Critica Sociale - anno XXXVIII - n. 15-16 - 1-16 agosto 1946
236 CRITICA SOCIALE Coucecle amnistia ed indulto per reati comuni poli– tici e militari. a) P-er quanto può :iguardare i reati. 1~ilitari .e. co– muni l'argomento poco 1ntere~sa questa nv1~ta 1~olitica; forse si potrebbe soltanto dire che dato 11 chsorcl111e giuridico e... morale dell'ultimo. periodo (dopo l'altra minore amnistia romana dell'aprile 1944) e date le mol– te ... necessità cli servizio, il decreto poteva essere, per i reati comuni, più ampio; nè sembrano del tutto coe– renti alc1t"t1eesclusioni (11011 solo dall'amnistia, ma an– che dal minor bene·ficio dell'indulto): la esclusioJie, ad esempio, del reato di « incesto »... , perchè 11011 risulta che l'Italia si.a in -particolare pericolo per tanto pec– cat◊ e la esclusioue dei reati dei pubblici ufficiali (cor- rnzi~ne, peculato), perché, s,epure si tratti di reati assai preoccupanti, in sede di clemenza bisognava tener conto delle teiltazioni e dei crudeli bisogni dei pub– blici impiegati in questa crisi di vita; per tutti grave, •per loro gravissima. b) Per i reati politici la critica al decreto si è ac– cesa invece con passione mai vista: nella disputa dei partiti, sui giornali di diverso colore, nella stessa as– semblea nazionale. L'uomo delfa strada consente sul condono (cioè sulla riduzion,e;di 5 aimi per ogni peiia, sulle commutazioni e sulle riduzioni per le pene più gravi ancora. da espia– re); ma per l'amnistia (cioè per la estinzione dei reati) protesta che è largita in limiti troppo ampi e mal de- tiniti e senza adeguate discriminazioni. '-- Nessuno è conteuto ... i1emmeno i favoriti! La larga cleme.nza non ha pacificato i nemici del regime nuovo; li ha lasciati più feroci e coalizzati (sono molti!) per gli interessi lesi, per le sofferenze e le paure subite; molti ne ha rimessi in circolazione più pericolosi di prima, quasi ... offesi (dicono proprio cosi) che la giu– stizia popolare ,sia cominciata, con movimento largo e pauroso, co"u molte seutenze gravissime, con diffuso terrore ... per poi finire, dopo., un solo anno, co11 cosi largo decreto di p.èrdouo e di oblio, emanato dal qo– verno medesimo. D'altra part,e la nazione, martire di tanto storico male perpetrato da uu regime per ventitrè anni, $empre più crimiuoso ed incosciente fÌho alla rovi11a -estrema, e le _individuali parti lese (triste infinita legione di dolenti!) sono disorientate ed offese. Cioè : il beneficio di clemenza è sfruttato, ma non apprezzato; la passione di parte 11011pacificata;· uno scoramei..Ito è diffuso nelle vittime; un certo discredito è derivato al governo; il perdono può· sembrare ripara– zione; la 'dimostrazione di forza serena può sembrare paura. Insomma è un ... successo più unico che raro! Ora la sensazione del. pratico è che il decreto malau– gurato rio11, ta11to sia male inspi,ato moralm,ente (l'in– spirazione morale resta meritoria) quanto porti la pella di errori legislativi pàssati, di una compilazione affret– tata e non proprio ... democratica e di gravi defici-enze tecniche. I Gli errori che si do1Je1Ja.no· ripa.rare. \ Un errore_ legislatiyo e storico era 1 fatalmente alla radice. '. Le leggi repressive, alle qnali l'amnistia si riferisce, sono quelle del luglio 1944 _e dell'aprile 1945 : la prima a guerra in atto, sia pure con desti110 segJiato, di fronte ad orrori e rovine che oghi giorno contit!uavano: la s·econda nella commossa ora della liberazione ormai certa, ma con passioni scatenate, con fatti sal'lgui1wsi • ·di ~iustizia sommaria popolare -che poteva110 inorridir-e i grnristi, se non gli storici, i quali conos-cono la fata– lità di spontanee crisi di aiiarchia, anche peggiori" e meno giustificate. Dopo oltre nn anno di ritorno alla vita del diritto,, bisognava pure riparaJ;e a queste leggi repressive coi' loro fatali errori di severità meno discriminata, colle' senteuze _.necessarj.ameute influite dall' a vice1id a insur– rezionale. Il guaio fu di aver vol_uto ripara.re soltaùto _cou l'atto di clemenza e di obllo, mentre si p oteva e dov_eva riparare con un aggiorna.mento : si doveva so– stituire una legge più breve, più umana, più adetente alle diverse responsabilità degli Italiani, più rispettosa dei principi del diritto libera~ (nel se)lso del diritto se117.,a·gg,ettivi). · Niente più presimzion.i di colpe1Jol;ezza. per il solo fattQ Bit) \o"fècaut3HìioeBiEfricbclel regime, ma giu- diz'ì, caso per -caso, con libere prove pro e. contro l'i!n– putato, onde determinare la libera convinzione del g1~1- clice: perchè, o si fa giµstizia sommaria per categorie di uomini presunti respon~abili della rovina dell_a Pa: tria (il che nessuuo ha mai voluto), oppure, se gmd1~1 si celtbrano, se si ammettoiJo autodifese, documenti, testimoui, se si cerca insomma col rito della giustizia la prova cli una concreta verità: se si giudicano l'in– dividuo e le sue intenzioni e l'effettiva opera sua, può risultare (non si dica che è impossibile, perchè la vita sme.ntisceJ, che, a parte errori mfausti eh opinioni e di apprezzamenti storici, le intei'!zioni del singolo impu– ·tato uon fossero criminose e la sintesi delle sue opere sia stata per la diminuzione dei nefasti del regime e per la diminuzioue delle vittime, magari per una effettiva collaborazio11e con le forze della resistenza e della i11- surrezione, per atti di restauro del diritto, al di- sopra della machiavellica del doppio gioco. _ Nel concreto può accadere (come iu qualche dassico' esempio recente) che al dibattimento passino soltanto testimoni a difesa: eroi delia resisteuza, magistrati ineccepibili, alti ed umili sacerdoti, comunisti sociali– sti liberali, a testimoniare per se stessi e per ta11ti"altri di avere trovato uell 'imputato nn presidio e u)la sal– vezza. E allora, come si può pensare .che un giudice (1111 libero giudice della nuova Italia) possa coudan– nare? onde le presunzioni legali cli colpevolezza (oltre ad essere una medioevale assurdità giuridica) hanno il gnaio di pot~r essere smentite dalle prove del giudizio, con la consegue)lza di mettere il magistrato nell'alter- 11ativa <li violare la legge scritta o di attuare l'iniquità e l'assurdo in una ,sei1tenza. Niente f ornie arbitrarie di retroa.tti1!ità di nonwe e retroatti1Jità di criteri: come quell'articolo 3 della legge del 1944, coi suoi malfamati atti rile1Janti proprio per il tempo in cui il regime era arbitrariamente, ma for– malmente, legalizzato; era subito e servito, se pure col cuore ribelle, dalla infiuita .maggioranza dei cittadini è da'lle supreme autorità religiose e cj•vili; era corteggia– to, malgrado le voci clama11,ti nel cles-erto dei nostri esuli migliori, dai g0verni del moudo (chi. n©ÌI ricor– da?). L'art. 3 avrebbe dovuto punire troppa gente ... , 11011 proprio dei governo di _Salò, a cominciare dal luo– gotenente che emanava la legge penal_e retroat.tiva ! Le due leggi peuali coµtro i delitti fascisti erano_ dunque troppo criticabi'li, sia per i ca_nohi più veri del diritto, sia per l'equità ed il relativismo umano, sia per la diseguaglianza distributrice delle sanzioni più gravi : bisognava al più presto riformarle. (Anche se non si voglia dire che bastava il ritorno ai codici penali, co– mune e militare). Gli assassini, sotto la specie delle esecuzioni som– marie, sono omicidi qualificati; le dolose collaborazioni militari, politiche, commerciali con UÌI nemico invasore sono tradimenti; i sequestri di persone, le sevizie, le lesioni, le cçmcussioni, gli abusi di pdteri sono delitti che la legge coinùne çonosce, per di più cou le aggra– vanti dello stato ,di guerra e dj minorata difesa. Era più giusto che si applicasse severamente ai de– linquenti fascisti il loro codice; che i delinque11ti co– muui, sotto le meutite spoglie <li delinquenti politiçi, fossero giudicati e puniti nelle forme e con le sa·nzioni proprie dei comuni delitti. E anche da ammettere (perchè non dobbiamo àver paura cli dire le nostre -Jerità,_ se anche gli avversari -" e ,quali squalificati avversàri ! - ci ascoltaJio) che l'a.m.biern,te 11.elquale, specie per i primi mesi, si svol– sero i giudizi aUe Corti d'Assise speciali e straordi– narie,_ non fu certo il più sere1!1o e il più ada,tto a!Ue p_rovetli verità: e di giustizia, per le più esatte sehtenze. Tutto si può giustificare, tutto si de1Je spiegare co:n le forze stesse della storia dopo tanto soffrire (sebbene chi ha guardato negli occhi i più scalmanati zelaitori o turbatori della popolare giustizia ha potuto rivedere -ben strane e tristi conoscenze!) ; ma le auh>rità rivo– luzionarie e l'opi11ione pubblica e la propag-andi!- dei ,politici non fn sufficientemente acèor4 e libera e de- . gna : evitare certe anarchie ... del .i;e.uti.mento nou si po– teva (anche perchè sostituivano ben peggiori anarchie sangui:nose cklle strade), ma si poteva deplorare ~d · ill umh1.are ! , La Corte di Cassazio11e · ha lodevolme1~te cercato di rimediare a molti_ troppo criticabili ]F>llbcedim~ntie giu:– dieati; ma molte ingiustizie o, meglio, cHseguaglianze di giustizia sono sopravissnte ed erairn da ripa:;are
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