Critica Sociale - anno XXXIX - n. 7 - 1 aprile 1947
. l ..... I 114 CRITICA SOCIALE che esempio: te norme su la scuola ·privata (art. 27), _sul dirjtto al lavoro (art. 31), sui sindacati (art 35), sul. dmtto di. .sciopero (art. ;36), su l'el~zi?ne del Presidente de.la Re– pubblica (art. 79), sul Cons:gho economico, (art. 92), s u la Corte costituzionale (ar.t. 126 e seguenti). futh argomenti sui qua.i, anche fuori d:lla Com~issi<?~e \~P) C; delle Sot-~ tocommiss,ioni (SC) parlamentari, ~,a se ud1t!'I qualche crit:'ca. E taccio di tanti altri, come pure de:Ia mopportu– nità di comprendere certe materie nella Cos\ituzione, della sovrabbondanza delle sue norme, della forma \etteraria– mente infelice di parecchie di esse. Poichè dei sosì detti rapporti ecooomici e sociali (i quali, evidentemente quando si considerino sotto il punto di vi- 9ta delle no~e che li regolano, e delle pre~ese e prestazio– ni complementari che <la queste <liscen·dono, sono rapporti giuridici come ogni altro) mi sono già intrattenuto _in due ,iumeri precedenti, _mj/ ocCJ11per_ò ora, brevemente, cl, guair– che altro punto. Ed in ispeCÌ'edi quelli •più delicati ... od « in– fiammabili». . L',at. 5 del Pirog,etto. Nessun dlubbio che uno di cotesti punti, •forse j,l più de– licato. di tutto il Progetto, sia l'art. s, e più esattamente il co.m.ma 2•, per il rith"amo che in esso si fa dei Patti La– teranensi . Partircolarmente delà-cato, poi, ·per ovv~e ragioni, per ch i scrive ,queste lin ee, anche se una discussione di ca– rattere politi-co-giurid.co vogJ;iiapr.esci.ndere, come deve, <la qualsia si considerazione ru, na-lura religiosa, che qui, dopo la più schLetta 'dichiarazione di ,ri'spetto per .la fede e per la -Ch;esa che raccoglie la ·stragrande maggi.oranza del po– polo italiano, dev'essere lasciata completamente da parte. E' da osservare_ che, come risulta ne:la maniera più es-pli– cità d_ailavori della 1~ SC e della CP, tutti i Commissari, anche dell'Estrema Sinistra, come gli on. Togliatti, Marche– si e Basioo,hanno dichiarato che i loro partiti, desiderosi, co– me tutti gli altri, di _non tùrbare 1a pace religiosa, non ave– vano la mitJJima rntenzione di chiedere la precivitosa de– nuncia ,de'i Patti Lateranensi 1: ,chi, ,(a questi lumi di luna e con tanti problemi che te,ngooo sospesa l'anima del ·pae$e) vorrebbe r~aprire ora la questione romana? Ma non si trat-: ta .di questo. Si tratta, com'è noto., del ·richiamo dei P'a-tti Lateranensi nel progetto di Costituzione. Si può anche sorvotare su la quest;one, nettamente fiJ.oso– ficO':'giuridica, ·dell'o·riginarietà _ dell'ordinamento giuridico della ,Chiesa del pari che- di quello dello Stafo. (O(iginarietà sì, cioè «indipendenza» /fella Chiesa, « nel proprio ordine»; ma la,« sovranità» di essa, cui allud,e il 1° comma dell'art S del Progetto, appunto perchè è di ·natura. spirituale, e non temporale, non è propriamente de ,hoc mumid,o, e, a,d ogni modo, i•l riconoscerla non pare; sia còmpito de,lla -Costituzio– ne dello Stato, il quale non può aviere_<competenza in mate– ria). Si· può, poi, ·essere ab ~t,quio fautori della tesi dot– trinale della socià.1.itàdel diritto, senza arrivare alle con- ' seguenze alle quali, nella CP (seduta 23 gennaio), sono giunti ;gli on. Moro e La ,:Pi'ra. E st p1,1Ò anche. ammettere che, non dovendosi con-fondere la Santa Sede con lo -Stato della Città del Vaticano (territorialmente il !liù minusiwlo degli ·staterel!.i del mondo), e data la .-rilevanza sto-rica, e partico1arissima, che spetta alla prima, rion foss:altro per essere· ,Roma la metropoli d,el ,Cattolici-smo oltre ·che la capitale della Repubblica Italiana, l'ordfoamento giuridilco propr'io della •Chiesa, possa essere trattato in maniera di– v~rsa da quello cli- un ,quals;iasi altro Stato straniero. Ma, sçitto l'aspetto f(iur.i'dico, è indubitato che l'emendaD).ento proposto, in sede di SC, (bàdisi, dall'on. Togliatti) - « i rap– porti fra lo Stato e la Chiesa sono regolati in termini con– cordatari» - .era tale da salvaguardare nel modo più am– pio 1 diriUi della Chiesa, impegnando costituzionalmente la nuova Repubblica a continuare ad accordarsi con la Santa Sede per ,quei- rapporti che ,toccassero mate·rie di comune interesse. I.I richiamo esplicito ai vigenti Patti, stipulati dal Gover– no ,fascista, quali conseguenze giuridico-politiche l)UÒave– re? Un-a, e di- grande importanza, l'ha m-essa in, rihevo !'on. Orlando (oome viedo nella stampa quotidia,na) durante la disoussi-one all'Assemblea; allorchè ha detto che la Santa Sede potrà denunciare da parte sua, quando essa voglia, queu Pat'ti, -mentre, da parte dellq Stato, occorrerebbe, per fàrlo, -la .particolare procedura :e la maggioranza qualifica– ta, (di -ClUi all'art. 130 dtl .Progetto) .richi•este pèr una -revi– sione costituzionale. L'aggiunta, infatti, proposta nella 1• SC dall'ori ,Lucifero ed• accolta nel medesimo 2° comma "dell'art. s del ,Progetto: « Qualsiasi,. modificazione dei Pat– ti, bilateralmente accettata, ,non .richiede p·rocedimento di revisi0ne costituzionalie :ti. non deve, <!Ome facilmente potreb– be, t_rarre in inganno un inesperto o disattento lettore. Es- a Gino Bianco sa significa, sì, che non occorrerà quel particolare « proce– dimento », te.stè accennato per una « modificazione l>, già « bilateralmente accettata», dei Patti. Ma non vuol di•re che la Repubblica, dato i.I rilievo costituzionale che ai Patti' stessi si è vo'uto dare, possa prendere quella' libera inizia– ti-va, che conserva •invece la Santa Sede (secondo l'acuta osservazione dell'on. Orlando), di denunciare quei Patti, magari· per chieder.,ne la più modesta Fiforma sopra 11n q1,1alslasi punto particolare; s·enza ricorrere al macchinoso procedimento di rcevìsione della Costituzione. E" così, se la CosMuente appr·overà l'art 5 ·cosà come è stilato nel Pro– getto, ,ootesto retaggio d-e1J'èrà fascista (il quale ha srpol~ to, ben·s•, la questi.one romana, che nessuno si sog·na di rie– sumare, ma •con certe concessioni da parte dello Stato, che fin "dal 1929 _.erano state apertamente deplorate anche da qualche uomo· di parte liberale) passerà, senza beneficio di inventario, .mella Costituzione della nuova Repubblica Ita– liana. Facciamo pùr a meno di rievocare il carducciano.«·ah non per questo ... », rcon quel che segue; ma noni possiamo a meno di rammentare che, oltre vent'anni or sono. quel va– 'lentuom-0 ch'era Francesco Ruffini, cri ti-cando certo artilcolo dell'Editto fascista su la ~tampa del 1923, che parlava del vilipendio alla ,frdigione dello Stato», tacendo de]e alt,;e confessi-oni, diceva ch'esso ci riportava « indi·etro di, un buon sec'olo oltre .cioè gli stessi piili remoti inizi del nostro regime li.bera1e». . V.ero è che alcuni, d·eputati democristiani avrebbe"ro fatto (o si sarebbero lasciati sfuggire?) importanti ammissiom, durante i lavori preparatori, _l::osì,nella sedùta 18 dicembre della 1• SC, !'on. Umberto Merlin, forse nell'euforia pro– dotta in tui <lana, dichiaraziine· dei colleghi comunisti To– .gl,iatti e Marchesi, che i rapporti. \fra 'Stato e Chiesa do– vessero essere regolati i,n termini còncordatani, avrebbe dichiarato a sua volta che i CotnmissàrJ: democristiani · sa– rebbero -d:sposti ad adopenarsi per temperare alcune asprez~ ze del Concordato, come quel 3° comma dell'art. S dello stesso (più volte ricordato nelle disC'llssioni in proposito), in forza del quale vi compianto Ernesto Bu-onaiuti fu priva– to ,folla sua cattedra. E ne11:i,seduta 23 gennaio della CP, avendo !'on. Cevol9tto rammentato il famoso principio e– ,spresso, anzi «consacrato», · nell'art, 1 dello Statuto Al– bertino, per d qmrle « la religione cattolica, apostolica e ro– mana è la sola ,religione ,dello Stato», princi'pio che « l'I– talia riconosce e riafferma» (com'è notissim-o) nell'art. J del Trattato Lateranense II febbraio 1929, ed avendone ,e– gli tratto la ,conseguenza che lo Stato italiano· era divenuto « uno Stato confessionale», cqnsegu,enza -che, col rilievo costituzi-011ale dato ai Pani Lateranensi, potrebbe j.n so– stanza considerarsi ribadita dalla Rep·ubblica, l'on, -Moro, risponden•d'ogli, ed osservando che la portata della norma iin questione andava considerata in relazione al e,ompjesso di quelle che -regolano :Ja posi,done dçlle varie confessi"Oni religiose,. alle quali tutte si riconosceva perfino il diritt'o di propaganda, -ci-oè'di proselitismo, aggiungeva che < allo– ra, il senso della norma i-n es.1me » .~quella, cioè, se io non capisco ma)e, che richiamava i 'Fatti Lateranen•si) « è die la religione cattolica è la religione della stragrande mag-– gior~nza del -popolo italiano». Verità, quest'ultima, inop,pu– gnab1le. .Ma, per quanto i deputati :democristiani• possano essere ascoltati anche ,nelle ~fere vaticane, è ovvio ricorda– re - come ha fatto !'on. Perassi,_ prendendo atto derl'inter– pretazione or ora citata che l'on. Moro aveva data all'art. 1 dello Statuto_ (e del Trattato Lateranense), - che « per ~uanto_ fon. Moro s.i.a•persona di molto autori-là, questo è 1ndubb1amente un !lroblema che sùpera la sua competenza>. Stiano att~nt\, dunque, i partiti che hanno a cuore - non d!r? nemm·eno _la l_aicità de1lo Stato - ma soltanto· i prin– cw1, pur consacratr '<lai Progetto (art. 14), di làbertà di co– ~renza, d1 propaganda ·anche religiosa, tli culto. Rammen– h_am_oqu<;ste alt~e pa,role, che .mi pia-oe -di citare,, di un _g,1u:1sta ·,d, patte [1•bèrale,Fnµ1cesc0 Ruffini: « Uguàle liber- . t~ importa Ulglla!e protezione. In queste materie, ,delicati? s1me ,tra tutte quelle del diritto .pubblico, an~he gli impon– derab1!r possono far - traboccare la sensibi•lissima bilancia della giustizia». Rammentino sé non altro q~llo- che op– portunamente ricordava l'on. Cevolotto àlla 1• SC ed ,alla CP, e cioè rche le anrcora ,vigenti norme del Codi.ce Penale · (art. 402_e seguen,ti) cream> una disparità fra ; delitti; ugual– ~ent~ riprovevoli;, contro la religione dell'O Stato e contro ,, culti ammessr (ma J.'on.·Morn gli rispondeva ·nel-la 1• SC seduta 19 dicemb,:e, essere giustificata una gr;duaz-ione del~ la tut:el~ penale dei diHerenti culti ,perchè il vilipendio del- 1:i, rehg1one del-la maggior~za causa un daffllo più grave, .e 1- on. Umbert? ~erhn aggmngev:a che ,J'uguagliam:a di trat– tamen_t~ costituuebbe,, addi~ittura; unlingiuria,-al •Cap,o, de1- Ja Fçhg1one professata dalla maggioranza degl'Italiani; ciò
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