Critica Sociale - anno XXXVII - n. 3 - 15 ottobre 1945

36 CRITtCJ\. SOCiAtE rev-ole al riconoscimento giuridi'co delle Oamere del Lavoro e fosse stato presentato alla Camera un di7 se'gno di legge d'iniziativa ~ar]amentare ~n tal senso. II disegno di legge non pote nemmeno gmngere ana discùssione, perchè al "riconoscimento giuridico delle Camere del Lavoro si dichiararono contràrii, pei,; op- 1p.oste ragioni, tanto gli operai quante i dato~i di la– voro'. Di nuovo .quindi non 1vifu che un camb1•amento di indirizzo nella politica interna. Tuttavia le classi operaie trasser-0 un considerevole vantaggio dal nuo– vo regime . e la libertà sindacale in Ualia fu in com– ·plesso rispettata fino :ti giorno in Ct!i, _dopo_ I,'a:vvento dici fascismo, venne soppressa ogni hberta d1 asso– c;larsi in qualsiasi· forma. * * * 'La parente§i f.ascisba ora è chiusa e la libertà è stata ripristir\àta. Ma poichè gli ·Italiani sono tutti d'accordo nell'id'ea di rifare la Carta 'costituzionale, è ovvio che !',assemblea Costituente d•ovrà riconside– rare il problema del diritto di associazione e risol– verlo conformemente alle es'igenze .dei nuovi tempi." Premesso, :d:unque, che la Costitt\ente non pèltrà che riaffermare in modo esplicito la libertà per i citta. dini di associarsi anche in sindacati pr,ofession 1 ali, : non sarà forse. inutile vedere come q esba libertà :potr.à essere garantita e qul).le,'pott:à essere .Ia posi– zione dei sindacati in mio Stato veramentelll'ib'erale e democratico, . , L'esperiénza ,dei paesi esteri ci presenta le più diverse soluzroni. :La· libertà• di- associ,azi:one può· esistere anche se non è espressamente concessa dallo .Statuto o da leggi speciali.' Tale è il caso della Sve- :Zfa e della. Norvegia, pa,èsi nei quali per constlC'tudine i cittadini sono facoltizzati a.d associarsi come me– glio credono, rientrando questa libertà nel"' tliritto comune. Si tra,tta però di -eccezioni alla reg-o,Jagene– raJ.e. 'Nella niaggior parte. dei l'laesi, infatti, la libertà ·d.i associazione è garantita· o dallo Statuto o !fa leggi speciali o anche dall'uno e dalle altre, Nel Belgio, · a mo' d.'esempio, il diritto di assodàzione è gara'ntito cumulativamente dallo Siatuto e da leggi speci,ali. In Germania,, in Gran Bretagna, in Francia, l'associa– zione pròfes·sio!nale è tenuta· distinta d,al .,diritto di associazione in genere e accordata ·con leggi speciali. Infine vi sono• de-i paesi ·nei ,quali; come in Itali·a, la li,bertà di associazione è prevista soltanto dallo Sta- ' tuto. ' La ·Costituente :potrebbe dunque. cancelfare sena z'altro ]',art. 32 del vecchio Statuto e rimettere al parlamento-. l'incarico di emanare delle leggi speciali · suna Ubertà di associazione, oppure potrebbe. inclu- dere nel nuovo .Statuto il .diri!to .genèrico di associa– zi,one, lasciand:o arbitro il Parla'mento· di determ_inare un regime speciale per i sindacafi professionali'. In · questo caso basterel>be che trascrivesse nel nuo'vo'Sta– lutb l'•art. 32., 'debitamente corretto nella dizione, per modo che risulti ben chiaro che gli_ Italiani sooJ;10 liberi di' associarsi per i fini :p,iù d-iversi. · · -·A me sembra. che, se ·anche la nuqva Co1>tituzione non andasse più in là per ciò che èoncei:ne il d,iritto ,d•i-a1>sociazione, potrebbe bastare. Ritengo per con– tro che la nuova Costituzione do,vrà contenere delle disposizioni di c,arattere sociale .e sindacale, come se ne trovano nelle costituzioni estere più moderne. La Costituzione di Weimar del 10 ag,o-sto 1919 .:,..... per citare un solo caso - sancisc·e ,i, consigli "i!!azienda e contiene diverse aHre disp-osizioni, sia per garan– tire, il diritto sindacale, sia per tutelare i diritti 0 del liavor,o. Ma di questo ·avremo tempo di parlare, Per ,ora, e per esaurire il tema speeiale del dirifto di asso– ciazione, mi limiterò ad aggiungere ancora qualche spiegazione sull'esercizio del diritto sindacale. _ * * * La libertà generale di associ•azione, come abbiamo vist.o, è garantita per tutti gli scopi non contrari alle leggi; tut avia, nei :paesi dove la.libertà sindacale è oggetto, di tin riconoscimenfo speeiale, gli' intenti d-ell'associazione' sono ·determinati in maniera più precisa, L'interdizione delle coalizioni, aveva signi– ficato l'interdizione del. concerto fra gli impr'enditori volto a p,i-,ovocare un rialzo dei prezzi o ùna ridu– zione dei salari e· l'i!llteridizioile del c6ncer!t01 dei salariati .a. scopo di ottenere un aumento dei,,salari od un migUoramento generale delle condizioni del • lav,oro. La ,susseguita soppressione di questa interdi- zione significava il ric'onoscimento, per i padroni e per gli operai, del diritto .di accordarsi precisa– mente per quegli intenti che pdma er,ano proibiti. Questo è il significato preciso di parecchie leggi este– re. La costituzfone tedesca giunge ~in.o a garantire esp.J.icitamente la libertà ,d,i, associazione <<per la di– fesa ed il miglioramento delle ,c·ondizioni del lavoro e delle condizioni e,conomicl:J,e». Tuttavi 1 a, nella real– t.à, gli intenti che p:o'ss-onoess'ere veramente perseguiti dagli organizzati in ciascun paese dipendono gene– ralmente dal modo in cui è disciplinato U diritto sin– dacale, cioè a dire gli intenti che al sindacato è ;per- 1 messo di perseguire. · In tesi 'generale, nei p•aesi d'ove la libertà sindacale forniç1 oggetto •di un rico;n,o,scimento speciale, non si .fa, in linea di prin,cipio, distinzione_ fra nazionali e stranierì. Vi sono però anche ,d,eipaesi in cui ì testi legislativi. impongono agli -stranieri delle restrizioni notevoli. Vi sono poi dei casi ,in cui la libertà sinda- · ciale, anche formalmente riconosciuta, è 'aceQrdata solfanto a determin•ate persone o classi sociali. Così, ad· esempio, la costituzi-one jù~oslava concede espres– samente la libertà sindacale ai soli op·erai; la costi– tuzione soviefica ,agli pperai ed a1 contadini; la costi- ' tuzi-o•ne tedesca protegge 'in modo speciale la libert,à sindacale dei funzionari. · · La libertà _sindacale può essere protetta, come gli 1 •altFi diritti fond.a:mentali 1 contro J'abtiso di potere delle autorità statali. ·Mla la libertà sindacale si di– stingue d'agii aUri diritti fondamentali, e più special– mente· dalla Ubertà' genera'le ,d,i associazione, perchè è suscettibile, di esser.e llllanomessa non soltant,o, dalle autorità politiche, i:na altresì dai 1>-rivati .cittadini. Vale a dire che la libertà dei socialmente più deboli può essere messa m pericolo dai socialmente più for– ti. In linea di fatto ,la ·classe oper,aia è più debole della classe imp•renditrice, donde la .nectssità di di– feil,d,ere la :pdma •<!alles,opraffazioni della seconda. A questo prqposit,o occorre distinguere due sorta d'a-. zioni: unilaterale e bilaterale. È un,ilà! erale l'azione che consiste nel. non -occupare o n.el. licenziare un salariato '.perGchè iscritto ad un sindacato; è bilaterale., per esempio, ,il fatto di includere nel contratto, di lavoro una clausola per 1,a quale_ un operaio si im– pegna a non far :parte ,d;j_ ,alcun s.indacato o, se è organizzato, a ritirarsi dàlro,rganizz,azione,' Attt si– mili, in Russia, ca:d,rebberò sotto le comminatorie dell'art. 134 del God.ice penale, come ostaco_I'.ànti i sindacati nell'esercizio della loro attività legale o dei, lor-o diritti. In_ Germania -ed· in' C_ecoslovacchta, dopo, la priina guerra mondiale, unt. -çlisp·osizione di car11t– teré generale per la protezione· deUa libertà sindacale ,era stata inserita nella costituzione stessa, a titolo · d'integrazione· del ·riconoscimento di questa libertà. In Germania, tutte le misure e le convenzio_ni miranti ad' impedire la libertà erano 'dichiàrate illegali. La ..,disposiz1one cecoslovacca formulava s-olo un'interd'ic zione, ma senza· prevedere le consegu~nze giuridiche - dell'infrazione. Occorre -anche aggiun.ger·e, circa la Germania, -una disposizione 'dellia legge sui consigli d'•a:i:ienda secondo la quale i consigli devono inter– "vénire per salvaguar;diare la libertà' d'associazione ·dei salariati. · " ,·· . In Belgio la legge a_vevauna s•anzione contro chiun– que capziosamente,' con l'intenzione di attenlare al libero esercizio del diritto d'associazione, subordinas– se la· conclusione, l'esecuzione e anche. (osservando i term~ni ,,d,i •congedo usuali) la continuazione dei r•ap– porti- di lavoro e di servizio•· alla non appartenenza ,_ad una. organizzazione. In Grecia, l'art. 23 della legge del 21 giugn0 191'4 interdiceva •agli imprend,ìtori di ri– correre àl licenziamento odi alla minaccia di. licen– ziamento per imp.edi-re ai s alari ati di cost.ituire dei ..si.ndaèati o di aderirvi, ·o fl.er obbl.igare i saJ,ariati ad iscriversi .a determi,nate ,org aniz.zazioni. La legge non ln.dfoava Ie conseguènze di ·un 'att0 contmrio a tali tlisposizioni. Molti ,altri paesi ancora accordavano .protezione agli operai che facevano parte dei sinda– cati. Abbiamo, po,i anche i paesi in cui la libertà sindacale era gariantiba non' dal~a legge, ma da con– venzioni ,collettive fra organizzazioni padronali ed operaie,. lper •esempio Svezia ,e Danimarca. Natu- / ralrrien,te esistono- •anche delle leggi che garantiscono all'individuo la 'libertà .di non associarsi e qu,iqdi, puniscono la violenza e ercitata contro chi si rifiuta di iscriversi ad un sindacato. ' ' \

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