzione che si sta elaborando, esprimeva 11 timore che nel nostro paese, almeno fino a quarndo non si fosse formata una giurisprudenza in proposito, si po– tesse dar luogo ad un ingorgo di questioni ,di. costi– tuzionalità. Ma la sua o,pinione rimase isolata. Si decideva, p.ertantò, la -creazione d'una partico– lare magistratura, cioè d'una Corte costituzionale, spesso qualificata, a ragione, Suprema, per l'altissi– mo controllo ad essa affidato, oltre che per_ la f.un – zione delicatissima (la quale si spera essa non debba mai eser.dtare) dj giudicare lò stesso Presidente del– la Repubblica, che (art. 85) 'fosse messo in istato di accusa per alto tradimento o per violazione della Co– stituzione ed i Ministri che (art. 90) fossero messi in istato di àccusa per atti compiuti nell'ese;rcizio deHe loro funzioni (art. 126; 3·• comma). Ora, chi potrà nominare giudici investiti 1ii così elevate funzioni? e quali potranno essere tali magist,rati? Il comunista on. 1 Laconi, :diohiarand'o che 'il suo gruppo non era contrari@ a~la Figidità della C9s~i!u.– zione, prospettava,. ìn ,un primo tempo, la poss1b1llta d'un'elezione ,diretta, popolare, della Corte 04 gen– naio)·; in una successiva seduta d~lla Sezfone dichi,l!- . rava che il suo gruppo non avrebbe votato per 11- sMtuzione del nuovo organo, se prima noa si fosse stabilito come dovesse essere composto (15 geun.). Il '1° comma dell'art. 127 del Progetto è conforme· al– la proposta della Sezione: la Corte sarà composta per metà -di magistrati, per un quarto di avvoca,ti e do– centi <'li,diritto, pe, un quarto di cittadini eleggibili_ ad ufficio politico, tùtti a-venti almeno ql!Ìarant'anni. Il Progetto non fissa il numero dei .giudici idi essa C@rte, ma pér questa (a differenza del ConsigHo Su– periore della Magistratura) rimanda fort. 129) ad una futura legge. Tutti i membri della Corte saranrno no– minati dal1'Assemblea Nallionaie. Il Progetto aggiun– ge (art. 127, comma 2°) ché, all'infuori della catego- . iria dei cittadini, per le altre c;i.tegorie la nomina. da parte ,dell' Assèmhlea, avrà lu0go su designazioae fat– ta in ·numero triplo d.i nomi_ per i magistrati, dalle m~gistrature @i:dinaFia ed am,;ministrativa, per gli av– vocati, dal Consiglio supeTiote forense, per i docen– ti di diritto, dai professori otdinari di discipline giu– rid1che nelle Università. La Corte elegge il Pres1dente nel proprio seno. ,La Sezione _avevayroposto eh~ i membri della Corte .durassero m caF1ca sette anm e fossero rieleggibili; il Progetto porta là durata a no– ve anni e tace della rieleggibilità. La Sezione aveva proposto che per i membri di. tale Corte Supreml! Il.ori vigessero limiti ·di età; il Progetto tace anche d1 questo. Dice, ·i~vecti, secondo Ja proposta della Se– zione, ohe son© ineleggibili i mernibrl del Governo, delle Camere e di C@nsigli regionali. · II conbrollo ,di c0sfitwz.ional.ità d'una norma legi– slativa può essere prop0sto in via 'in.cidenta_Je ed .m via principale. Fervi-da ed acuta -è stata fa d:sc1<1ss10- ne su questi arg0mernti da parte della Sez10ne. La Questione ·d'iIJ.costituzionaH(à d'una legge 1 può, nel corso d'un giudizio, essere rilevatl;l d'.ufficr'o; qwando sia eccepita da)]e ,parti, il giudice ne deve deliba– re .Ja fòrn<datezza; nel pFimo. caso •e ·qwando, n.el s11- condo, non sia ritenuta « manifestamente infondata » dal giudice, la questione è rimessa, per la decisione, alla C0rte -costituzionale. Più delicato aneora, soprattutto sotto '!'aspetto po• litico. era il problema rela•tivo al èontr9llo da pro– muoveP!l'ì in via princ1pale. Von. Calamandrei, J')er la tuiela delle minoranze, aveva ,proposto che, a: pro– muqve•re tale con.troll.o, fosse, non già il ·potere ese– cutivo bensì quella minoranza che fosse rimasta soc– combente nefla v0tazione d'una legge da essa rjternu– ta incostitNzionale, se J')Ure Nna minorarnza qualifica– ta, composta, cioè, di almeno cinquanta membri ,d'u· na Camera (22 gen.naio}. I! Progetto (art. 1'28., 2" c@rn· ma), a1Jarga il campo d'iniziativa: paFla, ess0 pure, di 50 depNtati, ml;l stabilisce ·che la dichiarazione di incostituzionalità ]')ossa esse•re.prom.os15a in via pFin– cipale anche dal Governo, da un Consig.Jio regiona– le, ad altro ente ed organo cd1,esarà a dò autorizzàto ·,dalla legge, e, faceado 0maggio al J')rirncipio delra- , zione popolare, aJtresì da diecimila elettori. Dichiarnta dalla C@rte, nell'un·o o neU'a'ltro caso, !'in eostituzionalità della norma, q1,1_esta cesserà di a– vere efficacia. Ma, non averndo la C@rfe f1mzion.e le– gislativa, sarà il Parlamento :il (!Jllale, avuta: comun.i-· cazione della decisione, « ove Io 11itenga necèssario ~

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