Critica Sociale - anno XXXVIII - n. 22 - 15 novembre 1946
368 CRITICA SOCIALE , SCUOLA E. COSTITU 1 ZIONE I costituenti hanno dedicato la loro attenzione ·al proble– -ma scolastico, e la futura costituzione italiana consacrerà all'argomento parecchi articoli, forse cinque : e noi ce ne ral- · legreremmo se ciò significasse che si è finalmente capita da tutti, e specialmente da chi, come ministro,. come esponente di p~rtito, come dep·utato. ha modo di influire sulla dire– ziune della cosa pubbli.~a, l'importanza grande, non solo culturale ma morale e anche politica, della scuola nella vi– ta del paese. Ma ci sia permesso di dubitare che sia vera– mente così : chè anzi sembra testimoniare del contrario la facilità con cui, i n sede di sottocommissione, si sono liqÙi– date dai politi.ci - senza .sentire o, per: lo meno, senza ,a– scoltare i c ompetenti dei loro stessi, partiti (non per tutti i partiti, 's'inte'nde, chè c'è anche chi sa molto bene cio che vuole e agisce di conseguenza) - quéstioni d'importanza somma per l'avvenire della scuola italiana, per ·1a serietà dell'educazione morale del nostro popolo. Si riconosce teo- . ricamente l'importanza del problema scolastico elevandolo agli onori della costituzione, ma non lo si approfondisce e lo si sacri fica, da alcuni per ignoranza, da altri per inte– resse di partito o supposto tale, da altri, ancora in cambio di' concessioni dalla parte avversa su argomenti· ritenuti più essenziali, cristallizzando in articoli statutari - che sem– pre sono più difficilmente modificabili di una legge çomu– ne - una condizione di cose che quanti hanno veramente a cuore, al di sopra di ogni altra considerazione, la seFietà della scuola e, per mezzo di essa, del· costume nazionale, considerano come gravemente pregiudizievole. Vediamo la seconda parte del pTimo articolo approvato dalla Sottocommissione: « Per assicurare un imparziale controllo dell'andamento degli studi e a garanzia della col– lettività, la legge, dispone che i titoli legali di ammissione agli _studi superiori e di abilitazione· professionale siano conferiti mediante esami di Stato». Qui i nostri Soloni scherzano. L'esame di Stato, limitato alla fine dell'ultini,o anno della scuo!a media supèriore, non potrà assicurare · « un. imp<;1rziale controllo dell'andam.e,nto degli studi»; tutt'al più (vedremo poi come) potrebbe essere un controllo della loro conclusiooe per chi• sarà arrivato fino a quel pun– to, mentre tutti gli studi intermedi e i titoli intermedi ri– marranno ·senza controllo. Ciò significa una cosa ancora, significa che i dodici anni di studi precedenti, i cinque delle elementari. i t~e delle postelementari (o scuola media in– feriore), i primi quattro del corso superiore, sono abban– donati completamente alla scuola privata, che si vede ·per questi anni completamente parificata alla ·scuola -di Stato seina più neppure quella larva di controllo rappresentat~ fin qui dall'intervento di un commissario governativo agli scrutini o agli esami. -E,ciò dopo il tristissimo esperimento (del resto perfettamente prevedibile ma, per i dubbiosi. lar– gamente suffragato dai fatti) dei quindici anni di parifica fascista, e mentre tut-ti. i non interessati (e anche qualcuno degli -interessati) si aspettavano che, dopo la liberazione, si tornasse senz'altro alla situazione anteriore al 1929, che in regime di libertà.non si era mai sentito il bisogno di modi– ficare. e che lo stesso Concordato non aveva,' sotto questo rispetto, alterata: situazione che consentiva la massima li– bertà alla scuola non statale, e con la riforma Gentile le a– veva dato la garanzia déll'esame di Stato, ma riservava il rila.scio dei titoli legali di studio alla scuola di Stato e a quella pareggiata (non parificata, · clie è il, termine introdotto poi per la scuola privata) di ~nti pubblici, _ Pensianw che_molti deputati non si siano resi conto della portata rivoluzionaria (ma in senso cattivo) di queste dispo– sizioni, che dànno il suggello della costituzione alle fabbri-. che di diplomi del quindicennio decorso, çhe legaliizano definitivamente (per quanto può essere definitiva una co– stituzione) questa formula del Todos caballeros che era lecito .sperare provvisoria e destinata a cadere .col regime che l'aveva istituita, che -tendono ad eternare questa facilità dei titolo di studio colpevole di creare tanti spostati. E' vero che negli anni di guerra anche le scuole pubbliche non le– sinarono nelle promozioni, richieste dall'alto; che nel fa– tidico 1940- si rilasciarono ben 21.971 diplomi di maturità classica contro 8.852 nel 1935, Ma per la scuola di Stato questo fu effetto di una condizione' anormale Esso avven– ne perchè al/ora anche la scuola di Stato ~veva un pa– dro,ie, che negli anni di guerra aveva demagogicamente in– teresse a che: tutto andasse apparentemente bene, a che i.I popolo fosse contento, a che i giovani che si volevano .man-' dare al macello avessero almeno l'offa di un diploma con– quistato senza fatiça, E molti. troppi professori non seppe'ro Biblioteca.Gino Bianco resistere, ritennero essi stessi, a to'fto, che di fronte al fat– to grandioso e tremendo della guerra tutto dovesse passa– re in seconda .Jine;i.,che non contasse più nulla. Ma le scuole private -hanno sempre un padrone, il quale ·ha setnpre in– teresse a che i suoi allievi siano promossi, per evitare che passino ad altre scuole più çondiscendenti, ed è quotidiana– mente, fisicamente vicino ai suoi professori, mentre in re– gime di democrazia i professori statali non hanno padrone, sono liberissimi di seguire ùnicamente la loro coscienza. Garanzie che l'insegnamento richiede. Ma c'è di più. L'articolo incriminato· esige, per assicurare ~ quel tale « imparziale controllo » almeno alla fine degli stu- di medi, l'esame. di Stato. Ma che cos'è l'esame di Stato? C'è un tipo di esame di Stato,. quello della riforma Gentile, che tutti conoscono, e che dava effettivamente, ,specie nel modo com'era stato attuato nei primi tempi, una garanzia di serietà. Ma è considerato esame di Stato anche quello ch'e si 0 fa, davanti ai professori della scuola, con l'intervento •di uno o più commissari governativi che possono controlla- re ben poco: ond'è che quando dai fautori della serietà del- la scuola ·si parla di esame di Stato, si fa preciso riferirrien- . to a quello çhe comunemente si considera l'esame di Stato per antonomasia, mentre l'articolo della costituzione in fieri non dà nessuna garanzia circa la natura dell',esame e la com– pòsizi.one della, relativa commi-ssione. A che cosa dunque si .riducono l'« imparziale controllo» e la « garanzia della col– lettività», tanto solennemente proc'.amati, a parole, dall'art. 1? L'art. 3 ribadisee il concetto della paTificazione, quell'isti– tuto della parificazione che noi avremmo voluto veder ban– dito, nonèhè dalla costituzione, dalla legislazione scolastica italiana (ma tant'è: ci voleva il fascismo a dctta're i prin:, . cipi da adottare, 'in. tema di scuola, ai costituenti della Re– pubblic,1 Italiana!); e confonde nel concetto di « scuola non statale» le scuole private e quelle di Enti, pubblici (comu– ni, provincie 'e simili) che sono· cose ben diverse e· che pri– ma del fascismo erano nettamente distinte. A questa « scuo– la non statale» la legge deve assicurare una « libertà effet– tiva», su cui noi siamo perfettamente çl'accordo, chè anzi noi vorremmo le si lascias se anche piena libertà di program– mi, un a, volta che non si pretendesse.di dare ai suoi titoli valo.re legale. Ma per « parità di condizioni didattiche» che cosa s'in– tende? Fino a che g)'insegnanti delle scuole non saranno . scelti fra -gli idonei dei co_ncorsi statali (la semplice abili– tazione non crea parità di condizioni, perchè la si ottiene con 6/10,' mentre per ottenere una cattedra in scuole sta– tali occorre conseguire, al concorso una media .di almeno 7' /10), e· fino a che non ci sarà nelle scuole parificate un .organico di professori titolari, con relativa carriera e trat– tamento giuridico ed economico almeno pari a quello delle scuole di Stato, non ci- potrà mai essere vera parità ùi con– diziol)i sfidattiche_ Solo quando si .realizzeranno queste con- . dizioni le scuole private potranno avere un corpo insegnan– te atto a creare unà' simile paritìt (ma resterebbe pur sem– pre l'altra: condizione. sopra lumeggiata, della presenza di un padrone e dell'interesse economico e di concorrenza del medesimo alle promozioni più .o meno tota~itarie) con le scuole di Stato. Ma una tale ideale condizione di cose non sembra, obbiettivamente, essere molto prossima. Per fortuna, questi articoli della futura éostituzione non ,sono ancora; definitivi. Ci auguriamo che in s_ede di com– missione, e, se occorre. di· assemblea plenaria coloro cui toe– ca, -partiti, gruppi e singoli deputati, vogliono ripensarvi qua11tp si conviene prima di assumersi la responsabilità di inserir:e nello statuto fondamentale della Repubblica for– mule che avrebbero il risultato di distruggere la scuola di Stato (chi scrive non ha nessun pregiudizio statolatra. ma si deve riconoscere che la scuola pubblica ·del vecchio Re– gno d'Italia ha pur avuto i suoi meriti) e di perpetuare il marasma dell'ultimo periodo, çon relativa pletora di titoli, scadimento di valori e ingiuri<). grave alla funzione educa– trice della scuola. Nessun partito, neppure i· democristiani (ed. è giustizia dire che molti democristiani là pensano esat– tamente come noi in tema di rapporti fra scuola pubblica e scuola privata). che dall'adozione di questi principi si ri– promettono di veder fiorire le numerose scuole. dipendenti dall'auto'rità ecclesiastica, si illuda di giovarsi in definitiva di questo inevitabile scadimento della cultura e dello stesse senso morale cui la Costituente, attraverso l'ordinamento disposto per la scuola, si prepara a dare il suggello. ANTONIO BASSO
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