Critica Sociale - anno XXXVIII - n. 17 - 1 settembre 1946

CRITICA SOCIALE 271 II (Continuazione dal numero precedente) In una prima parte di queste note (fascico!o del 1° ago– sto) abbiamo accennato· alle ragioni politiche che determi– narono la reazione della coscienza popolare contro Io sfor– tunato decreto 22 giugno Togliatti-De Gasperi. Reazione generale: d_ei partiti che pure reggono il Go– verno autore del decreto_ (un partito sembra tacere ..... , ma si dice che è per disciplina)-, degli Italiani che esaltano l'avvento deI:a. prima Repubblica italiana, per celebrare .Ja quale il decreto fu emanato; reazione anche dei... favoriti, che si v.olevano recuperare alla pace operosa della Nazione. D'altra parte abbiamo anche tentato di vedere serena– mente le ragioni storiche che rendevano umano e necessa– rio un prov:vedimento di clemenza e di oblio (e_ anche. in taluni casi, di riparazione), ma insieme ne costituivano le innegabili gravi difficoltà: perchè non si è intuito che più : e meglio di un'amnistia ... totalitaria, era bello ed utile un ritorno alla leggè comune, o quanto meno una riforma di quelle leggi straordinarie· repressive dei delitti nazifascisti, alle quali risalgono pericolose deviazioni dai principi mi- gliori del diritto. , • Vediamo ora i difetti tecnici del decreto, che ne hanno aggravato i vizi di origine, .mentre una più attenta tecnica legislativa poteva alleviarli in apprezzabile misura. L'articolo 6 del decreto consente che « l'amnistia non si applica q1,alo11al'imputato, prinia che sia· pro· nu>M iatala sentenza di non doversi procedeire per estinzione d.el reato, dichiairi di non valerne us1.J.ruire (sic) ». ' L'articolo è una grossa novità, nè questo sarebbe male (non siam·o noi all'avanguardia anche del diritto?) ; ma di tale novità due inconvenienti sono palesi. Un primo. schiettaqiente giuri-dico: nel• senso che l'arti– colo snatura l'istituto dell'amnistia, norma generale estin– tiva del reato (la norma estingue il reato, non la sentenza) ; onde un'amnistia non può essere ad libitwm dei singoli, e tanto meno può essere· che Tizio, a differenza di mille altri suoi concittadini, sia condannato, anche se egli l'ab– bia temerariamente voluto, per un fatto in cui è estinta -la qualità di reato, e quindi la possibilità di condanna. Un secondo inconveniente è di natura più Ull!ana: per– chè, di fronte al rischio del « giudizio uman che spesso erra», con pene severissime (non esclusa la pena capitale) e di fronte alle sofferenze di· una detenzione preventiva. che continuerebbe, magari per mesi, in attesa dell'epilogo; non è -di tutti i giorni l'eroismo morale di rinunciare al vantaggio certo dell'amnistia per il vantaggio incerto di una riabilitazione; onde l'articolo 6 non sarà invocato an– che « sotto l'usbergo del sentirsi puri »_e si risolverà in una inutile umiliazione degli eventuali innocenti o in un atto di iattanza di colpevoli scaltri e fortunati. Qualche cosa di simile era già, nel codice di rito penale, àll'articolo 1512, per il quale: se all'atto dell'applicazione dell'amnistia siano già ,-,accolteprov.e che rend.ono, evidente che il fatto non sussiste o che.l'imputato ·non l'ha commesso o che il fatto non sia preveduto cfalla legge come .reato, il giudice pronuncia sentenza che riconosce tale già acquisita verità. · · Norma non del tutto ortodossa nei confronti dell'estin– zione del reato per amnistia, ma di giustizia e di buon senso, in quanto regola casi eccezionali di prove evidenti di in– nocenzà già risultanti agli atti; rÌon consente che continui un procedimento penale per reato estinto e tanto meno che segua condanna; l'applicazione è di ufficio del giudice e non a volontà e rischio di una parte. Bastava dunque l'art. 152 del codice vigente a garantire le provate innocenze: l'articolo 6 del decreto rogliatti ,re– sta una stortura giuridica e mentre, in mera apparenza; sembra sollecito dell'onore degli accusati, in pratic<1,si ri– .duce ad un rischio se sia invocato; oppure ad. un disonore, per quel tanto di implicita confessione in. falli> che la man– cata.. .invòcazione del giuélizio facoltatitvo• innegabilmente implica. ·· L'indulto condizionato. Errore, a nostro avviso. fu un minore apprezzamento dell'istituto dell'indulto condizionato: si p.oteva, pure par– ten'do dagli anni cinque per beneficiare' le pene più lievi, estenderlo per le sentenlle più severe fino alla metà o ai due terzi delle pene, con particolare riguardo ai minoren– ni, agli incensurati, ai beneficati di circostanze attenuanti. In questa delicata materia di dura espiazione di colpe, le grandi categorie, i grandi numeri, sono sempre ingiusti : ,, distingue fre,qu.enterI In ogni modo, l'indulto è, per certi. aspetti. preferibile all'amnistia: si applica a giudizio cele– brato, cioè presumibilmente non disonora innocenti, ma, ·soltanto per r,agioni storiche, indulge ·ai colpevoli ; è con- e1bl1oteca Gi~o Bianco disionato, cioè revocato automaticamente se il con<lannato entro cinque anni commetta altro delitto, così che )a cle– menza ed il relativismo storico non sono disgiunti dai cri– teri della difesa sociale; non rimette in circolazione, senza marchio, anche deli'nquenti comuni, sotto l'usurpata specie pÒlitica, visto che il ·decreto De Gasperi-Togliatti ha fatto largo uso della estensione del beneficio per connessione, come cercheremo di spiegare. L'art. 3 del d,ecreto e l'art. 45 N. 2 C.P. .P. ·per1 i reati comimi conneS'si coi .politici. Non è vero che l'articolo 3 del decreto contempli solo reati pol.itici; contempla anche quel tanto di comuni delitti che... in occasione del reato politico siano stati commessi : tranne alcune particolari eccezioni: exempli groua: l'omi– cidio e lè sevfaie partico)armente efferate. Vero che la cosa è (come dire?) compensata (?) dall'ar– ticolo 2 e dalla prima parte dell'articolo 4: pe,rchè ·1a for– tuna .della connessione è scritta anche per i delitti commes– si do,p.ola l~b.eirazione (senza esclusioni, questa volta, nem– meno, per es., de)l'omicidio, nemmeno della rapina) ... : ma questa è... un'altra storia e soccorre la relazione Togliatti ool dire: « si è pa/rtiti qui dalla considerazione che non sarebbe giusto perseguire atti, anche gravi, commessi an– che dopo che i singoli territori erano passati alle Autorità alleate, per una sp~cie di fo·rza d'inerzia (sic) del movimen– to insuPrezionale antifascista». Eh via, signO'ri: e per gli uni e per gli altri : noi-i miscere ! Le esclusioni: poche ,ed imp.reci.s<e. L'articolo 3 ,del decreto ha aloune tassative esclusi-oru L'amnistia è concessa per tutti i reati politici dei fascisti e nazisti; sia per· gli atti rilevanti in favore del regime fino al 25 luglio 1943, sia per le diversissime forme di col- , laborazi.onismo col nemico invasore dopo 1'8 settembre 1943, .sia per i reati comuni connessi coi politici: « ... salvo che. siano stat 1 i comp•iu,ti d'a persone ri11estòte di eleva.te · f1i(1- zioni civili, politiche o di comanidlo militare, ovvero s iano stati compiuti fatti d,i "strage., ,omicidi, saccheggi, sevizie pàirtic-olarmente efferat.e, OIIÌVero i delitti siano· stati com- piuti a; scopo• di lucro». , T,endono le esclusioni a «colpire in alto», a perseguire le più criminali crudeltà od i profittatori. Il criterio è senz'altro lodevole: senonchè l'uomo della strada avrebbe vòluto esclusioni più numerose- •e l'uomo di legge meno in– determinate. Perchè, ad es., quel verbo impersonale « siano stati com– pi,uti fatti. .. » che può rendere perplesso l'interprete sul criterio del· concorso .efficiente personale dell'imputato nel fatto esclusivo del beneficio ?i Vero che soccorrono i cri. teri fondamentaii deg\j articoli del .codice che regolano la correità e la causalità -dei delitti, e ·vero che la relazione Togliatti colle palf.Ole ·: « sono esclusi dal beneficio coloro che hanno commesso o partecipato a oommett.ere uccisioni, stragi, saccheggi, sevizie ... » ristabilisce il criterio della vo·– lontà e della causalità persçl9ali; ma non era più semplice e sicuro usare queste univoche parole della relazione al posto di quelle equivoche del decreto? Perchè i « posti di dirrezione e di comandò» non si sono elencati? Dove comincia e dove finisce questa gerarchia _delle esclusioni? Perchè a)la univoca parola « sevizie» (le quali nel no– stro diritto sono ben distinte dalle lesioni e dalle percos– se) aggiungere le parol'e « particolarmente efferate», che, oltre ad essere disumane, lasciano arbitro il giudice di di– re quali• sevizie siano efferate, e per di più particolarmente efferate? E che cosa dire dello « scopo di lucro »? E' esso j1 lu.– cro ·cospicuo e turpe, il compenso di atti volontari parti– colMmente indegni, come la delazione. l'elemento determi– natore .del reato? Oppure è anche il Iuèro che, se non fos– se in teina di delitto, sarebbe- ordinario profitto di fun- zioni o di forniture? . Il .discorso può continuare ed apparire ricerca di sotti– gliezze professionali ; ma non è così: la prova di tanta pericolosa indeterminatezza dei casi esclusivi di una nor– ma generale (cioè de.lle eccezioni in confronto della rego– la) si è veduta in questi primi mesi di applicazione del de– creto a. seconda dello spirare dei venti. I, giudici, inconsa– pevolmente di destra, hanno ridotto le esclusioni ai mini– mi termini; i giudici, inconsapevolmente di sinistra, le han– no estese ai limiti massimi: e, la cronaca giudiziaria fa pe- na ai giuristi e scandalo agli ingenui. · L!..J!IMlcate distinz;on,/, po,litvche giwridiche e morali. · Si è visto che l'articolo J del decreto, tranne· )e esclu– sioni di cui si è discorso, comp,rende, in .tesi, tutti i- re.iii nazifascisti prima è dopo 1'8 settembre '43. e ciò dopo un

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