Critica Sociale - anno XXXIX - n. 7 - 1 aprile 1947
112 CRITICASOCIALt se comunque, sussistesse al riguardo un _rapporto di dJ ut des. Ma così non è. Nessuna magg1or_e conces· sione di carattere sociale comegue dal las~1ar corre– re iJ problema dei rapporti tra St11toe Chiesa. E sa– rebbe imperdonabile ingenuità cascnre n~lla_ tra~– pola di fare concrete ed ~ffett~ve concess1om. oggi~ con la iJ!usor'ia contropartita d1 vaghe e non 1mpe gnative promesse per. il domani. . Si dice ancora che non si deve ~reo~cupars1_ trop7 po dell'inserimento nella carta cos~1tuz10J?,ale d1 ce~ti .principi, che la. p~atica pu? !~sciar p01 cader~ m desuetudine. E s1 cita propr10 11precedente ~ell ar!. 1 dello Statuto Albertino, di".enuto (!Il me_ro ricordo. E' un argomento troppo ambiguo. Ne fare~ troppo a_fc fidamento, con Je tendenze attu~lmente rn .atto (I!] certo senso antitetiche a quelle liberali ~ la1c~e,. a~1- m:entanti il nostro Risorgimei:ito) 1 che 1! prmc1p10 confessionale, una volta cost1tuz1onalment~ procla– mato sia destinato a r-estare una affermazione pia· tonic~. o addirittura ad essere obliterato per desue– tudine. Si dice infine (ed è grave sent!re questo_ argome~– to ip-bocca ad uomini qual,ificah, come N1tt1) che 11 prender decisa posizione co~l~o l'art; 5 rischie:~bbe di compromettere la pace r~llg1~sa. E una_asse1,z10ne– destituita di ogni senso, sia d1 fatto, (giacche una bocciatura deJ.i'art. 5 non avrebbe certo l'effetto di scatenare lotte religiose), sia di diritto, perchè sa– rebbe un'enormità antidemocratica, anzi un vero e proprio ricatto, che, fatto passare un dato postulato . in uin progetto, ci si senta poi obbligati a votare a favore perchè altrimenti si rischierebbe di rompere la concordia dei cittadini! Caso mai, mi pare. do· vrebbe esser valido proprio l'argomentò opposto. E cioè che non si contribuisce affatto aL:a.pace religio– sa quando, con una inutile affermazione di prestigio, indubbiamente offensiva ver la coscienza laica, per [o spirito di libertà,, per Je esigenze ,di modernità, si viene a d attizzare quella spontanea ondata di aHti– cleri.ca :ismo che sta nascendo in Italia (ad onta delle intenzio ni dei partiti di sinistra) come reazione ad un tempo alle stolte invadenze /il iinframmettenze cJe· ricali ed al mal-celato e insidioso conservatorispio del- la Democrazia Cristiana. - La portala dell'art. 5. All'art. 5 si possono muovere di primo acchito due censure. Di essere mal combinato, come testo legi– slativo, e di essere ambiguo, i,r-r.etitore, saturo di riserve mentali, privo di quella chiarezza e di quella sincerità ,che dev'essere 1a prima dote di una carta costituzionale. · Già la prima parte è difettdsa. « Lo Stato e la Chie– sa cattolica sono, -ciascuno nel proprio ordine, indi· pendenti e ·sovrani». E' vero: ma con questo si è detto troppo poco. Tra Stato e Chiesa c'è una so· stanziale diversità di natùra, di struttura e di fun– zione. Si muovono su due diversi piani: re-iigioso l'uno, politico l'altro. Rivolto l'uno ad interessi spi– rituali, ultraterreni, trascendenti; rivolto l'altro ad intér-essi giuridico-politici, terreni, immediati. Non spetta certo ad una carta costituzionale il da– re uina teorica definizione di queste due diverse isti– tuzi'oni, nè di circoscriverne, comechessia, le man· sioni. Ma ad essa spetta invece impedire le interfe– renze e le inframettenze tra i due istituti. Proprio . dal muoversi. su due diversf-pian.i e per diversi fini,· -ciascuna delle ·due istituzioni conserva il suo vero carattere e la sua vera libertà. E' la garanzia .della reciproca libertà e della reciproca non itnvadenza n.ell,erispettive sfere quel che conta, e su cui invece l'art. 5 tace e pour _cause, giacchè sa,rebbe poco con– ·ciliabile col Concordato- lateranense. Sotto questo a– spetto ha ragione !'on. Pajetta quando considera non ancora superata la formula cavourriana del « Jib'era Chiesa in libero Stato>.· Assai più grave, di questa deficiente premessa. è però i,l 1° com·ma, il quale stabilisce che « i loro rap– porti sono regolati dai Patti lateranensi >. C'è da fa– re anzitutto un'obbiezione di tecnica giuridico·costitu– zionale, e l'ha fatta molto opportunamente !'on. Ca– lamandrei. Una ·costituzione, ossia la fondamentale norma regolatrice di uno Stato, ha una pres.unzion.e di perennità. Si presume che essa debba durare al di ,là di quelli che. sono gli atti ed i negozi guiridièo– politici dello ~tato. Gli impegni internazionali - tra Biblioteca (.jtnO Bianco cui vanno indubbiament~ ,annoverati _anc~e gli ac– cordi con In• Chiesa - .s1 ~nnodano, s1,sc1~lgo_no, si mutano mentre la Coshtuz1one resta. E qu1nd1 con– trario ;na logica _giuridica che la Costitu_zione facci!l richiamo a un smgolo trattato, puntualizzato ,-stor1-. camente e stori<camente transeunte. A .nessuno rrn– scirebbe di concepire che vi potesse essere •nella Co– ~tituzione un articolo in cui, parlandosi della posi– zione deJ,lo Stato di fronte ad altri Stati, ci si so– gnasse di asserire che questa è regolata da questi e questi altri trattali, indicandone gli estremi. Fare di– versamente è ·cristallizzare nella Costituzione dei ne– gozi giu,ridico-politi>éì che lo Stato ed il governo so– no i'n facoltà di mutare. Ancor più incauto, e addirittura inaudito, è H rin· vio che la Costituzione faccia -alle norme di un trat· ltato rendendole costituzionali, incorporandole cioè neU~ Costituzione. In materia di Costituzione questo principio di un diritto ricettizio è inammissibile. Dalla carta costituzionale, ·e solo da essa, il cittadino deve conoscere la posizi-one, cioè i diritti e doveri, sia dello Stato sia dei singoli. Un particolare aspetto di questo :errore di tecnica giuridica è stato avvertito dagH stessi costituenti. Con– sci dell'assurdità di cristallizzare costituzionalmente i Patti lateranensi. oioè quei particolari acoo,rdi sto-. ricamente conclusi tra Stato e Chiesa 1'11 febbraio 1929, si prevede che: < qualsiasi modificazione dei Patti. bilateralmente accettata, non richiede proced•i, mento di revisione costituzionale>. Nel Veneto si di· oe: ,« pezo el tacòn che el buso >. Viene infatti con ciò limitata quella p,ossib-Hità del governo di prendere unilateralmente J'inizfativa della modifica di accordi internazionali; ch'è una deHe ,prerogative della so– vranHà deUo Stato. b, limitando la libertà d'azione e di negoziato, la volontà di modifica è di entrambe le parti, e allora si appl'ica la disposizione; diversa– mente, cio~ se un governo volesse prendere .l'inizia– tiva di una revisione unilaterale, d·eve affrontare il non lieve ostacolo di una preveriHva revisione della ,costituzione.l1Senza contare poi che, di fronte à que– st'intralicio che ,lo .Stato si è posto, la Chiesa ,è piena– mente libera di fare una unilaterale denuncia o ri– chiesta di revisione, se anche sia prevedibile che non avrà! mai interesse a farlo. ' I Patti lateranensi ,Sotto il nome di Patti lateranensi vanno tr.e diver– si accordi. C'è una con·venzione finanziaria, c'è ua trattato, c'è un concordato. Simul stabunt aut simul cadent, proclamò irnmed-iatamente la Chiesa. E qYe– sta 'inscindibilità, così abilmente fatta valere, ha avu– to le sue ripercussioni ·neU'art. 5. La convenzione finanziaria ci è indifferente. A quanto ci consta, 1o,Stato Ha,Han0 ha da tempo man– tenuto l'impegno di <wrrispondere alla Chiesa le somme previste. C'è H tPattafo. Con .esso si poneva termine a:Ia strascicata « ouestione romana» col con– ferire al territorio denominato « Città del VaHcano > piena e perfetta sovranità internazionale. Dobbiamo riconòscere che nessuno ha oggi interesse a riaprire quella superatiss·ima questione e a rimettere in di– scussione questa ormai consolidata e costituita sovra· nità internazi>onale. Pensiamo che tutti pos,sano in Italia riconoscere la fon~atezza delì'esigenza ,esposta nel. preambolo al trattato: « che dovendosi, per assi– curare a,la Santa Sede l'assoluta e visibile indipen– denza, garantirle un,a sovranità indiscut-ibile pur nel campo internazionale, si è ravvisata la necessità di costituire. con parti-colari modalità, la Città del- Va– ticano, riconoscendo suMa .medesima alla Santa Sede la piena 'J!)roprietàl e ,l'esclusiva ed. assoluta potestà e giurisdizione sovrana ». , Se in ' ciò ,solo ·consistesse il trattato, e ,se fosse scindibile dal éoncordato, un suo inserimento nella costituzione_ sarebbe pur sempre un -errore, ma sa– rebbe passabile. Il guaio si è che proprio il trattato contiene alcune affermazfoni incoml')atibili · (e non solo per questioni formali, ma pur sempre da ag· giornarsi, come qu·ella dell'art. 26 con cui la Santa Sede « riconosce n regno d'Italia sotto la dinastia d·LCasa Savoia.>). In base alÌ' art. 1, « l'Ita.Iia rico– nosce e riafferma il principio ,còns?,crato nell/art. 1° dello Statut0 de1 Regp.o 4 marzo 1848, p·el quale la r_el~gione cattolica, apostolica ·e 1romana è la sola re– hg1one dello Stato >. E' una iprecisa ed jnequivoca
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