Critica Sociale - anno XXXVIII - n. 17 - 1 settembre 1946

2'72 CRITICA SOCIALE anno da che, con rito ,di veemente giustizia riparatrice, si è iniziata la giurisdizione delle Corti d'Assise straordina– rie e speciali. Qui l'imprudenza po.litica e la minore competenza legi– slativa hanno cooperato troppo funestamente. L'opinione del popolo (gli avevano èletto e stampato, an– che in deplorevoli forme demagogiche, che finalmente era l'ora della sua giustizia) avrebbe tuttavia apprezzato di– . stinzioni di specie, oltFe le esclusioni di casi particolari in- dicati in termini categorici. Ed alcune distinzioni in verità apparivano ,evidenti: 1) per i reati politici prima del 25 luglio '43: giustifi– cavano le indulgenze e l'oblio il conformismo ad una legali– tà costituzionale, falsa ma apparente, i rapporti internazio– nali, la compromissione grave e continua deUe istituzioni e ,delle auto_rità più alte, la delittuosa esaltazione dei miti guerrieri ed imperiialistioi, la necessità di una giustizia ... non troppo disuguale. • Ma, per la ragion ·dei contrari. dopo \'8 settembre la ri– bellione nazifascista ai poteri costituiti della vecchia Italia era in atto palesemente, la collaborazione volontaria con uno straniero in guerra dichiarata con Roma doveva appa– rire tradimento: tanti casi da giudicare in serena giusti– zia e senza assurde pr_esunzioni,ma da amnistiare a priori, no. 2) Passi -l'amnistia per i casi normali del cosidetto col– laborazionismo ·economico: vergogna sì, ma.. con troppi vergognosi ; difficile poi prescindere dalle situazioni socia– li ed economiche di un paese occupato dalle armi e dalle leggi tedesche: da mantenere pertanto ..., e applicare, le sanzioni morali, civili, finanziarie; da perdonare in sede di amnistia le sanzioni penali. 3) Sia l'amnistia per i reati più vicini alla attività p~– litioa, puniti a termine dell'articolo 58 Codice Fenale m1- litare di guerra, p,er aiuto ai di.segni p.o/itici del ne,m,ico i,was.ore co11pena fino a venti am1i: a) •perchè ivi si erano in pratica rifugiate le senten– ze per tutti i collaboràzionismi di lieve entità o comunque attenuati; .b) perchè sotto la vasta definizione dell'articolo 58 C.P.M.G.. malgraido ammonimenti diversi della Corte di Cassazione, erano condannati i propagandisti della parola scritta o pa·rlata. So bene: certi nomi di propagandisti scarcerati sono i più invisi agli Italiani e può essere dolo– roso che siano liberi di parlare e di scrivere per i loro falsi idoli; ma se di sola propaganda si tratti, lo spirito liberale e democratico si deve rassegnare: bisogna deci– dersi, si è o non si è per la libertà; se sì, sappiamo a prio– ri che non è senza danni e pericoli : diceva Cicerone: « ma– lo p.ericulosa-111 libertatem »: Anche la propaganda deg:li er– rori noft' si può a priori impedire, perchè fra l'altro è dif. ficile aver.e il metro di platino e la pietra di paragone del– le verità ideo'.ogiche: diffici,le c'he l'abbiano i filosofi, fi. gu rarsi i politici e gli avversari ! • Si intende che qui rassegnarsi vuol dire difendersi: colle sanzioni morali, con opposti mezzi di propaganda più de– gn,1,, coHa più attiva, consapevole partecipazione d·i tutti al.Ja vita pubblica del Paese: fidarsi del fatto di essere i migliori... ed essere i migliori veramente. La verità ha una sua invincibile virtù di persuasione, ma a patto di es- . sere libera; le censure imp,oste di autorità sono funeste propagandiste silenziose e recano in definitiva gran male ai partiti che le impongono nell'ora di un loro predomi– nio; la democrazia, dopo esperienze di secoli. deve sapere questi suoi doveri e questi suoi interessi. (Inutile ricordare che un Ìimite legale alla propaganda sussiste: che essa non ~confini nella eccitazione a delin– quere, cioè fino ad esaltare qu:ei determinati fatti che leg– gi vigenti definiscono .delitti; ma la competenza per giu– dicare e punire deve essere soltanto del magistrato· libero' e garantito dell'a sua libertà). Riassumendo questo punto particolare, ma... generalissi– mo: [11 sede di amnistia politica anche i propagandisti del fascismo, sebbenè tanto moralmente e storicamente rèspon– sabili, erano pur da comprendere: non per loro ma per noi, non per il loro diritt-0, ma .per il diritto nostro. E' da sperare che siano ormai ammoniti èlallo strazio, presente della patria e, soprattutto, che gli· Italiani li fascino, sr mai, predi,cat1e al deserto. 4) Opp~ste ragioni rico'rrevano contro l'amnistia coQ– cessa alle categorie. più gravi di collaborazionismo e di tradimento. punite con le pene degli articoli 51 e 54 del codice militare di guerra, cioè con erg.fstolo e morte. Era– no queste tipiche cause da giudicare con alta e composta giustizia. non mai eia obliare senza esame: per motivi .in- BibliotecaGino Bianco tuitivi di coerenza e serietà politica, ed anche perchè in alcuni casi di condanne capitali già eseguite alla data del 22 giugno (e siano pur poche·e pochissime le degne di com– miserazione) si è estinto il reato... dopo di aver estinto il reo. Conc-lusione. Queste troppo lunghe (e sotto altro- 'aspetto troppo bre– vi) note non hanno· che -una conclusione: la prima Repub– blica Italiana doveva promulgare un decreto di amnistia, e soprattutto un decreto di indulto: era un dovere; meglio se si fosse trovato modo di interpell'are l'assemblea so– vrana nazionale, anche per una riforma delle leggi ecce– zionali; meglio se i-1decreto fosse stato meno totalitario, più coerente alle distinzioni necessarie e alla recentissima attività giudiziaria, se redatto con maggiore saggezza po– litica, con tecnica· legislativa più sicura e consapevole. Ma la critica doverosamente libera non porta oggi pos– sibili" rimedi: il Governo non può revocare o diminuire i benefici concessi e se_,come fu suggerito, il Governo in– tervenisse con circolari (così dette interpretative ..., ma po· stume), vorrebbe dire intervenire contro la libera interpre– tazione del dfritto od il .)ibero convincimento di fatto dei magistrati togati e popolari, se pure non vorrebbe signi– ficare .lo steri!~ tentativo di modificare una legge irrevo– cabile. Non resta che meditare l'ammaestramento per l'avveni– re: ricordari.i che i.I Diritto ha le sue regole e la sua tee· nica che non si possono ignorare, e che, quando il Diritto collabora con la politica, noll! la deve servire senza pru– denza, preparazione e controllo preventivo della pubblica opinione legalmente manifestata. 1 Non resta oggi che_provvedere alle riforme delle leggi e del potere giudiziario; iniziare con saggezza e coraggio la nuova vita giuridica italiana, soprattutto un nuovo co– stume politico in funzione della giustizia: non eccitare ·leggermente senza cognizione di causa, per amore di cro- naca gialla o per ·prevenzione di parte, « prei9iudizi », per poi screditar~ le sentenze dei magistrati, togati o rio, che hanno conosciuto da vicino gli uomini e le ,prove: se no, qualcuno può domandare: « si dolgono delle amnistie, sta bene; ma si dolgono anche dei giu&zi e allora che cosa vogliono?» 'E sarebbe inutile o pericoloso ri'6pondere. ENRICO GONZALES I Partiti e, la Costituzione In attesa dei progetti, ·che saranno elaborati sui vari punti d,ella futura Costituzione dalle sottocom– missioni, nelle quali è stato ripartito i l lavoro dei 75 deputati afla Costituente, incaricati di predispor.re il còmpito essenziale di questa, mi sembra poss a e sse– re di qualche interesse il dare uno sguardo compa– rativo ai programmi costituzionali di alcuni, se non proprio di tutti, i gruppi politici rappresentati al– i' Assemblea. Lo farò (con la brevità imposta, oltre <.:ne.aa110 spazio~ dal fatto che 10 stesso già mi son1.., occupato più volte su queste ·colonne di tali proble– mi, e dovrò tornare ad occuparmene quando si co– nosceranno almeno le linee programmatiche del nuo– vo Statuto), tenendo· presel).ti, o relazioni presentate a recenti Congressi nazionali, o discussioni di que– sti,· oppure di' commissioni dagli stessi delegate, o, infine,' dichiarazioni di uomini rappresentativi del- l'uno o dell'altro partito. . Su tre punti fòndamentali mi sembra che sieno d'accordo tutti i partiti, o quanto meno quelli, la· cui importanza deriva dal sèguito che hanno nel paese, dalle tradtzioni storiche, dal contributo di do– lore e di pensiero dato alla resistenza contro il fa– scismo. Tali punti concernono: le libertà de-i cit– tadini; la riconosciuta necessità d'integrare l'affer– mazione di tali principii con una di-chiarazione dei così detti diritti sociali; l'opportunità di attribuire alla Costituzione un carattere rigido, fornendo alle libertà ed ai d-iritti da essa sanciti una particolare guaran tigia giurisdizipnale. Si potrà discuter-e, e si discuterà certamente, nelle commissioni ed alla Costituente, sia intorno alle for– mule giuridiche in• cui dovranno concretarsi i di– ritti di libertà, sia intorno al ,contenuto dei diritti sociali ed al modo di garantirli, sia intorno _alla

RkJQdWJsaXNoZXIy NjIwNTM=