Critica Sociale - anno XXXVIII - n. 23 - 1 dicembre 1946
PER UN PROGETTO di nuova legge elettorale- Il _comJ,a_qnoPunzo ci h,a m0111datogià da qualche tempo l'arti;olo che seg;i,e, c-rmtenente wn prO'_qett.o di nuova legge elettorale, la quai/e elimini posnb·ilmen'fe i, difetti dei due si,ftemi che abbiamo avuti sin qui e cerchi d1 conservare quello eh.e c'è di pf,e_qevole in ciascuno di essi. Abbiamo pregato il compagnO' L11idoviCO'Targetti, valente speciali– sta dell'Mgomento, ai volerci esprimere il suo giudizio sulla proposta Punzo; ed ora pubblichiamo l'articolo di q11esto e la postilll• del TMg,etti e richiamiamo su entrambi l'atten– eio-ne dei nostri lettori, specialmente di q11ell-iche seggono alla Costituente, perchè delle ide,e esp.oste daii d1,e nostri compa_qni possano tenere _qiusto conto nelle redazione della nuO'Va le_q_qe lettorale. LA CRITICASOCIAI,E Nel momento' •in cui la Commissione per la redazione de,] prqgetto di Costituzione sta per terminare i suoi lavori e f)er p,resemtare aTAssemMea Costituente il progetto prepa· rato, non è forse irn:oppo,rtuno che anche i compagni della base avanzino proposte e facciano critiche in materia costi· tuziona e Il progètto di Costituzione non dovrebbe contenere le norme in l>asealle quali dovrà essere eletta la pr-ima Came– ra legéslativa, 1:mitandosi soltanto a fissare gli schemi principali che dovranno serv.ire di guida al Governo o alla Costituente (ritengo che I<!com_petenza spetti al Governo) per l'elaborazione della vera e propria legge elettorale. Non vi dovrebbe essere dubbio alcuno che la Costitu– zione stabilirà, almeno per la prima Camera, che. essa venga eletta a suffragio universale, diretto e segreto, ferma re– stan_do la concessione· del voto alle donne. La questione grave che i.I.Governo o la Costituente dovrà risolvere, in sede di elaborazione della legge elettorale, è queHa di stabLlire · se le elezioni avranno luogo col .sistema proporzionale o del collegio un.inominale. Senza dubbio !.'uno e l'altro sistema presentano grandi pregi e gravi difetti. • Col sistema proporzionale infatti sarà sempre ben diffi– cile che si possa evitare la formazione di un Goverrio di coalizione e che quindi si possa ottenere un solido regi– me basato su di un solo partito, come avviene in Inghilter– ra o negli Stati Uniti. E' ugualmente vero però che il sistema proporzionale tu– tela meglio i diritti delle minoranze e non porta a çlisper- sione di voti · I pregi e i. difetti dei sistema proporzionale rappresenta– no l'esatta antitesi di que!li del sistema a collegio unino– minale. Giova aggiungere che la votazione a collegio uni– nominale difficilmente consentir.ebbe l'accesso a Montecito– rio di mezze figure o, peggio, di nullità, ma presenta il di– fetto di permettere l'infeudamento di determinati collegi o determinate persone, rendendo più facile la corruzione elet– tora'e. E' appunto tenendo presenti i pregi e i difetti dell'uno e dell'altro sistema che, dopo lungo e meditato studio, ho chiesto ospitalità a « Critica Sociale», pe.r esporre un si– stema misto che credo presenti la maggior parte dei pregi dei due sistemi, eliminando la maggior parte dei difetti di entrambi. Dico subito che il progetto è abbozzato a grandi Jinee ed è suscettibile di ulteriori modifiche e ritocchi. Ma se, al– meno nella sua ìd·ea centrale, incontrasse il favore dei no– stri compagni dirigenti, sarei davvero lieto di aver fatto opera utile nell'interesse del partito e della democrazia. Premesso, come è indiscutibile, che ogni deputato deve rappresentare un certo numero medio di abitanti, si propone di costituire i collegi elettarali comprendenti anzichè detto numero x di abitanti, un numero doppio. Così, ad esempio, se ogni 8o.ooo _abitanti hanno diritto ad eleggere un depu– tato, i collegi dovrebbero essere costituiti di 100.000 abitanti. In ognuno di tali co'legi ogni partito potrebbe presentare non due ma un solo deputato ed in ognuno di questi col!egi si voterebbe col sistema del collegi_o uninominale. Si avreb– be così un solo deputato eletto da.Ila maggioranza relativa dei 100.00 ab'tanti. · Naturalmente vi sarebbero tutti gli altri candidati bat– tuti, per ognuno dei quali avrebbe votato un numero y di elettori che, col sistema uninominale puro e sernp!ice, non avrebbero diritto ad' essere rappresentati alla Camera e ve– drebbero i loro voti dispersi. ibllotecaGino Bianco 381 Per ovviare a c,o si dovrebbe costi.tuire un collegio re– gionale, cui andrebber:o .tutti i poti dei candidati battuti nei collegi uninominali. IJ numero dei deputati eletti nel collegio regionale ·do– vrebbe essere pari al numero dei collegi compresi nella regione meno uno ogni dieci o frazione di dieci deputati. (Vedremo di qui ad un momento il perchè di tale decurta– zione del numero). E per rendere più chiaro .q1:1anto sopra faremo un esempio. Immaginiamo che g1i abitanti della regione A siano 1.280.000. Tale numero darebbe diritto, secondo le pre– messe, a 16 rappresentanti alla Camera (1 ogni 8o.ooo). Ed allora, secondo la nostra proposta, avremmo 8 deputati elet– ti in ciascun coJleç-io di 160.000 abitanti. Resterebbero da nominare ancora 8 rappresentanti.' Poi– chè .8 è frazione di IO, per quanto detto sopra, il collegio regionale dovr.ebbe procedere alla elezione di 7 rappresen– tanti, riservando il 16° seggio, come vedremo, al collegio unico nazionale dei resti Per procedere a tale· elezione ciascun partito dovrebbe pr-esentare una lista di candidati non superiore al doppio dei d~p~tati da eleggere (nella specie 14). Ciò perchè è presu-. m1b1Je che nessun partito vog'.ia correre il rischio di veder esclusi dalla Camera proprio coloro che, essendo stati pre– se?t.~ti _ne_i collegi u~inoi:nin_al_i, è da pr.esumersi siano gli uo– m1111 m1ghort. Infatti, po1che 111 ogt;iicollegio uninomina:e non può essere eletto che un solo deputato, tutti gli altr.i rima– sti in minoranza verrebbero esclusi, se non potessero cor.– correre nel co!.Jegi.oregionale. Al col'egio regionale andrebbero tutti i voti attribuiti ai candidati battuti nei collegi uni)lOminali. L'attribuzione dei voti nel collegio regionale andrebbe fatta col sistema della proporzionale. La precedenza sa– rebbe data dall'ordine di coJ!ocazione in lista, così come è stato fatto in occasione delle elezioni alla Costituente per il collegio unico nazionale. Spetterebbe -ai1Jartiti, a seconda della loro più o meno vasta organizzazione democratica, l'e– vitare personalismi e manovre di corridoio nella compi!a– zione deJle liste. Pòichè, come si è detto, nelle liste regionali possono à.n– che essere compresi i candidati presentati nei collegi unino– mi·nali, resterebbe stabilito che nell'ipotesi in cui un can– didato, già eletto nel collegio uninominale, ·risultasse vinci– tore anche nel collegio regiona,le, dovrebbe cedere il posto al compagno di lista immediatamente successivo. Risultando un residuo di voti per ogni lista· o per alcune liste dei collegi regionali andrebbe mantenuto in vigore il sistema,~già sperimentato in occasione del!a Costituente, del collegio unico nazionale, cui andrebbero i resti regionali_ I candidati presentati nel collegio unico nazionale dovreb– bero concorrere ad un numero di seggi pari ad un decimo o frazione di decimo dei seggi attribuiti ai collegi regionali. Così, acb esempio, se noi avessimo 3 regioni, ognuna delle quali avrebbe rispettivamente diritto a 42,36 e 12 deputati, i seggi andrebbero, per ciascuna regione, così distribuiti: 1a Regione; collegi uninominali: 21 deputati; coJòeg;o re– gionale: 18 deputati; collegio unico nazionale 3 seggi_ 2a Regione: collegi uninominali: 18 deputati; collegio re– gionale: 16 deputati; collegio unico nazionale 2 seggi. . 3• Regione: col,legi uninominali: 6 deputati; colleg·o re– gionale: S deputati ; collegio unico nazionale 1 seggio. Gio".a ancora aggiungere che nessun candidato potrebbe presentarsi in 2 o più collegi uninominali della stessa re- gione. · Resta un so!o punto da chiarire, che si riferisce al .caso in cui la quota di abitanti aventi diritto ad un deputato sia contenuta nel totale della popolazione de!la regio.ne un nu– mero dispari di volte. Così, se noi avessimo in una regione una popolazione di 1.200.000 abitanti, la quota di 8o.ooo, pre– sa a base della nostra ipotesi, darebbe diritto a 15 deputati. In tal caso se la quota res;dua è esattamente o quasi uguale a quella che dà diritto ad una rappresentanza al– l'assemblea, si potrebbe creare un col!egio semplice invece che doppio, attribuendo all'elezione col sistema uninomi– nale un seggio in più. Così per questa ragione si avrebbe la seguente d;stribu– zione dei seggi : 8 ai co!legi uninominali, 6 al collegio re- gionale, I al collegio unico nazionale. · Vice ersa nel caso in cui la quota residua, dopo la co– stituzione dei collegi uninominali, non sia tale da avvicinar– si grandemente a quella stabilita per aver diritto ad un rap– presentante, si potrebbe equamente dividere gli abitanti re– sidui, distribuendoli ed assegnandoli in parti uguali ai col– legi costitui1i Quest_o, gr_Òsse/1 modo e senza scendere ai dettagl.i, il pro– getto dt legge elettorale su cui credo possa iniziarsi una ÌlrOficua discussione. . MA'SSlMOPUNZO
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