Critica Sociale - anno XXXVIII - n. 3 - 31 gennaio 1946

CRITICA SOCIALE 43 . Ma l'attuale sistema dèLle Cor>ti d'Assise, oltrechè aveir.. se– ;j;nato .U~pog~ della bancarotta giudiziaria ita-1-iana,dell'ul· timo ventennio, deve spar-io·e,·per<;hè la nuova democrazia .italiana reolama a gran voce il libm, ooVTano gàidizio .del • popoÌo per i più gravi rèati. ·E nel momento in ,cui tutto" il :moµdo ~guar'da alla Spagna martire, noi- rammentiamo- che il pri..tno atto del libero Gò,vern,o Repubblicano, spagnolo .fu ..appunto qÙeLlo di rimettere in.funzione H giudizio a, mezzo -di giurati, che era stato abolito dalla titrannia di Alfonso XIII. 1 * *·* Difensori accaniti d'ella giUTm popolare siamo però pronti ,a ri,conoscerne i difetti quali li rivelò la pratica g,iudiziaria .ita.J.i,a:nae, guindi, a pr,opo•·r·e gli o-ppo•rtuni rimedi. _ In primo luogo j giurati non d€)bbono essere incark.atì di .giudicare processi çhe richiedon,o nei giudici oo-gnizioni èmi,– .nentemente tecniclie, quali i processi pe,r bancarotta fraudo– , • lenta, e ciò iìil. dipendenza della loro quasi assoluta impre· .parazione _giuridica. , Pertanto oeoorre mod'incari, innanz.i tutto i principi t'èla· .'tjyi alla; .:ompetenza per materia delle ,Corti d 'Assise. Biso– gna tener ,presente che. il "·erdetto, dei giura.ti deve rappre-' ,ceentare il v,oJere ,e la reazione popolare <li fro111e·ai crimii– nalr ·che particolarmènte wlpisèono la fantasia ed i ,senti– menti d-el popolo in un deter minato mo1n ento sto-rioo. Quindi si deve senz'alitro abbandona.re l'attuale .òriterio ,che .-egola la competenza d.eLle Assise, avendo .riguardo .a,i .minimi ..ed, ai massimi• di pena editale. , · L'èlencaz.ione dei d·elitti sottoposti al giudiziò della Corte ,d' A.s-sise dève·. essere tassativa e noi credi.amo che possa es· sere la seguente: delliitti elettoraÙ e qualsiasi aJtro delitto _politico o oommes:so pe,r fillli po1itici, omicidio-, infanticidio, .aborto, incesto, rapina ed èSJ!orsione. ' · Inoltre occorre stabilire un'impotrtante modifì.ca al prin· ,cipio gènerale della connessfone, e cioè che, quand,o 1l1l de· litto di•oompet=z.a della Corte d'Assise è connesso con altro· .per cui è competente una· diversa autorità giud'i•ziari•a, la Corte -d' Assi'se giudica solo del primo, oon _precedenza sull'altra -.autorità giudiziaria cui resta. att>ribniro i,l giùdizi,o sul se- ·,condo ed a cui la, Corte d·'Assise do-vrà·mbito rimettere gli .atti .;,,01 la sentenza, e-qiessa, perchè se n,e tenga conto ne'I• .l' applicazion& della pena da· i'µfH.ggere pey i•l reato oonnes•so. Questè modifiche alle_· 110,rme sulla ·c!)mpetenza per ma– ,tetria si impong,ono, non, .essendo possiliile sperare ùn giu– ,dizio soddisfacente. da·paa,te dei ·giùrati, elementi non tecnici· -e ·che giudi.cano -più sèeondo iii. •bu_onsenso che no11 seoondo .rigidi principi ~ diritto,, in processi in cui l'in,d,agine è, alle ·:volte, soltanto- squisiltameinte giuridica, come, ad esempi,o, .in C880 'diì fa1so- o di bancarotta. 1 ,. Ma ciò che p·iù. è indispensabile è che la scelta dei giurati :avVèllga-seoondo norme miig1iori di quanto ·non fossero quèlle ·cStafilliite dàlla vecchia leg;ge e, soprattutto,, c.he' la- v,otazio,ne .del vejdett-0 avven·ga in ma,niera da d'are maggiori garanzi-e. Per -~nto riguarda J.a..scelta dei, giurati noi pro.poniamo i.n primo lùo-go la -p,artècipaiione· dell!' donne alle giurie e, in -secondo luogo che, tanto per gli no.nini quanto per le -donne, oltre alla più perfetta e indiscussa· mo-ralità, venga richiesto i•l requisi,to. di un titolo di studio che sia•, per lo meno, pari alla licenza di scu;;!a media inferiore. Pota:eb7 :bero, •in ogni· ca&o•, ·ed indipendentemente ·dal titolo di stu– ilio; essere gilUi\ati ghliex ,ministri, ex deputati, capi dell'am– mini·s!ràzione e Consiglieri Provineiali, Sindaci e Coilsiglieri ,oomunali. Va po.i modùì.eato -iJ ,sistema di vootazione d'el verdetto. Si dowebbe seguire H metodo ftrancese del· cap o giurato ,., del verdetto votato in Camèra di Consiig.Jio: cioè fo.me.n.do ai giurati il mezzo di oonsuil.taisi fra di lo-ro e di rendersi 'conto deHa pena che verrà inflitta in seguito ai voti da essi emessi .sui vari• quesit(. Con la Vèoohia legge, infa_tti, che stabHiva la votazione fpresenti il Piresidente, il. Caricellìere e la difesa) sui· vari quesiti, uno ad 11n,o,non era raro i,! ca&o -che, qµando po,i veni-va .inflitta la pena, i giÙra·ti oonfessas– :se:,,o candidamente che non --era stata quclla la Jloro inten– zione. Per qua,nto ri1gua:i1efa il · ca.po .giunato, noi proponiamo che. tale posto· debba essere ,rioo,perto a turn,o· dai vari magistrati e;he eseréitino fo lor,o funziopi enllro, i limiti territori.ali. della Corte d'Ass,i,se, oompresi i• rappresentanti del Pubblico Mi– nistero,, e che siano di gra,do inf.edqre al Ptresi dente della Corte. Il capo giuraoo non dovreb~ avere ailcuu pote.re sil.• periore '! quell~ qeghli altri giura,ti, nè il suo .'v,oto ,do,vrebbe valere di più. Il suo oompito doVtr'ehbe.essere solo queHo ·di r,iassumerè. e spiegare ag~i altri le .risuil.tanze p~cessuali e eca GinoBianco le co'llseguenze giur,idiche di un determinato"mod,o di vo•tare. Penfilamo· che là presenza 'di un magistra,to in seno alla giUTia possa ess,ere prèzio-sa, quand,o, &econdo le mod·alità da noi ptroposte, non sia ,possibiJe, in 'm:odo' alcuno, che una specie cli tinw-re reverenziale o la coscienza, della pr-opria -inferiorità tecnica turbino la sère·ìÙtà di g.iudi,i:io dei giudici po,polari, come avviene al!tualmen~-- -.;_ Con tali garanzie di maggiore serietà e OOD)pete,n,oala giuria popolare deve dtornare alla, ribaJta de11a rinata _vita giudi,ziaria italiana e cancellare con la sua-presenza l'obbro– brio di un recen,te passato che pesa sulla ,Patria del diri-tto. l\fASSIMO PUNZO La questione sulla rinascita delle Corti di Assise se– condo la formula fridhionale di un giudizio di cit– tadini giurati (e non di un giud!izio misto di cittadini e di to@a:ti, come nell'attuale legislazione Rocco) è . ~rse p-iµ compl,ess,a di quanfo nqn possa apparire ~falla nota ottimistica del compagno l;'unzo. · · · 1. •·Ammettiamo superat,a la questione pregiudizia– le: se cioè p·er i maggiori delitti (perchè tragiche le pene, e perchè più urgente il· previalere d,ei criteri s<OICiali ed umani) sia preferibile il giudizio ... di po– p-ola- (voce· di Dio?) piuttosto che dei giudici prnfes- . .sionali; l,a queslion~ non è... sicurissima, ma possia·- mo- co·nsentire. · · 'Pure abrògatà, fin d.all'ag,oisto 1944, la pena capic t.ale per i re,ati comuni del ,cod,ice p,enale (::i quando anc):ie per i delitti previsti e puniti dalle leggi spe– ciali?), le lunghe p•ene ,sono ... c·òmunque pene c·api– tàli: venti, frent'an:ni' di reclusione, l'ergastolo anni– chiliscono J.e 'ragioni di vivere; allora affidare ·tanto ·destino· d'uomini allà routine pro.fession,ale; all'osse– quio for;nale édl intransi·gente per le regole cristo.1- !izzate del dirHfo, in 001nfronto delle molt.eplici esi– genze di vita, dei molti problemi di equità e di re-· sponsabilità sociale che "affiorano nei drammi umani, repugna al sanò istinto pop,oilaÌ-e di gius-tizia. • ·2.. CònsentiamtQ che, se giudizio- popolare ha da ,cs'sere, sià non di giùdici misti: perchè in tal caso la pr, evalenz a del giudice togato è, per-intuitiva ragio- ne, fa.ta, Ie.. , . . Al magistr-ato tecnico spetti soltanto la responsa– bilità del rito, la doirezione e l'ordine del dibattimen- - i•o, Ia spiegazione sem:p,lice ed onesta delle definizio.· ni giuridiche con le pene conseguenti ed O"ni altra consulenz.a tecnica che il· giurì poss a ric hieJerè; m,a il giudizio sulla prova ·o merio d,el fa.tt- 0 e sulla par– tecip,azione dell'accusato e sulla col pevolezza· del– l'u•o!mo, con o sen'za altènuanti, spetti soltanto a.i . -giurati. . ; ) Un sì o un no' su queste ques,tioni, in funzione di relative domande prop·oste e discusse dalle parti e ·d·al p<resident-e formulate: giudizio di· intuito, di pra– tica di vita, di coscienza morale: verdetto uguale a ve·rum dictum. ~3. · Consentiamo la limitazione della c·ompeteiiza deÌla Corte ,d'Assise ai delitti politici e a d,eterminati delitti comuni più .Jgravi, come il compagno Punzo ha bene specifioa.Lo; esclusi i giudizi per altri reati minori o divers.i, nemmeno .per connessione; migli'Ore. garanzia rneila scelta di giurmti, con certi limiti di col- tura; e ·ben vengano aqche le giurate! · 4. · Ma gr'ave p-iù d~ quanto non p·ossa sembrare .ai prof\a:ni è la ques,t.ione d,ella sentemza scritta. Chi la de•ve scrivere? di q"uàli r<JQioni deve rendere .oo.nto? La logica dell'istituto e la tradizione co mpor terebbe– ro, dopo il verodetto dei giurati, una s.en! enza del presidente, che p.res'Cin<dla d,ai motliv.i del giud'izio, visto che i motivi· s1on-0 dei signori giurati e che questi' non sanno, nè, .forse, vorrebbero formularli: . e la critica deJ.l'avv. Pu.nzo ,aJle s,en,tenze troppe volte contrad,di~rie fra il. J.,)ensiero motivato del giudice estensore ,e il d'ispositivo voluto dalla maggioranza del collegio misto;· è fondata é ·notoria; . Ma,' ma ... sappi,a111wche ci sono molti m::i. Con sen– tenze'che diano soLtan,to atto del verde:tto,·è evidente che il superiore giud,izio di Cassazione potrebbe ri– gua!'d·are soltanto· il rito del giudizio delle Assise. E se anche si innovi (come si d,ovrà) alla regola pre– fascista che inibhoai ricorso sull:a definizione giuridica · deì fatti c ontestati, ove non si fosse in p·recedenza impugna.ta per Cassazione la sentenza d~l giudice·

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