Critica Sociale - anno XXXIX - n. 2-3 - 16 gen.-1 feb. 1947
Cl'U'rICA SOCIALE 37 tosto un trattato, o magari un manuale, di filosofia del àiritto, molti dei cui pnncipii a me potevano anche sem- 1 ltrare alquanto antiquati. . . La Commissione. dei 75 comprende, senza dubbio, scien– ziati de. diritto d'indiscusso valore: ricordo l'azionista on. Calamandrei, il repubblicano on. Per<\ssi, e la pattuglia, la quak onorerebbe qualsiasi scuola e qualunque Partito, de– ili on. Cari~tia, La Pira, Mortali, Tosato, che i _demo~ cristiani (pur troppo imperfettamente emulati dagli altn Part.ti di massa, immemori, se non inconsapevoli, .del còm'.· pito •specifico de:la Camera attuale). ebbero l'accortezza di mandare alla Costituente. Ma se questa, in ben delimitate e numerate sedute plenarie, avesse dibattuto prelim1nar– lll~nte i criteri di massima da doversi seguire nel pro– getto della Carta Costituzioi;iale, sarebbe ,stata una p, rdita Q noi) piuttosto un guadagno di tempo? Per nspo[)dere con cognizione d, causa a tale domanda · bisognerà vedere se, nelle prossime discuss,0ni de ll'Assemb lea, non torneranno sul tappeto anche i criteri genera.li adottati dalla Com– missio,ne dei 75, oltre che. i singoli a rtico\i, quali saranno. determinati dopo il. coordinamento, che gia si sta facendo, ciei iavori delle Sottocommissioni. Quesiione d\ fomna. Certo è che, se in tale sede di coordinamento non si sfronda molto del materiale preparat0' dalle operose Sot– tocommissioni, se non si adotta, per molti deg:i· articoli fi.nora proposti, uno stiie più conciso, ,avremo una Co– stituzione pletorica e verbosa. Non· mi è ignoto che tali sono anche altre, elaborate nel primo dopoguerra. Ma io augurav.c, che, in omagg;o alla tradizione giurid,ca ita- 1iar.a alla quale nel corso de.le discussioni che ho sot– t'o-:cÌiio si e talora fatto• rì chiam o, la Costituzione della nuova Repubblica dovesse essere un modello di prec.sionc e di stringatezza: un centinaio di articoii, tutt al più.. .. Com'è stato detto, e più voite, dagE on. commissarn 1 1~ norme del· nuovo Statuto devono esser alla portata di tutti , c,ttadin ... Ma, se io non m'inganno, per essere com– preso a,nche da eh, è ignaro •di dintto, -un art_icolo di legge· deve, bensì, rifuggire da espress10111, ,ccessiv_amente tec– niche' ma no.n ha affatto bisogno d essere stilato 111una form~ ridondante. Alla semplicità ed alla chiarezza erano stati esortati i comm1ssarii nell'adunanza. plenaria del 25 ottobre e le direttive dell'ordine del giorno approvato a:– lora s~no state esplicitamente richiamate e riconf~rmak nell'altra adunanza plenaria del 28 novembre._ Oltre l'_on. Caiamandrei fermissimo ,nel propugnare tali concetti e quel,o, anco~a p,ù importantei di. collocare in_ un pre_am~ boio I principii programma,tici dai q'uah denvmo, _anzrche netti rapporti giuridici 'di valore immediato, d1rett1ve _per la futura legislazione, anch.e l'on. P.erassi, nella pnma delle due ·adunanze testè rammentate, ricordava che ·l'Uf-' fic'o di Presidenza accedeva a:l;i. tesi che, preambolo pro– grammatico a parte, la nuova Carta Costituzionale_ dov.:sse contenere soltanto norme di concret-1- portata giund1ca, ed aggiungeva che, se la Costituzione, secc:mdo l'op:ni.one che appariva prevalente, dovesse esses·e r_tg\da, occorreva _no? fosse· eccessivamente prohssa, ma mformata a sobnet_a é' concisione. E nell'adunanza del 28 nove.mbre l'on. Can– stia, dopo avere ;psservato, con qu.Ua concretezza .storica che gli è propria, come la libe·rtà abb a la. sua massi ma. tu– te'.a, no,n nelle formulaziorii pur necessarie della Costitu– zione, ma nella coscienza politica del popolo, spezzava ar:1- d1'egl1 una lancia contro le fo-rmule ·vaghe .ed 111determ1- nate ed in favore di norme redatte 111forma sempl cé, m– tida 'e precis'a. Egli rammentava altrc;sì_ di. essersi t_rova_to sovente in dissenso vivo e reciso con alcum, pure stunatis-· simi, suoi colleghi della prima Sotto.commissione. Nel leggere, infa,tti, i resoconti_ d_e, _lavon della stessa è agevole osservate come, contro 1 nchtam1 e d_ello stesso on. Caristia e dell'on. Gras·si e dell'on. Basso, s1 sia d,va– gato, dal terreno giuridico\ _a quello d~(la pura etica, e .co– me, da OJDposte parti, si sia >cercato d rntrodurre nel testo della Costituzione norme da potersi ·e doversi p1utt_ost'? lasc;are al'.a legislazione ordinari~. Non m1 soff~:mero ne sul punto delle scuole pnvate ne su quello dell md1ss_olu: liilità del matrimonio, due, punti particolarmente can, a1 democristiani (a proposito del setondo dei quali ta.nto I on. Tòg'.iatti quanto !'on: 'Basso dissero, 111;lla seduta_ •lei. 7 novembre, e·ssere inattuale· oggi la quest10ne _del d1vorz10, aggiungendo però che non sembrava tuttavia opportuno toccarne in sede di Costituzione). Ma, por riconoscendo ap– prezzabilissime le. considerazioni fat~e dal _comumsta on. Marchesi, si può chiedere .se dovevasi _propno parlare n_el– Ja Carta Costituzionale del valore ·puramente accademico del titolo dottorale. E non sono da lasciarsi al Codice C,- 1/Ìle le norme sui figli naturali_? E n?n, sarebbe pe;. }o meno ~~mastico -il parla/re •de111'obbhgatoneta delle leggi. E qua- eca G·inoB1an·co le valore gioridiéo può avere il dichiarare che il voto è un dovere civico e morale; quando talè dovere non sia espli– citamente sanzionato? Ma, con ciò, daLa questione di forma si passa ad una più grave questione, di sostanza, o megli'o di contenuto, su la quale (sorvolando, per necess tà di spazio, su mo:tis· simi aitri argomenti, sui quali si potrebbe discutere) ;1;iova dire, prima di terminare, nualche altra parola. Plrmcipi,i prro.qronmie,vic( e ,rap.port,igiuridici. Una Costituzione -' s'insegna, e si è affermato più d'u– na volta anche dagli on. commissarii - è la legge d•èlle l eggi. D'accordo. '1 anto più d'accordo, quando la Costitu– z ,o.ne sia, c·ome par che debba essere questa nostra, di tipo ri gido , cioè non modificabile da:la legislazione· ordinaria. ln quanto, appunto, da ciò deri~à la logica conseguenza che dovi-à11no essere dichiarate incostituzionali quelle leggi che ai principi del1a Carta çostituzionale contraddicessero. Ma da tale carattere normativo di fronte allo stessn fu– turo 1-egislatore, la cui ordinaria potestà sovrana trovèrà i suoi limiti ,nei principi adottati dal a Costituzione. non può derivare la tonseguenza che taii principi abbiano ad. esse– re puramente ,etici, anzichè principi giuridici. E quando··.s1 voglia, es., com'è stato detto concordemente, sia da pa-rte democristia1,a, sia da parte comunista, «finalizzare» le li– be;rtà 'garantite dalla Costituzione, oppure «finalizzare»· la tutela da accordarsi alla famiglia, a me pare proprio che dal campo de! diritto si sconfini in quello dell'etica. Che -è ~ occorr.e dirlo? - un campo J1obilissimo, superiore a queilo del puro diritto, ma, appunto per qu~sto, da non doversi inv'adere coi principi scritti 'in un documento di valore giuridico, quale non può non essere una Costituzione. Vero è che, come è stato affermato ripetutamente da un commissario democristiano, l'on. Moro, la Cost;tuzione deve avere anche un significato «pedagogico»; ma io .cre– do che ciò si debba ·intendere nel senso· che abbia ad ;ndi– rizzare sopra. u~ certa strada la vita dello Stato, nelle sue moltep'.i,ci funzioni, e nulla più.' .Ec\ è pur vero che l'on. To– gliatti, il quale si preoccupava giustamente della praticità ed, esperibilità deJJ.e, formule da introoorre nella Costitu– zione, cioè Ml modo in cui i diritti e i doveri in essa con– tenuti potessero essere attuati, diceva altresì di':t si deve guardare coraggiosamente. all'avvenire: Ma semb•ra ,a mc_. com~\ se non erro, al:'on. Calamandrei e ad altri, c he giovi · distinguere nella Costituzione una' parte, la qua.le _contenga norme da cui derivino concreti ed attuali ra pporti g iuridici, ccl u!\altra par~e, prnemiale. o programma_t_ica, in cui si emmcino principi, che 10 chre1 istituzionali, i quali serva.no a chiarire il tipo di società statuale che si vuole creare ed illum,nino la via al'a futura Jeg-islazione ordinaria. In fondo, se si guardi bene, il vero ed il s·olo princ'pio, che1ca'ratterizza il così detto Stato di diritto dal così detto Stato di polizia, potrebbe essere enunciato con ur:ia formola d'una semplicità .e·lementare: nello Stato di dmtto (qu,.ile vogliamo che, dopo I.a trista parent: 1 si, più che ':enten_o?'le, torni ad essere il nostro paese) tutto c10 che .non e espl;c1ta– mente vietato dalle leggi è lecito; e, sie, un comportamento è lecito, ciò significa che dalla. legge è; a_lmeno_implicita– mente tutelato ,a non può quindi essere impedito o hm1- tato ~ discrez'ione dell'autorità. Ma poichè è, direi, di prammatica e'.encare nelle Carte Costituzion~li i diritti fondamentali dei cittadini, anche la nostra Costituzione non pot~à nqn farne menzione. Ma da ·c_ote_st~ _norm~ devono de– rivare concreti e precisi rapporti gmnd1c1: 1 d1nttl devono essere<, come te 0 cnicamente si dice, az'onabili; i doveri, _san- . zionabili Il che vuol dire, come agevolmente comprende anche çhi sia digiuno di di:itto, _cht, qu3:ndo_un_d'ritt6 s~g– gettivo sia leso, sia possibile ch1--:<lernem g udmo la rein– tegrazione, e quando un dovere non sia spontaneamente com– piuto, sia possibile, imporre una sa_nz!one_pei: ott~n~re una prestazione che, in qualche modo, sia vicaria, cioe teqga luogo di quella non adempiuta. ' , Ma quando si parla nel:a Costituzione d'un dovere del Javor~, o d'un dovere del voto, o d'un diritto al lavoro, quale significato prÒpriamen\e giuridico avranno _tali enun– ciazioni? Potranno esse avere anche un semplice carat– tere programmatico per il futuro legislato_re? O, no_n P\Ut – tosto anche nell'auspicato preambolo, ci s1 dovra hm :ta.re a di!ett've precise, a norme - e sien pure norme di c ar_at – tere politico, o, se così lo. vogliamo chiama_re, ped~gogico · - che abb'ano per desinataci i legislatori di domani? Confesso che attendo non senza curiosità il testò defini– tivo dei vari articoli, ed i,n particolare di ~aie _preambolo, testo che, dopo l'ultimo lavoro preparatone_ d~ c_oordina: mento dell'operato de,lle singole Sottocomm1ss1001,. dovra essere por.tato alle discussioni dell'Assemblea Costituente. AL'ESSANDRO LEVI
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