Critica Sociale - anno XXXIX - n. 11 - 1 giugno 1947

CRITICASOCIALE 189 le; s'è_ricor~ato ~dall'on. Leone, 31 genn., poro) che s?tto ~l f_ascismo 11 P. M. « Poteva archiviare la noti– tza crimznzs senza investirne il giudice>. L'art. 101 del Pro!fetto dispone che egli ha l'obbligo di eserci– tare l'azione penale « e non la può mai sospendere o ritardare >. li Con$ig/;i,oSupeiriore della Magis.trattra. . So!t~cendo, per necessità di spazio, molti altrl pun– ti, diciamo qualche parola su questa garanzia del– l'au!og~verno de-Jla magistratura. Qualcuno ha espres– so 11 timore che la magistratura tenda a diventare un potere avulso daJla vita dello Stato ha detto che una sua assoluta indipendenza è un'astrazione e si è dimostrato favorevole ad un qualche contro!Ìo del P?te~e esecutivo e di quello legislativo. Ma il princi– pio e passato, anche con una nota più accentuata in– trodotta dalla Commissione Plenaria in confronto della stessa Sezione. Questa, infatti, aveva proposto, benst l'istituzione del Consiglio Superiore della Magistratura con ampi poteri (quelli relativi alle assunzioni, alle promozio– ni, alle assegnazioni di sede, ai trasf erimenti, a:i prov– vedimenti disciplinari e, in gene.re, al « governo 'del– la Magistratura»); aveva proposto che esso fosse pre– sieduto dal Presidente della Repubblica (contro il parere di alcuni dei suoi membri. che avrebbero, in– vee!!, voluto come presidente il Primo Presidente del– la Cassazione); ma aveva poi votato che Vicepresi– dente ne fosse il Ministro della giustizia (9 genn., antim.). In adunanza plenaria (39 genn.) !'on. Leone propose un emendamento su quest'ultimo punto, os– servando essere strano che il Ministro, promotore o· capo degli organi promotori di procedimenti disci– plinari contro i magistrati, dovesse poi essere anche il capo di fatto dell'organo giudicante, e potendosi · sempr,e temere una sua inframmettenza politica, sen– za ch'egli ne fosse responsabil-e di _fronte al Parla– mento. Ferma restando la presidenza al President<l. della Repubblica (il quale di fatto la eserciterà sol– tanto in casi eccezionali), l'art. 97 stabilisce due vi– cepresidenti, l'uno che è di diritto il Primo Presi– dente della Cassazione,· l'altro (non meglio identifi– cato) che sarà -nominato dall'Assemblea Nazionale, .cioè, come si sa, dalle due Camere riunite. Si spera che la scelta di cotesto « altro » vicepreside·nte sarà sempre illuminata e, per. quantò possibile, scevra:, non diremo di ragioni, ma di faziosità di partito. Il ,Consiglio sarà composto di membri che dure– ranno in carica sette anni e saranno designati, per metà. )la tutti i magistrati « fra gli appartenenti alle diverse categorie>, per metà dall'Assemblea Nazio– nale « fuori del proprio sel'lo »; se questi sono iscritti negli albi forensi, non potranno esercitare la pro– fessione, finchè faranno parte del Consiglio .. Tutto questo è disposto dal 2° -comma dell'art. 97. Ma non mi è riuscito di trovare, nè nel Progetto nè nei lavo– ri preparatori, quanti debbano essere i membri di cotesto Consiglio, nè chi nomini cotesti membri « de– signati >, sia dai magistrati, sia' dall'Assemblea Na– zionale. Non mi pare che si rimandi nemmeno ad una legge ordinaria. Lacuna involontaria? Per la no– mina, penso che debba spettare al Presidente della Repubblica; quanto al numero, ci penserà, ritengo, a co'.mare la lacuna la Costituente. Mi sembra si deb– ba anche dire (poichè, essendo il Presidente di tale Consiglio puramente decorativo, èoi due vicepresi– denti e coi ·membri designati dai due corpi, giudizia– rio e politico, si ·avrebbe un numero pari), quale vo– to, se quello del vicepresidente. diciamo così, giudi– ziario, oppure quello del vicepresidente politico, deb– ba avere la prevalenza in caso di parità di voti. Buona la massima del lapidario 1° comma ,detl'art. 99: « I magistrali _sono inamovibili>, ed opportuno il chiarimento del 2° comma, poichè ricordo le di– scussioni che si .fecero qualche anno addietro, in oc– casione di certo ricorso al Consiglio di Stato, se i professori universitari dovessero ancora o no esse– re considerati inamovibili. E felice, a parer mio, anche il 3' 0 comma: « i magistrtti si distinguono per diversità di funzioni e non di gradi», la dignità del magistrato dovendo ~ssere unica, come unica è, ap– punto, quella di chi ricopre una cattedra. BibliotecaGino 1anco .li ,comma 3° dell'art. 94 del Progetto. · Non è difficile prevedere che anche in Assemblea sarà questo uno dei punti del Titolo IV che desterà più vivaci discussioni. Esso dice: « I magistrati nbn possono essere iscritti a partiti politici o ad associa– zioni segr~te ». E', anche tale divieto, un mezzo per gai"antire l'indipendenza della magistratura, non più dall'Esecutivo, bensì da quelle, più o meno efficienti .più o meno palesi, influenze cbe ne potrebbero di~ minuire la serenità o per lo meno quel credHo dal quale è_necessario •che, tale funzione sia .circondata. La magistratura è come la moglie di Cesare: non ba– sta che sia onesta; bisogna che nessuno possa dubi– tare che, nei suoi giudizi,• essa subisca una qualsiasi influenza. Dell'opportunità che il i'nagistrato non sia iscritto a ,nessun partito, o, quanto meno, che non faccia, a co_sì•dire, vita di partito, tutti, o ,quasi tutti, i com– missari, anche quelli più contrari a tale divieto espli– cito, e addirittura costituzionale, mi pare che si sie– no mostrati persuasi. Ed ancora più persuasi circa l'opport?nità della n_on appartenenza a società segre– te (leggi: massoneria). Anche !'on. Targetti, .p. es., pure contrario al divieto. ammetteva che il far vita di partito potrebbe finire cpl compromettere la li– bertà di apprezzamento del magistrato; e l'on. Conti, pul' essendo contrario al divieto, riconosceva che il _ magistrato dovrebbe sentire egli stesso la necessità di astenersi dall'assumere comiiromissioni politiche· e l'on. Laconi si dichiarava favorevole al divieto pe; le società segrete, ma non per l'iscrizione ai partiti. E quelli stessi ch'erano contrari a parlare di ciò nel– la Costituzione, come gli on. Targetti e Di Giovanni, votarono poi nella Sezione un ordine del giorno e– sprimente la opportunità della non iscrizione nè a partiti nè a società segrete (20 dic., poro.). L'<in. Ca– lamandrei, relatore, che aveva !Parlato soltanto dei pàrtiti (propose di aggiungere il divieto ,per le asso– ciazioni segrete l'altro relatore on. Leone), aveva. tuttavia, commentato da sè, per dir così, la sua pro– posi'a, aggiungendo in parentesi un punto interroga– •tivo, per esprimere i suoi ,dubbi in proposito, e, du– rante la discussione della Sezione richiamava l'at– tenzione dei colleghi... sopra il suo punto interroga– tivo. La votazione della Sezione, fatta per divisione, diede i seguenti risultati: per il di.vieto di apparte– nenza ai partiti, 8 favorevoli, 6 contrari, 2 astenuti (dunque una deboli,ssima maggioranza) per il di– vieto di appartenenza a sociètà segrete, inv~ce, la maggioranza fu rilevantissima: 13 favorevoli, 2 con– trari, un solo astenuto. Dei risultati della votazione, pure avvenuta per di– visione, nell'adunanza plenaria del mattino del 31 gennaio, non c'è\ nel resoconto sommario che ho sot– to gli occhi, l'indicazione numerica; si sa soltanto che l'emendamento dell'on. Targètti, inteso a soppri– mere l'ultimo comma del 1° articolo di questo titolo, non -fu approvato. Notevoli osservazioni contro il di– vieto furono fatte in CP. Fu detto, p. es., dall'on. Togliatti che, circa le associazioni segrete, se vi sa– ranno coloro che ci s'iscriveranno, non professeran– no certo di app_artenervi, e, quanto ai partiti politi– ci, lo stesso ex-Guardasigilli comunista ricordò che il àivielo era stato tolto da un suo predecessore libe– rale, seguito da un democristiano. e da lui, senza che si fossero verificati inconvenienti. L'on. Terra– cini aggiungeva che quest'ultimo divieto equivarreb– be, in pràtica, ad escludere i magistrati anche dal– l'elettorato passivo. E l'on. Laconi diceva che il di– vieto non era che un'ipocrisia, ,poichè anche i magl– strati sono uomini del loro tempo,. e, .come tali, han– no un loro patrimonio di convinzioni e di ideologie. che non cambia con un divieto. L'on. Tpgliatti aveva anche affacciato l'ipotesi che, approvato il divieto, ci fossero iscrizioni segrete anche ai partiti. il che costituirebbe un pericolo maggiore che non quelle palesi. E J'on. Dossetti, pur favorevole al divieto, ave– va fatto osservare, giustamente, che c'era già .un ar– ticolo (il 13, 2° comma) nel Progetto, che proibiva le associazioni segrete. Non sarebbe. dico io (che pur non ho proprfo nes· suna simpatia per l'associazione massonica, sebbene nipote e biografo di quel valentuomo che fu Ernesto Nathan), non sarebbe fare un'ingiuria alla magistra– tura anche soltanto il supporre che chi adempie la delicata funzione di applicare la legge avesse sia pu-

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