Critica Sociale - XXXVI - n.8-9 - 16 apr.-15 mag. 1926
CRITICA SOCIALE 111 che, in cui lo Stato si divinizzava nell'Impe- ratore. . ~enza dire qui le ragioni per le quali ri– -tema1no ~ale visione incompatibile con la vita ~oderna ed inaccettabile per quegli stessi fini d1 P?t~nziamento ~elio St~to in riguardo dei quah ·e proposta, riconosciamo che è al tutto coerente alla politica del nazionalismo fasci– sta e corporazionista la sovversione dell' or– dinainenlo tradizionale che concedeva la ~aggior franchigia al ~i~istero del patroci– mo legale. La corporazcone distrugge il col– le_gio profess~o!1ale per un'intima insupera– bile contradd1z10ne che è nei due istituti. Ceci tuera cela. Senonchè, ciò facendo, la corporazi,one confessa nel modo più aperto che i suoi scopi non sono economici e sindacali, ma politici e statali. Se essa infatti come è detto nella . ' rubrica della legge, avesse per obbiettivo i rapporti collellivi del lavoro, dovrebbe sen– z'altro rinunziare ad occuparsi dei rapporti tra gli avvocati, medici, ragionieri, ecc. e i loro clienti, perchè tra coteste persone non corrono, non possono correre rapporti col– lettivi di lavoro, ma soltanto rapporti indi– viduali ai quali ripugnano tòtalmente le di– scipline sindacali e convengono invece gli in– terventi morali di un «Collegio», geloso del decoro comune e vindice del rappo.r:to fidu;_ ciario tra cliente e professionista, quando spunti l'abuso della fiducia e la mancanza al dovere• professionale. La legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle profes– sioni di avvocato e procuratore dichiara quelle che sono le funzioni dei Consigli del- 1'Ordine forense. I Consigli dell'Ordine ve.– gliano alla conservazione del decor,o dell'Or– dine e di ciascuno dei sµoi componén_ti; pro~– cedono in via disciplinare contro gli avvocati colpevoli di abusi e di mancanze professi-0;– nali; yigilano all'esatto ·adempimento degli obblighi della difesa officiosa; interverrnono nelle contestazioni tra avvocato e avvocato e tra avvocato e cliente; vigilano sull'esercizio della pratica forense; in caso di morte del– l'avvocato, danno provvedimenti per la con– segna degli atti e documenti dei clienti; infine emettono i pareri sulla liquidazione degli o– norari. Nulla !'adunque che arieggi i « rap– porti collettivi» di lavoro cui bene sovrasta– no, energici alla formazione e vigilanti a1la esecuzione, i Sindacati, le Leghe, le Unioni di mestiere. Il contratto di lavoro tra il prof es– sionista cd il cliente - che può persino essere legalmente gratuito, come nella difesa offì- , ciosa - è un rapporto di mutua fiducia, uno scambio di servizi in cui non entra la sogge– zione che è nel contratto che avviene inella fabbrica, tra il capitalista agguerrito dei mezzi e strumenti necessari al lavoro, e l'o– peraio povero, «proletario», inerme, che bat– te quasi vergognoso, alla porta della fabbrica, logorato spesse volte dalla lunga disoccupa– zione. Il contratto del professionista, tutto confidenziale a cagione della poliedricità del lavoro di assistenza, non è suscettibile di una . tariffa generale, unica ed obbligatoria. L'ele- Bi~8\~&~fhtB~~ns8agettivo_ è così sovra- namente prevalente sulla prestazione ma– nuale ed oggettiva misurata sul tempo di la– voro, da sfuggire ad ogni rigore di precosti– t~ito apprezzamento economico. Anche, il go– dimento che il cliente fa dell'opera di assi-– stenza del professionista è tanto vario_, quan- . to costante è invece quello _che fa l'impren,– ditore che tiene conto del so_pralavoro non pagato dell'operaio.· Il cliente non è un « pa– dr,one »; e neppure il cliente è uno « sfruttato » del professionista, almeno in via normale, sebbene in via eccezionale può essere ingan– nato, tradito; ecc., ragione per cui ben prov– vedono gli istituti di vigilanza e di disciplina che assistono i reclamanti. Il cliente in via normale non solo non si sente « sfruttato » · dal professionista, ma, anzi, per lo _più gii vota amicizia e riconoscenza in relazione alla delicatezza dei servigi che quello gli rende, e che talvolta eccedono ogni apprezzamento economico. (Chi misura il valore dell'onore, della libertà riconquistata dopo il tremendo · pericolo di un grave processo penale?) Pari– menti, in via consueta, neppure il professio– nista si ritiene « sfruttato ,, dal cliente che impegna il suo lavoro, e che egli può sempre liçenziare, se indiscreto, e può persistere a servire ancorchè non lo compensi in misura soddisfacente o non lo compensi affatto per assoluta inopia. Ciò essendo, bisogna ben riconoscere eh~, iri codeste professioni liberali, la psicologia è radicalmente diversa a.a quella che regge i :rapporti tra le parti nella .compravendita della forza di lavoro nell'industria, nel com- . merci o e nella agricolfura:. Nella pratica delle professioni liberali le parti si sentono sop1~a un piano di ll:guaglianza civile; la sola sensa- · zione di inferiorità avvertibile è quella di co– lui che ha bisogno_ dell'assistenza, il che implica uno spiccato rispetto del cliente per la sapienza del professionista; ed il prof.essio,– nista vi risponde con un senso deciso di be– nevolenza protettiva. Ancora: nelle profes– sioni libere l'intuito della persona domina il rapporto appunto perchè la prestazione è di pensiero. E chi è chiamato a porre in azione il· fatto della sua coscienza individuale, come arte e come assistenza, noil può incepparsi in regole imposte esteriormente, da altri, sicco– me sono quelle pattuite dai Sindacati. Egli vuole es~ere il solo giudice dei modi e delle/ opportunità della sua prestazione. E l'opinio– ne pubblica consente con lui. L'avvocato ed il medico che danno magari gratuitamente l'opera loro sono considerati filantropi e non sono ... krumiri. E il Collegio che li guarda, non lo fa tanto per sollecitudine degli inte– ressi economici dei colleghi, quanto dei clienti. É l'inverso cioè di quello che avviene nei Sindacati. Gli ordini sono principalmente stabiliti perchè un rapporto di necessità• fi– duciari~ non diventi per vi.a un mezzo di i~– sidia di estorsione, di spogliazione. É qui che punt~ soprat~tto ~ospirito d~l « Co_lle~~o,» nel– la sua sollec1tud1ne della nspettab1hta del \celo che si traduce in una vigilante solleci,- tudi~e verso i clienti. Si ricordi che i grandi delitti dell'avvocato contro cui si protendono sospettose e _gelose' le autorità che ammini-
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy